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problema.
Un
tema
che
potrebbe
essere
affrontato
anche
in
sede
emendativa
–
cedo
questo
ragionamento
all'attenzione
dei
relatori
e
del
Governo
–
è
quello
dell'interrogatorio
di
garanzia.
Oggi
abbiamo
un
interrogatorio
di
garanzia
che
normalmente
è
fatto
dopo
quattro
o
cinque
giorni
dall'arresto:
è
diventato
una
semplice
routine.
Ma
possiamo
pensare
di
anticipare
l'interrogatorio
di
garanzia ?
Adesso
non
so
se
è
possibile
(bisognerà
adeguare
molto),
ma
una
riforma
strutturale
sarebbe
quella
di
consentire
al
giudice
di
sentire
le
ragioni
e
le
difese
della
persona
che
viene
tratta
in
arresto
prima
di
mandarla
in
carcere,
non
dopo.
Infatti,
quante
volte,
dopo
l'interrogatorio
di
garanzia,
la
persona
viene
mandata
agli
arresti
domiciliari ?
Si
fa
cinque
giorni
di
carcere:
è
il
fenomeno
delle
«porte
girevoli».
Ebbene,
penso
che
questo
possa
essere
un
tema
di
riflessione;
ce
ne
sono
sicuramente
anche
altri.
Penso,
e
lo
confermo,
che
si
tratti
di
un
passo
in
avanti
e
ringrazio
i
relatori,
che
hanno
fatto
questo
percorso
per
arrivare,
quanto
meno,
a
fare
presente
al
Parlamento
che
vi
sono
delle
forti
criticità,
e
che
hanno
cercato
di
risolverle
costruttivamente.
Il
problema
è
che
hanno
lasciato
il
testimone
in
mano
ad
altri
e
questo
testimone
potranno
articolarlo
come
ritengono
e,
molto
probabilmente,
le
interpretazioni
troveranno
sicuramente
delle
argomentazioni
per
dribblare
i
giusti
obiettivi
che
il
legislatore
si
sta
ponendo
con
questo
provvedimento.
PRESIDENTE.
Non
vi
sono
altri
iscritti
a
parlare
e
pertanto
dichiaro
chiusa
la
discussione
sulle
linee
generali.
(Repliche
dei
relatori
e
del
Governo
–
A.C.
631-‐A)
PRESIDENTE.
Ha
facoltà
di
replicare
la
relatrice,
deputata
Rossomando.
ANNA
ROSSOMANDO,
Relatore.
Signor
Presidente,
intervengo
soltanto
per
qualche
minuto.
Naturalmente,
avremo
poi
tempo
e
modo
di
approfondire
quanto
emerso,
ancora
oggi,
in
sede
di
discussione
sulle
linee
generali
anche
in
sede
di
Comitato
dei
nove,
però,
naturalmente,
mi
ha
in
qualche
modo
stimolato
soprattutto
l'ultimo
intervento.
Devo
dire
che,
su
questo
tema,
più
che
su
altri,
la
tecnica
normativa,
il
contenuto
normativo,
non
è
una
variabile
indipendente.
Fermi
i
principi
di
natura
costituzionale
che
abbiamo
enunciato
o
ricordato,
se
vogliamo
dare
concretezza
anche
ai
rilievi
che
sono
stati
mossi,
non
possiamo
non
ricordare
e
sottolineare
che
questo
provvedimento
è
fortemente
innovativo
e
non
è
assolutamente
considerabile
in
termini
di
meri
ritocchi,
senza
conseguenze,
perché
tutto
il
tema
della
motivazione
è
da
mettere
in
relazione
con
l'intervento
sui
presupposti,
sull'eliminazione
degli
automatismi.
Al
riguardo,
tra
i
presupposti
non
c’è
soltanto
l'attualità,
ma
anche
il
tipo
di
argomentazione
puntuale,
che
deve
essere
messa
a
fondamento,
e
che
non
può
essere
esclusivamente
basata
sulla
gravità
del
reato
(sono
tutti
elementi
che
abbiamo
già
sottolineato).
Ma
l'importanza
che
viene
data
alla
motivazione
e
le
conseguenze
della
non
sussistenza
di
questa
motivazione
sono
non
soltanto
il
fulcro
e
il
perno
dell'intervento,
ma
l'unico
modo
di
intervenire.
Infatti,
vorrei
dire
al
collega
Costa
che
è
ovvio
che
in
astratto
e
in
assoluto
non
c’è
niente
che
possa
ovviamente
impedire
o
vincolare
in
modo
assoluto
l'interpretazione
della
legge;
altrimenti
dovremmo
guardare
a
un
sistema,
che
per
fortuna
non
c’è
nelle
democrazie
liberali
moderne,
è
cioè
quello
delle
prove
legali,
ad
esempio.
È
un
sistema
ampiamente
superato
(dobbiamo
guardare
all'Ottocento,
se
vogliamo
avere
quel
tipo
di
vincolo).
Importante
è
proprio
il
fatto
invece
di
essere
vincolati
alla
concretezza
con
una
serie
di
parametri
indicativi,
non
soltanto
nel
rispetto
e
nella
valorizzazione
del
contraddittorio,
ma
nell'introduzione
di
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