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7.5
Il
dibattimento
7.6
Le
ulteriori
fasi
7.7.
Il
“regime”
transitorio
8.
La
verifica
dell’applicazione
delle
linee
guida
9.
Comunicazioni
1.
Premessa:
le
finalità
della
direttiva
Il
decreto
legislativo
16
marzo
2015
n.
28
ha
introdotto
poche
ma
rilevanti
modifiche
nel
codice
penale
e
nel
codice
di
rito.
In
attuazione
della
legge
delega
n.
67/14,
è
stato
innovato
in
modo
significativo
il
sistema
penale
introducendo
una
nuova
causa
di
non
punibilità
definita
(nel
titolo
del
decreto)
“per
particolare
tenuità
del
fatto”5.
Il
presente
documento
è
stato
predisposto
col
contributo
dei
magistrati
dell’Ufficio
che,
nonostante
il
breve
tempo
disponibile,
hanno
offerto
la
massima
collaborazione
e
il
loro
indispensabile
apporto
conoscitivo
e
professionale
Si
é
convenuto
sull’opportunità
di
adottare
rapidamente
una
prima
direttiva,
pur
nella
consapevolezza
delle
numerose
obiettive
incertezze
interpretative,
derivanti
anche
dalla
novità
dell’istituto6,
che
avrebbero
richiesto
ulteriori
approfondimenti.
Prevale,
infatti,
l’esigenza
di
assicurare
un’immediata
applicabilità
della
causa
di
non
punibilità
ancorata
a
criteri
condivisi
e
per
quanto
possibile
uniformi,
nella
consapevolezza
del
ruolo
attribuito
al
pubblico
ministero
che
interviene
fin
dalle
prime
determinazioni
sull’esercizio
(o
non
esercizio)
dell’azione
penale
col
dovere
di
rispettare
il
principio
costituzionale
della
parità
di
trattamento
5
Pur
se,
come
si
vedrà,
i
contorni
dell’istituto
sono
delimitati
da
ulteriori
presupposti,
per
ragioni
di
sintesi
sarà
definito
oltre
come
“particolare
tenuità
del
fatto”.
6
Utili
elementi
possono
essere
tratti
dal
confronto
tra
lo
schema
di
decreto
presentato
dal
Governo
alle
Camere,
il
parere
redatto
(in
particolare
dalla
Commissione
Giustizia
della
Camera
all’esito
di
approfondite
audizioni),
dal
testo
emanato.
(onere
anche
del
PM,
pur
se
la
decisione
è
di
competenza
del
Giudice).
In
questa
prima
fase
si
è
ritenuto
di
non
indicare
criteri
specifici,
o
meglio
un
catalogo
di
possibili
concrete
applicazioni,
ma
di
delineare
una
“cornice”
da
cui
desumere,
progressivamente,
indici
sempre
più
precisi,
attraverso
idonee
modalità
procedimentali
idonee,
assicurando,
comunque,
fin
dall’entrata
in
vigore
delle
nuove
disposizioni,
un’attuazione
tendenzialmente
uniforme.
Le
scelta
ora
esposte
derivano,
come
si
vedrà
anche
oltre,
dalla
necessità
di
rimanere
ancorati
pienamente
alle
valutazioni
del
legislatore
(oltre
che,
e
ancora
prima,
ai
principi
costituzionali),
nella
concreta
applicazione
del
nuovo
istituto
(da
tempo
invocata
per
più
ragioni)
che,
per
le
sue
caratteristiche
intrinseche,
demanda
all’operatore
un'ampia
valutazione
sul
caso
concreto
al
cui
esito
consegue
la
punibilità
o
meno
dell’autore
del
commesso
reato.
Nella
prospettiva
adottata
vanno
precisate
alcune
caratteristiche
della
presente
direttiva:
a)
la
specifica
attenzione
all’attività
del
pubblico
ministero;
b)
la
finalità
di
carattere
pratico-‐operativo,
evitando
approfondimenti
di
rilievo
dogmatico
o
d’inquadramento
sistematico,
se
non
strettamente
indispensabili;
c)
la
previsione
di
procedure
dirette
ad
assicurare,
all’esito
di
un
primo
periodo
di
applicazione,
un’analisi
degli
orientamenti
adottati
da
questo
Ufficio
e,
soprattutto,
dagli
uffici
giudicanti
(eventualmente
anche
all’esito
delle
impugnazioni
delle
parti).
d)
la
consapevolezza
della
necessità
di
successiva
specificazione
e
aggiornamento,
procedendosi
a
una
prima
interpretazione
in
alcuni
casi
non
agevole.
Le
“indicazioni”
offerte
dovranno
essere
riviste,
anche
all’esito
della
concreta
esperienza
e
delle
interpretazioni
dei
Giudici
del
Tribunale,
oltre
che
dagli
orientamenti
e
dalle
interpretazioni
dei
diversi
uffici
giudiziari;
Nel
prosieguo
si
procederà:
-‐
all’inquadramento
generale,
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