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P. 5
§
1.
Decreto
legislativo
16
marzo
2015,
n.
28
Disposizioni
in
materia
di
non
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto,
a
norma
dell'articolo
1,
comma
1,
lettera
m),
della
legge
28
aprile
2014,
n.
67
Pubblicato
in
Gazzetta
Ufficiale
n.
64
del
18-‐3-‐2015
Entrato
in
vigore
il
2-‐4-‐2015
Relazione
Il
decreto
delegato
recepisce
le
proposte
elaborate
dalla
commissione
ministeriale
nominata
con
D.M.
27
maggio
2014
per
l’elaborazione
di
proposte
in
tema
di
revisione
del
sistema
sanzionatorio
e
per
dare
attuazione
alla
legge
delega
28
aprile
2014,
n.
67
in
materia
di
pene
detentive
non
carcerarie
e
di
depenalizzazione,
commissione
presieduta
dal
Prof.
Francesco
Palazzo.
1.
L’art.
1,
comma
1,
lett.
m,
della
legge
28
aprile
2014,
n.
67
conferisce
delega
al
Governo
per
«escludere
la
punibilità
di
condotte
sanzionate
con
la
sola
pena
pecuniaria
o
con
pene
detentive
non
superiori
nel
massimo
a
cinque
anni,
quando
risulti
la
particolare
tenuità
dell’offesa
e
la
non
abitualità
del
comportamento,
senza
pregiudizio
per
l’esercizio
dell’azione
civile
per
il
risarcimento
del
danno
e
adeguando
la
relativa
normativa
processuale
penale».
L’istituto
della
non
punibilità
per
c.d.
“irrilevanza
del
fatto”,
già
conosciuto
nell’ordinamento
minorile
(art.
27
d.P.R.
22
settembre
1988,
n.
448)
e
in
quello
relativo
alla
competenza
penale
del
giudice
di
pace
(art.
34
d.lgs.
28
agosto
2000,
n.
274),
è
da
molti
anni
oggetto
della
riflessione
penalistica
in
vista
di
una
sua
possibile
estensione
da
tali
ambiti
particolari
al
sistema
penale
comune.
E,
in
effetti,
sull’argomento
si
sono
pronunciate
molte
delle
commissioni
ministeriali
di
studio
che
5
hanno
formulato
proposte
in
tal
senso,
prevedendo
solitamente
la
possibilità
di
utilizzazione
di
tale
istituto
la
più
anticipata
possibile
fin
dalle
prime
fasi
del
procedimento,
così
come
del
resto
già
previsto
dalle
citate
disposizioni
del
processo
minorile
e
di
quello
dinanzi
al
giudice
di
pace.
2.
Il
presente
decreto
delegato,
nell’attuare
l’indicazione
del
legislatore,
muove
dall’implicita
ma
ovvia
premessa
che
la
c.d.
“irrilevanza
del
fatto”
sia
istituto
diverso
da
quello
della
c.d.
“inoffensività
del
fatto”.
Quest’ultimo,
come
recepito
dalla
giurisprudenza
costituzionale
e
comune
ormai
largamente
prevalente,
attiene
alla
totale
mancanza
di
offensività
del
fatto
che
risulta
pertanto
privo
di
un
suo
elemento
costitutivo
e
in
definitiva
atipico
e
insussistente
come
reato.
Com’è
noto,
l’ipotesi
della
inoffensività
del
fatto
è
stata
ricondotta
normativamente
all’art.
49,
comma
2,
c.p.
Diversamente,
l’istituto
in
questione
della
“irrilevanza”
per
particolare
tenuità
presuppone
un
fatto
tipico
e,
pertanto,
costitutivo
di
reato
ma
da
ritenere
non
punibile
in
ragione
dei
principi
generalissimi
di
proporzione
e
di
economia
processuale.
Ne
viene
che
la
collocazione
topografica
della
sua
disciplina
non
può
che
essere
quella
delle
determinazioni
del
giudice
in
ordine
alla
pena:
e,
pertanto,
il
decreto
delegato
ha
ritenuto
di
inserire
la
disciplina
sostanziale
del
nuovo
istituto
in
apertura
del
Titolo
V
del
Libro
I
del
codice
penale,
subito
prima
degli
articoli
concernenti
l’esercizio
del
potere
discrezionale
del
giudice
nell’applicazione
della
pena.
Conseguentemente,
i
primi
due
commi
dell’art.
1
del
decreto
provvedono
a
modificare
l’intitolazione
del
Titolo
V
del
Libro
I
e
del
suo
Capo
I
per
estenderla
alla
“non
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto”,
introducendo
poi
un
nuovo
articolo
131
bis
destinato
ad
accogliere
la
disciplina
sostanziale
del
nuovo
istituto.