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P. 7
Art.
1
3.
Il
comportamento
è
abituale
nel
caso
Modifiche
al
codice
penale
in
cui
l'autore
sia
stato
dichiarato
delinquente
abituale,
professionale
o
1.
Dopo
l'articolo
131
del
codice
penale,
per
tendenza
ovvero
abbia
commesso
le
denominazioni
del
Titolo
V
e
del
Capo
più
reati
della
stessa
indole,
anche
se
I
sono
sostituite
dalle
seguenti:
ciascun
fatto,
isolatamente
considerato,
«Titolo
V
sia
di
particolare
tenuità,
nonchè
nel
Della
non
punibilità
per
particolare
caso
in
cui
si
tratti
di
reati
che
abbiano
tenuità
del
fatto.
Della
modificazione,
ad
oggetto
condotte
plurime,
abituali
e
applicazione
ed
esecuzione
della
pena
reiterate.
Capo
I
4.
Ai
fini
della
determinazione
della
Della
non
punibilità
per
particolare
pena
detentiva
prevista
nel
primo
tenuità
del
fatto.
Della
modificazione
e
comma
non
si
tiene
conto
delle
applicazione
della
pena».
circostanze,
ad
eccezione
di
quelle
per
le
quali
la
legge
stabilisce
una
pena
di
2.
Prima
dell'articolo
132
è
inserito
il
specie
diversa
da
quella
ordinaria
del
seguente:
reato
e
di
quelle
ad
effetto
speciale.
In
«Art.
131-‐bis.
-‐
(Esclusione
della
quest'ultimo
caso
ai
fini
punibilità
per
particolare
tenuità
del
dell'applicazione
del
primo
comma
non
fatto).
si
tiene
conto
del
giudizio
di
1.
Nei
reati
per
i
quali
è
prevista
la
pena
bilanciamento
delle
circostanze
di
cui
detentiva
non
superiore
nel
massimo
a
all'articolo
69.
cinque
anni,
ovvero
la
pena
pecuniaria,
5.
La
disposizione
del
primo
comma
si
sola
o
congiunta
alla
predetta
pena,
la
applica
anche
quando
la
legge
prevede
punibilità
è
esclusa
quando,
per
le
la
particolare
tenuità
del
danno
o
del
modalità
della
condotta
e
per
l'esiguità
pericolo
come
circostanza
attenuante.».
del
danno
o
del
pericolo,
valutate
ai
sensi
dell'articolo
133,
primo
comma,
l'offesa
è
di
particolare
tenuità
e
il
comportamento
risulta
non
abituale.
2.
L'offesa
non
può
essere
ritenuta
di
particolare
tenuità,
ai
sensi
del
primo
comma,
quando
l'autore
ha
agito
per
motivi
abietti
o
futili,
o
con
crudeltà,
anche
in
danno
di
animali,
o
ha
adoperato
sevizie
o,
ancora,
ha
profittato
delle
condizioni
di
minorata
difesa
della
vittima,
anche
in
riferimento
all'età
della
stessa
ovvero
quando
la
condotta
ha
cagionato
o
da
essa
sono
derivate,
quali
conseguenze
non
volute,
la
morte
o
le
lesioni
gravissime
di
una
persona.
7
Relazione
3.
L’articolo
1
del
decreto
delegato
prevede
i
requisiti
e
definisce
l’ambito
applicativo
del
nuovo
istituto
della
particolare
tenuità
del
fatto,
accogliendo
talune
specifiche
condizioni
espresse
dalla
Commissione
Giustizia
della
Camera
dei
deputati.
La
legge
delega
risulta
sufficientemente
determinata
quanto
agli
elementi
di
struttura
della
particolare
tenuità
del
fatto.
E,
conseguentemente,
il
decreto
si
è
scrupolosamente
attenuto
alle
indicazioni
del
delegante.
Pertanto,
il
primo
comma
del
nuovo
art.
131
bis
c.p.
incardina
il
giudizio
di
“particolare
tenuità
del
fatto”
su
due
indici-‐criteri,
che
sono
la
particolare
tenuità
dell’offesa
e
la