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criminali
e
possano
commettere
nel
frattempo
delitti”
(sentenza
6
novembre
2003,
Pantano
contro
Italia)».
La
sentenza
n.
231
del
2011
ha
escluso
che
altrettanto
possa
dirsi
per
il
delitto
di
associazione
finalizzata
al
traffico
illecito
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope,
che
si
concreta
«in
una
forma
speciale
del
delitto
di
associazione
per
delinquere,
qualificata
unicamente
dalla
natura
dei
reati-‐fine
(i
delitti
previsti
dall’art.
73
del
d.P.R.
n.
309
del
1990)»;
si
tratta,
dunque,
di
«fattispecie,
per
così
dire,
“aperta”,
che,
descrivendo
in
definitiva
solo
lo
scopo
dell’associazione
e
non
anche
specifiche
qualità
di
essa,
si
presta
a
qualificare
penalmente
fatti
e
situazioni
in
concreto
i
più
diversi
ed
eterogenei».
Le
argomentazioni
appena
richiamate
sono
riferibili
anche
al
delitto
di
associazione
per
delinquere
realizzato
allo
scopo
di
commettere
i
reati
di
cui
agli
artt.
473
e
474
cod.
pen.
Anche
a
questa
figura
criminosa,
incentrata
sulla
norma
incriminatrice
“generale”
dell’associazione
per
delinquere,
dettata
dall’art.
416
cod.
pen.,
è
confacente
la
definizione
di
fattispecie
“aperta”,
qualificata
solo
dalla
tipologia
dei
reati-‐fine
(i
delitti
di
cui
agli
artt.
473
e
474
cod.
pen.)
e
non
già
da
specifiche
connotazioni
dell’associazione
stessa.
In
particolare,
il
paradigma
legale
della
figura
criminosa
in
esame
è
del
tutto
svincolato
da
quelle
connotazioni
normative
(la
forza
intimidatrice
del
vincolo
associativo
e
la
condizione
di
assoggettamento
e
di
omertà
che
ne
deriva)
proprie
dell’associazione
di
tipo
mafioso
e
in
grado
di
fornire,
con
riguardo
ad
essa,
una
congrua
“base
statistica”
alla
presunzione
in
esame.
All’associazione
per
delinquere
realizzata
allo
scopo
di
commettere
i
reati
di
cui
agli
artt.
473
e
474
cod.
pen.
sono,
dunque,
riconducibili
fattispecie
concrete
diverse,
come
è
confermato
da
alcuni
orientamenti
della
Corte
di
cassazione,
che
per
la
configurazione
del
reato
ex
art.
416
cod.
pen.
ha
ritenuto
sufficiente
ora
l’esistenza
di
strutture
anche
rudimentali
(Cass.,
sez.
VI,
15
giugno
2011,
n.
25698),
ora
lo
svolgimento
dell’attività
associativa
per
un
breve
periodo
(Cass.,
sez.
V,
5
maggio
2009,
n.
31149).
È
dunque
corretta
la
tesi
del
rimettente,
secondo
cui
nella
fattispecie
in
esame
fanno
difetto
le
caratteristiche
che
hanno
portato
questa
Corte
a
ritenere
legittimo
il
regime
cautelare
speciale
per
i
reati
di
mafia.
Né
in
senso
contrario
sono
decisivi
gli
argomenti
addotti
dall’Avvocatura
generale
dello
Stato
in
relazione,
per
un
verso,
al
bene
dell’ordine
pubblico
tutelato
dall’art.
416
cod.
pen.
e,
per
altro
verso,
alle
peculiarità
dei
reati-‐fine.
Sotto
il
primo
profilo,
infatti,
la
natura
e
il
rango
dell’interesse
tutelato
dal
reato
rispetto
al
quale
opera
la
presunzione
in
questione
non
sono
idonei
a
fungere
da
elementi
preclusivi
ai
fini
della
verifica
della
sussistenza
e
del
grado
delle
esigenze
cautelari
(sentenza
n.
265
del
2010).
Sotto
il
secondo
profilo,
è
di
tutta
evidenza
come
anche
per
le
fattispecie
incriminatrici
delineate
dagli
artt.
473
e
474
cod.
pen.
debba
escludersi
la
individuabilità
di
connotazioni
idonee
a
fornire
una
congrua
“base
statistica”
al
regime
cautelare
censurato.
Deve,
inoltre,
escludersi
che
l’inserimento
dell’associazione
per
delinquere
realizzata
allo
scopo
di
commettere
i
reati
di
cui
agli
artt.
473
e
474
cod.
pen.
tra
i
reati
indicati
dall’art.
51,
comma
3-‐bis,
cod.
proc.
pen.
sia
idoneo
a
offrire
legittimazione
costituzionale
alla
norma
in
esame:
questa
Corte
ha,
infatti,
chiarito
che
la
disciplina
stabilita
dall’art.
51,
comma
3-‐bis,
cod.
proc.
pen.
risponde
a
«una
logica
distinta
ed
eccentrica
rispetto
a
quella
sottesa
alla
disposizione
sottoposta
a
scrutinio»,
trattandosi
di
una
norma
«ispirata
da
ragioni
di
opportunità
organizzativa
degli
uffici
del
pubblico
ministero,
anche
in
relazione
alla
tipicità
e
alla
qualità
delle
tecniche
di
indagine
richieste
da
taluni
reati,
ma
che
non
consentono
inferenze
in
materia
di
esigenze
cautelari,
tantomeno
al
fine
di
omologare
quelle
relative
a
tutti
procedimenti
per
i
quali
quella
deroga
è
stabilita»
(sentenza
n.
231
del
2011).
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