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colpevolezza,
a
fronte
dei
quali
detta
disciplina
derogatoria
non
può
essere
giustificata
né
dalla
gravità
astratta
del
reato
–
rilevante
solo
ai
fini
della
determinazione
del
trattamento
sanzionatorio
–
né
della
necessità
di
eliminare
o
ridurre
l’allarme
sociale
causato
dal
reato
medesimo,
essendo
questa
una
funzione
istituzionale
della
pena,
perché
presuppone
la
certezza
circa
il
responsabile
dell’allarme.
Dall’altro
lato,
sussisterebbero
limiti
positivi
legati
al
rispetto
del
principio
di
ragionevolezza,
posto
alla
base
del
giudizio
di
bilanciamento
fra
i
diversi
interessi
tutelati
dall’ordinamento.
Affinché
la
disciplina
in
questione
risulti
costituzionalmente
tollerabile,
dovrebbe
risultare
enucleabile,
in
relazione
a
determinate
fattispecie
criminose,
una
regola
di
esperienza
che
consenta
di
formulare
a
priori
una
valutazione
di
adeguatezza
della
sola
misura
cautelare
carceraria,
escludendo
l’agevole
ipotizzabilità
di
accadimenti
contrari
alla
generalizzazione
posta
a
fondamento
della
presunzione.
Si
tratterebbe
di
una
«prova
di
resistenza»,
da
effettuare
sulla
base
delle
caratteristiche
strutturali
delle
figure
delittuose
prese
in
considerazione:
«prova
di
resistenza»
che
la
Corte
avrebbe
in
effetti
espletato,
con
esito
positivo,
in
rapporto
ai
delitti
di
mafia
(ordinanza
n.
450
del
1995).
Quanto
alla
figura
criminosa
che
interessa,
il
delitto
di
cui
all’art.
74
del
d.P.R.
n.
309
del
1990
è
una
figura
speciale
del
delitto
di
associazione
per
delinquere,
che
si
differenzia
da
questo
solo
per
la
specificità
del
programma
criminoso,
costituito
dalla
commissione
di
più
delitti
tra
quelli
previsti
dall’art.
73
del
medesimo
decreto.
Le
caratteristiche
strutturali
della
fattispecie
criminosa
non
divergerebbero,
per
il
resto,
da
quelle
del
reato
associativo
comune.
Per
costante
giurisprudenza,
infatti,
i
suoi
elementi
essenziali
sarebbero
costituiti
dal
carattere
indeterminato
del
programma
criminoso
e
dalla
permanenza
della
struttura,
senza
che
occorra
un
accordo
consacrato
in
manifestazioni
di
formale
adesione
né
un’organizzazione
con
gerarchie
interne
e
distribuzione
di
specifiche
cariche
e
compiti:
essendo
sufficiente,
al
contrario,
una
qualunque
forma
organizzativa,
sia
pure
rudimentale,
deducibile
dalla
predisposizione
di
mezzi,
anche
semplici,
per
il
perseguimento
del
fine
comune.
Si
sarebbe,
dunque,
al
cospetto
di
una
«fattispecie
aperta»,
idonea
ad
abbracciare
fenomeni
criminali
fortemente
eterogenei
tra
loro,
che
spaziano
dal
grande
sodalizio
internazionale
con
struttura
imprenditoriale,
che
controlla
tanto
la
produzione
che
l’immissione
sul
mercato
dello
stupefacente,
fino
ad
arrivare
al
gruppo
attivo
in
ambito
puramente
locale
e
con
organizzazione
del
tutto
rudimentale,
spesso
limitata
all’impiego
di
autovetture
e
telefoni
cellulari.
La
giurisprudenza
di
legittimità
ha,
d’altra
parte,
ravvisato
l’ipotesi
criminosa
in
questione
anche
nel
vincolo
che
accomuna,
in
maniera
durevole,
il
fornitore
della
droga
e
coloro
che
la
ricevono
per
rivenderla
«al
minuto»,
non
ritenendo
di
ostacolo
alla
configurabilità
del
rapporto
associativo
la
diversità
degli
scopi
personali
e
la
differente
utilità
che
i
singoli
si
propongono
di
ricavare.
Risulterebbero,
quindi,
evidenti
le
differenze
strutturali
tra
il
delitto
in
esame
e
i
reati
di
mafia,
in
rapporto
ai
quali
la
Corte
ha
ritenuto
giustificabile
la
presunzione
assoluta
posta
dalla
norma
denunciata.
Il
delitto
previsto
dall’art.
74
del
d.P.R.
n.
309
del
1990
non
sarebbe,
infatti,
necessariamente
connotato
da
un
forte
radicamento
nel
territorio
dell’associazione,
da
fitti
collegamenti
personali
e
da
una
particolare
forza
intimidatrice.
Difetterebbero,
soprattutto,
le
peculiarità
«storiche
e
sociologiche»,
prima
ancora
che
giuridiche,
dell’associazione
mafiosa,
consistenti
nell’adesione
degli
associati,
senza
possibilità
di
recesso,
ad
un
sistema
illegale
parallelo
a
quello
dello
Stato,
consolidato
nel
tempo
e
preesistente,
nella
sua
struttura
essenziale,
rispetto
ai
singoli
fenomeni
associativi:
sistema
che,
attraverso
attività
criminose
che
coinvolgono
i
più
diversi
settori
della
vita
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