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avremmo
bisogno
di
correzioni.
Noi
siamo
qui
perché
tutte
queste
norme
sono
state
interpretate
in
un
modo
assolutamente
difforme
rispetto
allo
spirito
che
aveva
animato
il
legislatore,
che
le
ha
redatte
e
le
ha
approvate.
È
lo
stesso
discorso
parallelo
che
si
può
fare
–
e
lo
abbiamo
fatto
in
quest'Aula
–
in
tema
di
intercettazioni
telefoniche.
Le
norme
sono
precise
e
puntuali
in
maniera
di
intercettazioni
telefoniche;
l'interpretazione
che
è
data
dalla
giurisprudenza
è
un'interpretazione
che
crea
delle
criticità
e
che
porta
il
legislatore
a
correre
dietro
a
tutti
questi
fenomeni
interpretativi
difformi
rispetto
allo
spirito
e,
chiaramente,
correre
dietro
significherebbe,
per
essere
efficaci,
fare
una
riforma
strutturale,
cioè
ancorare
a
dei
criteri
oggettivi
alcuni
paletti
fissi.
Il
criterio
oggettivo
non
è
aggirabile
dalla
giurisprudenza,
il
dato
oggettivo
è
un
dato
che
porta
il
giudice
e
il
magistrato
ad
adeguarsi:
o
è
bianco
o
è
nero.
Noi,
invece,
che
cosa
facciamo
attraverso
queste
modifiche,
sicuramente
apprezzabili,
sicuramente
studiate
e
sicuramente
portate
avanti
con
i
migliori
auspici
ed
i
migliori
obiettivi ?
Noi
interveniamo
sulla
motivazione,
ma
noi
sappiamo
benissimo
che
i
magistrati
sono
bravissimi
ad
arrivare,
nell'articolare
le
motivazioni,
dove
vogliono
arrivare.
Io
faccio
solo
un
esempio
su
una
norma
che
ritengo
molto
importante,
che
è
stata
approvata
in
Commissione
e
che
è
in
questo
testo
ed
è
l'articolo
275,
comma
2-‐bis:
«Non
può
essere
applicata
la
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere
o
quella
degli
arresti
domiciliari
se
il
giudice
ritiene
che
con
la
sentenza
possa
essere
concessa
la
sospensione
condizionale
della
pena»
–
e
questo
c'era
già
–
«o
se
ritiene
che
all'esito
del
giudizio
l'esecuzione
della
pena
possa
essere
sospesa
ai
sensi
dell'articolo
656,
comma
5».
Quindi,
se
c'era
un
giudizio
prognostico
di
applicazione
della
sospensione
condizionale
della
pena,
non
si
sarebbe
dovuta
applicare
la
custodia
cautelare
in
carcere.
Ebbene,
io
chiedo
al
Governo
–
forse
avremo
un
po’
di
tempo
prima
di
arrivare
all'approvazione
di
questo
provvedimento
–
se
è
possibile
avere
un
monitoraggio
e
uno
studio
statistico
di
quanti
sono
stati
i
casi,
in
un
determinato
periodo,
in
cui
si
è
applicata
la
custodia
cautelare,
escludendo
la
prognosi
di
applicazione
della
sospensione
condizionale
della
pena
e
poi,
in
seguito
alla
sentenza
definitiva,
che
può
essere
una
sentenza
dibattimentale
o
una
sentenza
di
patteggiamento,
si
è
applicata
la
sospensione
condizionale
della
pena.
Oltretutto,
questa
norma
non
prevede
una
sanzione,
ma
è
una
norma
che
si
fonda,
risiede
e
fonda
chiaramente
le
sue
ragioni
su
quello
che
è
il
buonsenso
da
parte
dell'interprete
e
da
parte,
quindi,
del
magistrato.
Quando
noi
diciamo
che
il
pericolo,
oltre
che
concreto,
deve
essere
attuale,
ebbene,
il
concetto
di
attualità
può
essere
interpretato
soggettivamente
e
può
essere
aggirato.
Quando
noi
diciamo
che
non
può
esserci
il
«copia
e
incolla»,
e
quindi
diciamo
che
ci
deve
essere
un'autonoma
valutazione
da
parte
del
magistrato,
è
chiaro
che
ci
fidiamo
che
la
giurisprudenza
possa
interpretare
con
buonsenso
quello
che
noi
scriviamo.
Noi
non
vogliamo
la
motivazione
per
relationem,
non
vogliamo
la
motivazione
che,
magari
facendosi
trasmettere
il
CD
da
parte
del
pubblico
ministero,
ricopi
platealmente
le
motivazioni
che
hanno
originato
la
richiesta.
Però,
è
chiaro
che
tutte
queste
regole
sono
assolutamente
aggirabili.
Non
abbiamo
fissato
in
questo
provvedimento
nulla
che
potesse
essere
oggettivamente
orientato.
Quindi,
sono
convinto
che
ci
ritroveremo
o
si
ritroveranno,
nelle
prossime
legislature,
anche
se
venisse
approvata
questa
legge,
a
porsi
il
problema
della
custodia
cautelare.
Capiranno
che
non
sono
calati
i
numeri
delle
persone
che
sono
state
poste
in
custodia
cautelare,
che
non
si
è
modificata
la
percentuale
tra
definitivi
e
persone
in
custodia
cautelare,
che
continuerà
ad
esserci
la
promiscuità,
e
che
vi
è
quindi
un
grave
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