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VI.
Corte
costituzionale,
sentenza
del
25
marzo
2013
–
29
marzo
2013,
n.
57
(Presidente
Franco
Gallo,
Redattore
Giorgio
Lattanzi)
L’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
è
costituzionalmente
illegittimo
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
commessi
avvalendosi
delle
condizioni
previste
dall’articolo
416-‐bis
del
codice
penale
ovvero
al
fine
di
agevolare
l’attività
delle
associazioni
previste
dallo
stesso
articolo,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
La
Corte
costituzionale
(Omissis)
ha
pronunciato
la
seguente
sentenza
nei
giudizi
di
legittimità
costituzionale
dell’articolo
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’art.
2,
comma
1,
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
promossi
dal
Tribunale
di
Lecce
con
ordinanze
del
16
maggio
e
del
7
giugno
2012
e
dalla
Corte
di
cassazione
con
due
ordinanze
del
10
settembre
2012,
rispettivamente
iscritte
ai
nn.
131,
175,
269
e
270
del
registro
ordinanze
2012
e
pubblicate
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
nn.
27,
36
e
48,
prima
serie
speciale,
dell’anno
2012.
Visti
gli
atti
di
costituzione
di
P.A.C.,
di
L.M.,
nonché
gli
atti
di
intervento
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri;
udito
nell’udienza
pubblica
del
12
febbraio
2013
il
Giudice
relatore
Giorgio
Lattanzi;
uditi
gli
avvocati
Ladislao
Massari
per
P.A.C.,
Giuliano
Dominici
e
Fabio
Calderone
per
L.M.
e
l’avvocato
dello
Stato
Massimo
Giannuzzi
per
il
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri.
Ritenuto
in
fatto
1.–
Con
ordinanza
depositata
il
16
maggio
2012
(r.o.
n.
131
del
2012),
il
Tribunale
di
Lecce,
sezione
riesame,
ha
sollevato,
in
riferimento
agli
articoli
3,
13
e
27,
secondo
comma,
della
Costituzione,
questione
di
legittimità
costituzionale
dell’articolo
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale
nella
parte
in
cui,
prescrivendo
che
«quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
commessi
avvalendosi
delle
condizioni
di
cui
all’art.
416
bis
c.p.
è
applicata
la
misura
cautelare
della
custodia
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari,
non
fa
salva
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure».
Il
rimettente
riferisce
di
essere
investito
degli
appelli
presentati
dal
pubblico
ministero
e
dalla
difesa
avverso
l’ordinanza
del
6
dicembre
2012
con
la
quale
il
Giudice
dell’udienza
preliminare
del
Tribunale
di
Lecce
aveva
disposto
la
sostituzione
con
gli
arresti
domiciliari
della
custodia
cautelare
in
carcere
applicata
all’imputato,
già
condannato
con
rito
abbreviato
per
un
episodio
di
estorsione
con
l’aggravante
dell’art.
7
del
decreto-‐legge
13
maggio
1991,
n.
152
(Provvedimenti
urgenti
in
tema
di
lotta
alla
criminalità
organizzata
e
di
trasparenza
e
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