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strumento
di
contenimento
della
pericolosità
sociale
dell’indiziato.
Come
rimarcato
dal
giudice
rimettente,
è
del
resto
significativo
che
la
giurisprudenza
di
legittimità
abbia
ritenuto
di
dover
differenziare
nettamente
le
posizioni
dell’associato
e
del
concorrente
esterno,
con
riguardo
all’identificazione
degli
elementi
che
consentono
di
vincere
la
presunzione
relativa
di
sussistenza
delle
esigenze
cautelari,
posta
dallo
stesso
art.
275,
comma
3,
cod.
proc.
pen.
Mentre,
nel
caso
dell’associato,
la
presunzione
di
pericolosità
sociale
cede
–
secondo
la
Corte
di
cassazione
–
solo
di
fronte
alla
dimostrazione
della
rescissione
definitiva
del
vincolo
di
appartenenza
al
sodalizio;
nel
caso
del
concorrente
esterno
–
che
non
ha
alcun
vincolo
da
rescindere,
stante
la
sua
estraneità
all’organizzazione
–
il
parametro
per
superare
la
presunzione
è
diverso
e
meno
severo,
rimanendo
legato
alla
prognosi
di
non
reiterabilità
del
contributo
alla
consorteria
(ex
plurimis,
Corte
di
cassazione,
sezione
sesta,
29
gennaio-‐27
febbraio
2014,
n.
9478;
Corte
di
cassazione,
sezione
sesta,
8
luglio-‐14
luglio
2011,
n.
27685).
dichiara
l’illegittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
delitto
di
cui
all’art.
416-‐bis
cod.
pen.,
è
applicata
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
rispetto
al
concorrente
esterno
nel
suddetto
delitto,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Così
deciso
in
Roma,
nella
sede
della
Corte
costituzionale,
Palazzo
della
Consulta,
il
25
febbraio
2015
8.–
L’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
cod.
proc.
pen.
va
dichiarato,
pertanto,
costituzionalmente
illegittimo
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
delitto
di
cui
all’art.
416-‐bis
cod.
pen.,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
rispetto
al
concorrente
esterno
nel
suddetto
delitto,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
per
questi
motivi
LA
CORTE
COSTITUZIONALE
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