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indagati
e,
tra
esse,
quella
degli
arresti
domiciliari
nei
confronti
delle
quattro
persone
in
questione,
rispetto
alle
quali
le
pur
accertate
esigenze
cautelari
erano
state
ritenute
di
intensità
minore
rispetto
a
quelle
relative
agli
altri
indagati.
La
nuova
richiesta
del
pubblico
ministero
muoveva
dall’assunto
che,
stante
l’imputazione
provvisoria
formulata,
la
norma
non
consentisse
l’applicazione
di
misure
diverse
dalla
custodia
cautelare
in
carcere,
situazione,
questa,
che
era
stata
evidenziata
anche
dal
tribunale
del
riesame
investito
del
ricorso
di
uno
degli
indagati
cui
era
stata
applicata
la
misura
più
grave.
Precisa
al
riguardo
il
rimettente
che
la
scelta
operata
all’atto
dell’emissione
dell’ordinanza
cautelare
era
basata
su
una
lettura
costituzionalmente
orientata,
ispirata
alle
pronunce
con
le
quali
la
Corte
costituzionale
aveva
dichiarato
l’illegittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
cod.
proc.
pen.
in
relazione
ad
alcune
fattispecie
penali.
Peraltro,
sottolinea
il
rimettente,
«la
motivazione
sottesa
alla
nuova
richiesta
del
P.M.
di
rivalutazione
della
scelta
operata
è
basata
palesemente
sul
presupposto
che
non
sia
possibile
detta
interpretazione,
valutazione
questa
sostanzialmente
condivisibile,
stante
la
specificità
e
la
eterogeneità
delle
singole
fattispecie
ricomprese,
che
non
consente
di
allargare
l’interpretazione
ad
altre,
dovendo[si]
far
ricorso
alla
proposizione
della
questione
di
legittimità
costituzionale».
Riferisce
ancora
il
rimettente
che
nell’ambito
del
procedimento
oggetto
del
giudizio
principale
erano
stati
contestati
singoli
“reati-‐ fine”
e
il
reato
associativo
di
cui
all’art.
416
cod.
pen.,
in
relazione
a
un
sodalizio
finalizzato
alla
realizzazione
di
plurime
condotte
di
contraffazione
di
prodotti
protetti
da
un
noto
marchio
registrato;
le
risultanze
investigative
avevano
consentito
l’acquisizione
di
un
quadro
indiziario
grave
e
univoco
in
relazione
ai
“reati-‐fine”
e
all’operatività
del
sodalizio,
dotato
di
stabilità
e
ancora
attivo
al
momento
dell’emissione
dell’ordinanza
coercitiva.
Alcuni
indagati
dovevano
essere
considerati
promotori
ed
organizzatori
del
sodalizio,
in
quanto
ne
determinavano
le
scelte
operative
e
finanziarie,
decidevano
luogo
e
tipologia
della
produzione,
modalità
e
prezzi
di
vendita
dei
prodotti.
Altri
indagati,
invece,
avevano
avuto
un
ruolo
marginale,
in
quanto
privi
di
capacità
decisionale
e
facilmente
intercambiabili
o
sostituibili
a
seconda
delle
necessità
della
produzione.
Il
sodalizio
si
serviva
di
persone
che
realizzavano
solo
una
parte
del
prodotto,
poi
da
assemblare,
e
il
loro
apporto
era
talvolta
temporaneo,
legato
alle
necessità
della
produzione
illecita
o
a
circostanze
particolari,
quali
il
sequestro
di
materiali;
queste
persone
operavano
sotto
le
direttive
degli
indagati
con
un
ruolo
preminente
e
con
materiali
o
macchinari
dagli
stessi
forniti.
Ad
avviso
del
rimettente,
rispetto
alle
persone
che
avevano
svolto
ruoli
marginali
le
esigenze
cautelari
apparivano
«di
minor
spessore
e
tali,
sulla
base
del
principio
costituzionale
del
“minor
sacrificio
necessario”
applicabile
in
tema
di
compressione
della
libertà
personale,
da
poter
essere
adeguatamente
tutelate,
in
presenza
degli
altri
presupposti
di
legge,
dalla
misura
degli
arresti
domiciliari».
La
riproposizione
da
parte
del
pubblico
ministero
dell’originaria
richiesta
rende
dunque,
secondo
il
rimettente,
rilevante,
non
superabile
sulla
base
di
un’interpretazione
costituzionalmente
orientata
e
non
manifestamente
infondata,
in
riferimento
agli
artt.
3,
13,
primo
comma,
e
27,
secondo
comma,
Cost.,
la
questione
di
legittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
cod.
proc.
pen.,
come
modificato
dall’art.
2
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
nella
parte
in
cui,
in
forza
del
richiamo
operato
all’art.
51,
comma
3-‐bis,
cod.
proc.
pen.,
come
modificato
dall’art.
15,
comma
4,
della
legge
23
luglio
2009,
n.
99
(Disposizioni
per
lo
sviluppo
e
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