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custodia
cautelare
in
carcere
potrebbe
essere
considerato
incostituzionale
dalla
Corte
per
violazione
del
principio
di
ragionevolezza,
considerato
che
la
Corte
stessa
afferma
che
la
custodia
in
carcere
è
l'unica
misura
in
grado
di
interrompere
il
Vincolo
associativo
di
una
associazione
strutturata
come
il
legislatore
ha
delineato
con
il
reato
di
associazione
di
stampo
mafioso.
La
seconda
osservazione
concerne
l'opportunità
di
specificare
maggiormente
il
contenuto
dell'articolo
11
nel
testo
in
esame
relativo
al
riesame
presso
il
tribunale
della
libertà
delle
ordinanze
che
dispongono
una
misura
coercitiva.
Sul
punto
si
vedrà
in
seno
al
Comitato
dei
nove.
La
Commissione
Bilancio
ha
espresso
il
2
dicembre
nulla
osta.
La
Commissione
Affari
Sociali
ha
espresso
il
5
dicembre
parere
favorevole
con
una
osservazione
che
invita,
infatti,
la
Commissione
di
merito
a
valutare
l'opportunità
di
reinserire
nel
testo
la
disposizione
volta
a
modificare
l'articolo
73
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
9
ottobre
1990,
n. 309,
recante
il
testo
unico
sugli
stupefacenti,
riducendo
la
pena
per
alcuni
illeciti
di
lieve
entità
(da
6
a
3
anni)
e,
conseguentemente,
l'applicabilità
delle
misure
cautelari.
Si
tratta,
in
effetti,
di
una
disposizione
che
è
stata
espunta
dal
testo
(già
articolo
9)
nel
corso
dell'esame.
La
scelta
non
è
stata
dettata
da
una
valutazione
nel
merito,
quanto
piuttosto
da
ragioni
metodologiche
legate
al
fatto
che
la
Commissione
Giustizia
in
questo
momento
si
trova
ad
esaminare
specifiche
proposte
di
legge
(proposte
di
legge
C.
1203
Daniele
Farina
e
C.
971
Gozi,
recanti
modifiche
al
testo
unico
delle
leggi
in
materia
di
disciplina
degli
stupefacenti
e
sostanze
psicotrope,
prevenzione,
cura
e
riabilitazione
dei
relativi
stati
di
tossicodipendenza,
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
9
ottobre
1990,
n. 309)
che
vertono
anche
su
tale
questione.
Considerata
la
complessità
della
materia
si
è
preferito
rinviare
a
tale
testo
la
questione
del
comma
5
dell'articolo
73
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
9
ottobre
1990,
n. 309.
Seduta
n.
333
di
lunedì
17
novembre
2014
Discussione
della
proposta
di
legge:
Ferranti
ed
altri:
Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
in
materia
di
misure
cautelari
personali.
Modifiche
alla
legge
26
luglio
1975,
n. 354,
in
materia
di
visita
a
persone
affette
da
handicap
in
situazione
di
gravità
(Approvata
dalla
Camera
e
modificata
dal
Senato)
(A.C.
631-‐C)
(ore
10,07).
PRESIDENTE.
L'ordine
del
giorno
reca
la
discussione
della
proposta
di
legge
n. 631-‐C,
già
approvata
dalla
Camera
e
modificata
dal
Senato,
di
iniziativa
dei
deputati
Ferranti
ed
altri:
Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
in
materia
di
misure
cautelari
personali.
Modifiche
alla
legge
26
luglio
1975,
n. 354,
in
materia
di
visita
a
persone
affette
da
handicap
in
situazione
di
gravità.
Avverto
che
lo
schema
recante
la
ripartizione
dei
tempi
per
la
discussione
sulle
linee
generali
è
pubblicato
in
calce
al
resoconto
stenografico
della
seduta
del
13
novembre
2014.
(Discussione
sulle
linee
generali
–
A.C.
631-‐C)
PRESIDENTE.
Dichiaro
aperta
la
discussione
sulle
linee
generali.
Avverto
che
i
presidenti
dei
gruppi
parlamentari
MoVimento
5
Stelle
e
Partito
Democratico
ne
hanno
chiesto
l'ampliamento
senza
limitazioni
nelle
iscrizioni
a
parlare,
ai
sensi
dell'articolo
83,
comma
2,
del
Regolamento.
Pag.
2
Avverto,
altresì,
che
la
II
Commissione
(Giustizia)
si
intende
autorizzata
a
riferire
oralmente.
Ha
facoltà
di
intervenire
il
relatore,
onorevole
Carlo
Sarro.
102
CARLO
SARRO,
Relatore.
Signor