Page 193 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 193
coefficiente
di
pericolosità
per
le
condizioni
di
base
della
convivenza
e
della
sicurezza
collettiva
che
agli
illeciti
di
quel
genere
è
connaturato».
4.2.–
Più
di
recente,
questa
Corte
ha
avuto
occasione
di
chiarire
che
«le
presunzioni
assolute,
specie
quando
limitano
un
diritto
fondamentale
della
persona,
violano
il
principio
di
eguaglianza,
se
sono
arbitrarie
e
irrazionali,
cioè
se
non
rispondono
a
dati
di
esperienza
generalizzati,
riassunti
nella
formula
dell’id
quod
plerumque
accidit»
(così,
ex
plurimis,
la
sentenza
n.
139
del
2010).
In
particolare,
secondo
la
Corte,
l’irragionevolezza
della
presunzione
assoluta
si
può
cogliere
tutte
le
volte
in
cui
sia
“agevole”
formulare
ipotesi
di
accadimenti
reali
contrari
alla
generalizzazione
posta
a
base
della
presunzione
stessa
(sentenza
n.
41
del
1999),
e
una
irragionevolezza
del
genere
è
stata
riscontrata
rispetto
alla
presunzione
assoluta
dell’art.
275,
comma
3,
cod.
proc.
pen.,
nella
parte
in
cui
era
riferita
ad
alcuni
delitti
a
sfondo
sessuale
(sentenza
n.
265
del
2010),
all’omicidio
volontario
(sentenza
n.
164
del
2011),
all’associazione
finalizzata
al
traffico
di
stupefacenti
(sentenza
n.
231
del
2011),
all’associazione
per
delinquere
realizzata
allo
scopo
di
commettere
i
delitti
previsti
dagli
artt.
473
e
474
cod.
pen.
(sentenza
n.
110
del
2012)
e
anche
rispetto
alla
presunzione
assoluta
dell’art.
12,
comma
4-‐bis,
del
decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286
(Testo
unico
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell’immigrazione
e
norme
sulla
condizione
dello
straniero),
relativa
ad
alcune
figure
di
favoreggiamento
delle
immigrazioni
illegali
(sentenza
n.
331
del
2011).
La
sentenza
n.
265
del
2010,
in
particolare,
ha
osservato
che
ai
delitti
a
sfondo
sessuale
presi
in
considerazione
non
è
estensibile
la
ratio
già
ritenuta
dall’ordinanza
n.
450
del
1995
(nonché
dalla
sentenza
della
Corte
europea
dei
diritti
dell’uomo
6
novembre
2003,
Pantano
contro
Italia)
«idonea
a
giustificare
la
deroga
alla
disciplina
ordinaria
quanto
ai
procedimenti
relativi
a
delitti
di
mafia
in
senso
stretto».
Tale
ratio
per
l’associazione
di
tipo
mafioso
si
basa
sulla
constatazione
che
«dalla
struttura
stessa
della
fattispecie
e
dalle
sue
connotazioni
criminologiche
–
connesse
alla
circostanza
che
l’appartenenza
ad
associazioni
di
tipo
mafioso
implica
un’adesione
permanente
ad
un
sodalizio
criminoso
di
norma
fortemente
radicato
nel
territorio,
caratterizzato
da
una
fitta
rete
di
collegamenti
personali
e
dotato
di
particolare
forza
intimidatrice
–
deriva,
nella
generalità
dei
casi
concreti
ad
essa
riferibili
e
secondo
una
regola
di
esperienza
sufficientemente
condivisa,
una
esigenza
cautelare
alla
cui
soddisfazione
sarebbe
adeguata
solo
la
custodia
in
carcere
(non
essendo
le
misure
“minori”
sufficienti
a
troncare
i
rapporti
tra
l’indiziato
e
l’ambito
delinquenziale
di
appartenenza,
neutralizzandone
la
pericolosità)».
Nella
stessa
prospettiva,
la
sentenza
n.
164
del
2011
ha
sottolineato
che,
nonostante
la
gravità
del
delitto
di
omicidio,
«la
presunzione
assoluta
di
cui
si
discute
non
può
considerarsi,
in
effetti,
rispondente
a
un
dato
di
esperienza
generalizzato,
ricollegabile
alla
“struttura
stessa”
e
alle
“connotazioni
criminologiche”
della
figura
criminosa.
Non
si
è,
difatti,
al
cospetto
di
un
reato
che
implichi
o
presupponga
necessariamente
un
vincolo
di
appartenenza
permanente
a
un
sodalizio
criminoso
con
accentuate
caratteristiche
di
pericolosità
–
per
radicamento
nel
territorio,
intensità
dei
collegamenti
personali
e
forza
intimidatrice
–
vincolo
che
solo
la
misura
più
severa
risulterebbe,
nella
generalità
dei
casi,
in
grado
di
interrompere».
Neanche
la
natura
associativa
del
reato
è
stata
considerata
sufficiente,
di
per
sé
sola,
a
legittimare
la
presunzione
contenuta
nella
norma
censurata,
dato
che
nelle
altre
fattispecie
associative
considerate
dalla
Corte
non
è
stata
riscontrata
la
peculiarità
dell’associazione
di
tipo
mafioso
«che,
sul
piano
concreto,
implica
ed
è
suscettibile
di
produrre,
da
un
lato,
una
solida
e
permanente
adesione
tra
gli
associati,
una
rigida
organizzazione
gerarchica,
una
rete
di
193