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delle
Commissioni
giustizia
di
Camera
e
Senato,
è
stato
previsto
che
l’avviso
della
richiesta
di
archiviazione
formulata
dal
pubblico
ministero
per
particolare
tenuità
del
fatto
debba
essere
notificata
sempre
alla
persona
offesa,
a
prescindere
da
una
sua
richiesta
ex
articolo
408
del
codice
di
procedura
penale.
La
presentazione
dell’opposizione
determina
la
necessità
dell’udienza
in
camera
di
consiglio
all’esito
della
quale
il
giudice
potrà
pronunciare
l’archiviazione
dopo
aver
sentito
l’indagato
e
l’offeso,
eventualmente
comparsi.
In
mancanza
dell’opposizione
il
giudice
deciderà
“de
plano”.
Qualora
il
giudice
non
ritenga
di
archiviare
per
la
particolare
tenuità
del
fatto
è
prevista
la
restituzione
degli
atti
al
p.m.
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