Page 169 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 169
L’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
cod.
proc.
pen.
va
dichiarato,
pertanto,
costituzionalmente
illegittimo
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
delitto
di
cui
all’art.
74
del
d.P.R.
n.
309
del
1990,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
6.
–
Giova
precisare
che
non
interferisce
con
l’odierno
thema
decidendum
il
problema
dell’operatività
o
meno
del
regime
cautelare
previsto
dalla
norma
censurata
in
rapporto
all’ipotesi
–
che
non
risulta
ricorrere
nel
giudizio
a
quo
–
contemplata
dal
comma
6
dell’art.
74
del
d.P.R.
n.
309
del
1990
(associazione
finalizza
a
commettere
fatti
di
«lieve
entità»
ai
sensi
dell’art.
73,
comma
5,
del
medesimo
decreto):
problema
che
trae
origine
dalla
sancita
applicabilità
a
tale
fattispecie
delle
disposizioni
generali
in
tema
di
associazione
per
delinquere
(delitto
non
assoggettato,
come
detto,
al
regime
cautelare
speciale).
Qualora
si
opti,
infatti,
per
la
soluzione
negativa,
all’ipotesi
in
parola
non
si
applicherebbe
neppure
la
presunzione
relativa
di
adeguatezza
della
sola
custodia
in
carcere,
nei
termini
stabiliti
dalla
presente
sentenza,
rimanendo
la
fattispecie
integralmente
soggetta
alla
disciplina
ordinaria
in
punto
di
trattamento
cautelare.
Per
questi
motivi
LA
CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’art.
2
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
delitto
di
cui
all’art.
74
del
d.P.R.
9
ottobre
1990,
n.
309
(Testo
unico
delle
leggi
in
materia
di
disciplina
degli
stupefacenti
e
sostanze
psicotrope,
prevenzione,
cura
e
riabilitazione
dei
relativi
stati
di
tossicodipendenza)
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Così
deciso
in
Roma,
nella
sede
della
Corte
costituzionale,
Palazzo
della
Consulta,
il
19
luglio
2011.
169