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questo
contraddittorio.
Vorrei
ricordare,
ad
esempio,
che
abbiamo
reso
obbligatorio
l'intervento
dell'imputato
e
della
persona
sottoposta
alle
indagini,
se
questa
lo
chiede,
per
esempio,
in
sede
di
riesame,
e
soprattutto
la
sanzione
di
nullità
con
riferimento
al
difetto
di
motivazione.
Allora,
è
evidente
che
sono
aspetti
tecnici,
ma
in
questo
caso
l'aspetto
tecnico
non
è
una
variabile
o
un
abbellimento,
è
la
sostanza
del
provvedimento
e
dà
sostanza
ai
principi
costituzionali
che
abbiamo
voluto,
appunto,
meglio
attuare
di
quanto
non
fosse
stato
fatto
fino
ad
ora.
I
rilievi
sono
sempre
interessanti,
ma
rischia
veramente
di
essere
un
richiamo
assolutamente
retorico
quello
al
fatto
che
altrimenti
si
presta
a
interpretazioni:
è
ovvio,
qualsiasi
norma
deve
essere
interpretata,
nel
solco
dei
principi
e
dei
paletti
che
sono
stabiliti
nella
norma
stessa.
PRESIDENTE.
Prendo
atto
che
il
relatore
Carlo
Sarro,
e
il
rappresentante
del
Governo
rinunciano
alla
replica.
Il
seguito
del
dibattito
è
pertanto
rinviato
ad
altra
seduta.
4. – Seguito
della
discussione
della
proposta
di
legge:
FERRANTI
ed
altri:
Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
in
materia
di
misure
cautelari
personali
(C.
631-‐A).
e
delle
abbinate
proposte
di
legge:
GOZI
ed
altri;
CIRIELLI;
BRUNETTA
ed
altri;
BRUNETTA
(C.
980-‐1707-‐1807-‐1847).
accertato
la
responsabilità
penale
della
persona
sottoposta
alla
misura.
Compito
del
legislatore
è
procedere
ad
un
attento
bilanciamento
tra
il
diritto
fondamentale
della
libertà
individuale
e
le
esigenze
di
giustizia
a
tutela
della
collettività.
È
quindi
evidente
quanto
sia
necessario
assicurare
una
disciplina
dell'istituto
che
non
dia
spazio
ad
incertezze
applicative,
prevedendo
criteri
tassativi
e
specifici
ai
quali
il
giudice
debba
attenersi.
È
naturalmente
da
tutti
condiviso
l'assunto
secondo
cui
la
disciplina
legislativa
delle
misure
cautelari
deve
essere
del
tutto
compatibile
con
i
principi
costituzionali
ed,
in
particolare,
con
il
principio
di
presunzione
di
innocenza.
Divergenze,
invece,
possono
esservi
nella
individuazione
del
punto
di
equilibrio
tra
diritti
fondamentali
dell'individuo,
da
un
lato,
e
le
esigenze
connesse
all'accertamento
giudiziale
del
reato,
dall'altro.
Nel
cercare
questo
punto
di
equilibrio
si
deve
tenere
conto
–
e
questa
è
stata
la
linea
guida
seguita
dalla
Commissione
–
che
l'adozione
di
una
misura
restrittiva
della
libertà
personale
deve
essere
intesa
come
una
extrema
ratio.
Non
è
sufficiente
che
la
legge
si
muova
in
tal
senso,
è
necessario
che
lo
faccia
in
concreto
anche
il
magistrato
che
applica
la
normativa.
In
effetti,
il
codice
di
procedura
penale
già
stabilisce
che
«nessuno
può
essere
sottoposto
a
misure
cautelari
se
a
suo
carico
non
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza»
e,
quindi,
che
devono
essere
accertate
in
concreto
delle
esigenze
previste
specificamente,
quali
il
pericolo
che
l'indagato
commetta
un
altro
reato,
che
possa
inquinare
le
prove
o
che
possa
darsi
alla
fuga.
Inoltre
si
prevede
che
la
custodia
cautelare
in
carcere
possa
essere
disposta
solamente
in
merito
a
reati
di
una
certa
gravità,
individuati
in
base
alla
pena
edittale.
Si
stabilisce
espressamente
che
«la
custodia
cautelare
in
carcere
può
essere
disposta
soltanto
quando
ogni
altra
misura
risulti
inadeguata».
—
Relatori:
Rossomando
e
Sarro.
TESTO
INTEGRALE
DELLA
RELAZIONE
DELLA
DEPUTATA
ANNA
ROSSOMANDO
IN
SEDE
DI
DISCUSSIONE
SULLE
LINEE
GENERALI
DELLA
PROPOSTA
DI
LEGGE
N.
631-‐A
ED
ABBINATE
ANNA
ROSSOMANDO,
Relatore.
Il
provvedimento
oggi
all'esame
dell'Assemblea
affronta
uno
dei
temi
più
delicati
per
ogni
democrazia:
la
limitazione,
fino
all'azzeramento,
della
libertà
personale
in
assenza
di
una
condanna
definitiva
che
abbia
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