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IV.
Corte
costituzionale,
sentenza
del
19
–
22
luglio
2011,
n.
231
(Presidente
Paolo
Maddalena,
2011
e
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
n.
7,
prima
serie
speciale,
dell’anno
2011.
Visto
l’atto
di
intervento
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri;
Redattore
Giorgio
Frigo)
udito
nella
camera
di
consiglio
dell’11
maggio
L’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
è
costituzionalmente
illegittimo
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
delitto
di
cui
all’art.
74
del
d.P.R.
9
ottobre
1990,
n.
309
(Testo
unico
delle
leggi
in
materia
di
disciplina
degli
stupefacenti
e
sostanze
psicotrope,
prevenzione,
cura
e
riabilitazione
dei
relativi
stati
di
tossicodipendenza)
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
La
Corte
costituzionale
(Omissis)
ha
pronunciato
la
seguente
sentenza
nel
giudizio
di
legittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’art.
2,
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
promosso
dal
Giudice
per
le
indagini
preliminari
del
Tribunale
di
Torino
nel
procedimento
penale
a
carico
di
B.B.
con
ordinanza
del
5
novembre
2010,
iscritta
al
n.
21
del
registro
ordinanze
2011
il
Giudice
relatore
Giuseppe
Frigo.
Ritenuto
in
fatto
1.
–
Con
ordinanza
depositata
il
5
novembre
2010,
il
Giudice
dell’udienza
preliminare
del
Tribunale
di
Torino
ha
proposto,
in
riferimento
agli
artt.
3,
13,
primo
comma,
e
27,
secondo
comma,
della
Costituzione,
questione
di
legittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’art.
2
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
nella
parte
in
cui
non
consente
di
applicare
la
misura
degli
arresti
domiciliari,
o
altra
misura
cautelare
comunque
meno
afflittiva
della
custodia
in
carcere,
in
relazione
al
delitto
di
associazione
finalizzata
al
traffico
illecito
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope,
previsto
dall’art.
74
del
d.P.R.
9
ottobre
1990,
n.
309
(Testo
unico
delle
leggi
in
materia
di
disciplina
degli
stupefacenti
e
sostanze
psicotrope,
prevenzione,
cura
e
riabilitazione
dei
relativi
stati
di
tossicodipendenza).
Il
giudice
a
quo
premette
di
dover
decidere
su
un’istanza
di
revoca
della
misura
cautelare
della
custodia
in
carcere,
o
di
sostituzione
della
stessa
con
altra
misura
meno
grave,
proposta
dal
difensore
di
una
persona
imputata
dei
delitti
di
cui
agli
artt.
74
e
73
del
d.P.R.
n.
309
del
1990.
All’interessata
–
sottoposta
a
custodia
in
carcere
a
partire
dal
22
aprile
2009
–
erano
stati
contestati,
in
particolare,
la
partecipazione
a
un’associazione
a
delinquere
finalizzata
al
traffico
di
sostanze
stupefacenti
e
plurimi
fatti
di
acquisto
e
vendita
illeciti
di
tali
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