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Art.
2
Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
1.
All'articolo
411
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
1,
dopo
le
parole:
«condizione
di
procedibilità»
sono
inserite
le
seguenti:
«,
che
la
persona
sottoposta
alle
indagini
non
è
punibile
ai
sensi
dell'articolo
131-‐
bis
del
codice
Relazione
6.
La
delega
non
è
prodiga
di
principi
e
criteri
direttivi
per
quanto
riguarda
la
disciplina
processuale
del
nuovo
istituto.
E
ciò
nonostante
che
sia
proprio
quella
la
sede
in
cui
sono
destinati
a
trovare
espressione
i
contro-‐interessi
in
gioco,
della
persona
offesa
innanzitutto
ma
anche
dell’indagato/
imputato,
e
il
loro
bilanciamento.
In
proposito
si
rinviene
infatti
una
generica
ma
netta
indicazione
al
legislatore
delegato
nel
senso
dell’“adeguamento
della
normativa
penale
per
particolare
tenuità
del
processuale
penale”.
Il
che
lascia
fatto»;
b)
dopo
il
comma
1
è
aggiunto
il
seguente:
«1-‐bis.
Se
l'archiviazione
è
richiesta
per
particolare
tenuità
del
fatto,
il
pubblico
ministero
deve
darne
avviso
alla
persona
sottoposta
alle
indagini
e
alla
persona
offesa,
precisando
che,
nel
termine
di
dieci
giorni,
possono
prendere
visione
degli
atti
e
presentare
opposizione
in
cui
indicare,
a
pena
di
inammissibilità,
le
ragioni
del
dissenso
rispetto
alla
richiesta.
Il
giudice,
se
l'opposizione
non
è
inammissibile,
procede
ai
sensi
dell'articolo
409,
comma
2,
e,
dopo
avere
sentito
le
parti,
se
accoglie
la
richiesta,
provvede
con
ordinanza.
In
mancanza
di
opposizione,
o
quando
questa
è
inammissibile,
il
giudice
procede
senza
formalità
e,
se
accoglie
la
richiesta
di
archiviazione,
pronuncia
decreto
motivato.
Nei
casi
in
cui
non
accoglie
la
richiesta
il
giudice
chiaramente
desumere
che
la
disciplina
processuale
non
può
essere
quella
“comune”
delle
cause
di
punibilità,
poiché
in
tal
caso
non
vi
sarebbe
stato
alcun
bisogno
di
quell’“adeguamento
della
normativa
processuale
penale”
invece
prescritto
dal
delegante.
Nello
spazio
di
discrezionalità
così
risultante
per
il
legislatore
delegato,
quest’ultimo
si
è
mosso
ricostruendo
previamente
le
finalità
e
i
fondamenti
dell’istituto,
come
si
sono
ormai
consolidati
nella
recente
riflessione
teorica
e
come
sono
anche
evincibili
dagli
obiettivi
generali
della
legge
di
delegazione,
alla
luce
altresì
dei
relativi
lavori
preparatori.
In
breve,
l’irrilevanza
del
fatto
risponde
a
due
esigenze
fondamentali,
entrambe
di
rilievo
costituzionale.
In
primo
luogo,
sotto
il
profilo
sostanziale,
l’istituto
espunge
dall’area
della
punibilità
quei
fatti
storici
che
ne
appaiano
“immeritevoli”.
Sotto
questo
profilo,
pertanto,
l’irrilevanza
del
fatto
contribuisce
chiaramente
a
realizzare
il
sovraordinato
principio
dell’ultima
ratio
e,
ancora
più
fondamentalmente,
il
principio
di
restituisce
gli
atti
al
pubblico
proporzione
senza
la
cui
ottemperanza
la
ministero,
eventualmente
provvedendo
ai
sensi
dell'articolo
409,
commi
4
e
5.».
risposta
sanzionatoria
perde
la
sua
stessa
base
di
legittimazione.
In
questa
prospettiva
solidamente
costituzionale,
il
decreto
delegato
non
ha
previsto
in
capo
alla
persona
offesa
un
“potere
di
veto”
alla
dichiarazione
di
non
punibilità
per
irrilevanza
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