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comportamento
implichi
che
la
presenza
di
un
“precedente”
giudiziario
non
sia
di
per
sé
sola
ostativa
al
riconoscimento
della
particolare
tenuità
del
fatto,
in
presenza
ovviamente
degli
altri
presupposti.
Accogliendo
specifica
sollecitazione,
sul
punto,
della
commissione
Giustizia
della
Camera
dei
Deputati,
è
stato
inserito
nell’articolo
131-‐bis
uno
specifico
comma
(il
terzo
nella
versione
attuale)
che
descrive
talune
ipotesi
in
cui
il
comportamento
non
può
considerarsi
non
abituale:
in
particolare,
la
non
abitualità
è
esclusa
nel
caso
in
cui
l’autore
sia
stato
dichiarato
delinquente
abituale,
professionale
o
per
tendenza
ovvero
abbia
commesso
altri
reati
della
stessa
indole,
anche
se
ciascun
fatto,
isolatamente
considerato,
sia
di
particolare
tenuità
nonché
nel
caso
in
cui
si
tratti
di
reati
che
abbiano
ad
oggetto
condotte
plurime,
abituali
e
reiterate.
5.
L’ambito
applicativo
dell’istituto
è
delimitato,
in
conformità
a
quanto
prescritto
dalla
delega,
ai
reati
puniti
con
la
pena
pecuniaria,
sola
o
congiunta
a
pena
detentiva,
ovvero
con
la
pena
detentiva
non
superiore
nel
massimo
a
cinque
anni.
Il
quarto
comma
del
nuovo
articolo
131
bis
detta
i
criteri
per
la
determinazione
della
pena
detentiva
ai
fini
del
primo
comma
per
l’ipotesi
in
cui
siano
presenti
circostanze.
Il
decreto
delegato
ha
qui
adottato
un
criterio
già
presente
nella
vigente
legislazione,
secondo
il
quale
andranno
considerate
solo
quelle
circostanze
che,
comportando
una
specie
di
pena
diversa
od
essendo
“ad
effetto
speciale”,
rivelano
una
particolare
“significatività”
tale
da
essere
in
qualche
modo
accostabili
–
nelle
valutazioni
del
legislatore
–
a
sottospecie
di
fattispecie
autonome.
Al
fine
di
contenere
il
margine
di
discrezionalità
giudiziale
implicato
dalla
possibilità
di
un
giudizio
di
bilanciamento
tra
circostanze,
si
accoglie
sul
punto
specifica
condizione
della
Commissione
Giustizia
della
Camera
dei
deputati
e
si
aggiunge
l’inciso
per
il
quale
ai
fini
del
computo
della
pena
non
si
tiene
conto
del
giudizio
di
bilanciamento
delle
circostanze
di
cui
all’articolo
69.
E’
stato
espunto
il
riferimento
alla
bilanciabilità
della
circostanza
attenuante
di
cui
all’articolo
62,
comma
primo
n.
4),
che
avrebbe
dato
luogo
ad
una
sostanziale
duplicazione
degli
effetti
della
tenuità
del
danno
e,
peraltro,
non
è
previsto
dalla
delega.
Il
quinto
comma
dell’articolo
131-‐bis
del
codice
penale
completa
l’individuazione
dell’ambito
applicativo,
precisando
che
l’istituto
può
trovare
applicazione
«anche
quando
la
legge
prevede
la
particolare
tenuità
del
danno
o
del
pericolo
come
circostanza
attenuante»,
sempre
che
ovviamente
la
“tenuità
del
fatto”
superi
la
soglia
delle
circostanza
e
giunga
ad
integrare
gli
estremi
di
quella
particolare
“irrilevanza”
desumibile
dai
requisiti
e
criteri
di
cui
al
primo
comma.
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