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La
Corte
costituzionale
(Omissis)
ha
pronunciato
la
seguente
sentenza
nei
giudizi
di
legittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’art.
2
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
promossi
dal
Giudice
per
le
indagini
preliminari
del
Tribunale
di
Milano
con
ordinanza
del
1°
ottobre
2010
e
dal
Tribunale
di
Lecce
con
ordinanza
del
18
novembre
2010,
iscritte
rispettivamente
ai
nn.
389
del
registro
ordinanze
2010
e
6
del
registro
ordinanze
2011
e
pubblicate
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
n.
51,
prima
serie
speciale,
dell’anno
2010
e
n.
3,
prima
serie
speciale,
dell’anno
2011.
Visti
l’atto
di
costituzione
di
L.
G.
nonché
gli
atti
di
intervento
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri;
udito
nell’udienza
pubblica
del
19
aprile
2011
e
nella
camera
di
consiglio
del
20
aprile
2011
il
Giudice
relatore
Giuseppe
Frigo;
uditi
l’avvocato
Pantaleo
Cannoletta
per
L.
G.
e
l’avvocato
dello
Stato
Massimo
Bachetti
per
il
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri.
Ritenuto
in
fatto
1.1.
–
Con
ordinanza
depositata
il
18
novembre
2010,
il
Tribunale
di
Lecce,
sezione
per
il
riesame,
ha
proposto,
in
riferimento
agli
artt.
3,
13,
primo
comma,
e
27,
secondo
comma,
della
Costituzione,
questione
di
legittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’art.
2
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
delitto
di
cui
all’art.
575
del
codice
penale
(omicidio
volontario),
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Il
giudice
a
quo
è
investito
dell’appello,
proposto
dal
difensore
di
una
persona
imputata
di
omicidio
volontario
in
concorso,
avverso
l’ordinanza
di
rigetto
dell’istanza
di
sostituzione
della
custodia
cautelare
in
carcere
con
gli
arresti
domiciliari,
emessa
il
20
agosto
2010
dalla
Corte
di
assise
di
appello
di
Lecce.
Al
riguardo,
il
rimettente
riferisce
che,
dopo
la
convalida
di
un
provvedimento
di
fermo,
all’interessata
era
stata
applicata
la
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere
con
III.
Corte
costituzionale,
sentenza
del
19
aprile
–
9
maggio
2011,
n.
164
(Presidente
Paolo
Maddalena,
Redattore
Giorgio
Frigo)
L’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
è
costituzionalmente
illegittimo
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
delitto
di
cui
all’art.
575
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
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