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Il
Senato
approva.
(v.
Allegato
B).
L'emendamento
2.129
è
stato
ritirato.
Sull'emendamento
2.130,
la
cui
riformulazione
è
stata
accettata
dal
senatore
Caliendo,
è
stato
richiesto
il
voto
segreto.
Chiedo
se
la
richiesta
di
voto
segreto
è
mantenuta
o
meno.
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII).
Presidente,
non
posso
disporre
del
voto
segreto.
PRESIDENTE.
Mi
scusi,
ma
lei
non
ha
sottoscritto
la
richiesta
di
voto
segreto?
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII).
Avendo
accettato
la
riformulazione
proposta,
è
ritirata
la
richiesta
di
voto
segreto.
PRESIDENTE.
Indìco
pertanto
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'emendamento
2.130
(testo
2),
presentato
dal
senatore
Caliendo
e
da
altri
senatori.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
approva.
(v.
Allegato
B).
Gli
emendamenti
2.131
e
2.132
sono
stati
ritirati.
Passiamo
alla
votazione
dell'articolo
2.
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII).
Domando
di
parlare
per
dichiarazione
di
voto.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII).
Signor
Presidente,
con
taluni
emendamenti
abbiamo
tentato
di
far
uscire
da
quest'Aula
un
provvedimento
che
fosse
equilibrato.
Per
la
verità,
ho
sentito
dire,
in
particolare
dal
senatore
Cucca,
che
l'emendamento
di
cui
è
primo
firmatario
il
senatore
Caliendo
prevedeva
e
qualificava
ipotesi
di
colpa
la
condotta
del
giudice
che
decideva,
con
un
determinato
provvedimento,
discostandosi
dall'orientamento
giurisprudenziale
e
dal
principio
affermato
dalla
Corte
di
cassazione
senza
specifica
motivazione.
Ci
siamo
sentiti
dire
che
la
motivazione
è
già
di
per
sé
dovuta
da
parte
del
giudice,
ma
l'interprete
ha
tralasciato
di
leggere
con
attenzione
l'emendamento
del
senatore
Caliendo,
che
prevedeva
che
la
motivazione
dovesse
essere
specifica
relativamente
alla
presa
di
distanza
del
giudice
rispetto
al
principio
giurisprudenziale
già
affermato.
È
stata
poi
addirittura
posta
in
discussione,
da
parte
del
senatore
Giarrusso,
la
circostanza
che
noi
si
voglia
compromettere
la
posizione
di
indipendenza
e
di
autonomia
del
giudice.
Avremmo
potuto
essere
accusati
di
un
tale
atteggiamento
se
avessimo
obbligato
-‐
e
ritenuto
obbligato
-‐
il
giudice
ad
adeguarsi
al
principio
della
Cassazione
e
a
rispettarlo,
ma
nel
mio
intervento
di
questa
mattina
(forse
erano
distratti
i
colleghi,
in
particolare
il
senatore
Giarrusso,
che
peraltro
sono
caduti
in
contraddizione)
ho
precisato
che
il
dinamismo
e
l'evoluzione
giurisprudenziale
è
un
bene
che
qualsiasi
operatore
del
diritto
che
sia
animato
da
uno
spirito
liberale
deve
auspicare
e
che
credo
auspichino
anche
gli
stessi
giudici
della
Corte
di
cassazione,
che
profittano
dei
contributi
effervescenti
che
provengono
loro
dalle
decisioni
di
merito.
Quindi,
senatore
Giarrusso,
restituiamo
a
lei
quanto
ci
ha
addebitato.
L'emendamento
da
noi
proposto
prevedeva
che
il
giudice
potesse
decidere
come
meglio
riteneva,
nella
sua
più
ampia
e
totale
indipendenza
ed
autonomia,
ma
che
dovesse
giustificare
e
motivare
le
ragioni
per
le
quali
si
discostava
dalla
giurisprudenza
della
Cassazione.
Da
avvocato,
quando
leggo
una
sentenza,
se
la
motivazione
mi
convince
non
propongo
appello,
quindi
serve
anche
a
noi
operatori
del
diritto
conoscere
qual
è
la
motivazione
a
sostegno
della
decisione.
Peraltro,
se
il
giudice
motiva
la
sentenza
non
sul
punto
specifico
del
suo
discostarsi
dall'orientamento
giurisprudenziale
della
Cassazione,
mi
pone
in
una
condizione
di
difficoltà
anche
nella
mia
delicata
decisione
di
proporre
o
meno
appello.
Non
avete
voluto
accogliere
queste
nostre
precisazioni,
per
cui
questa
norma
è
vuota,
è
priva
di
contenuto.
Dichiaro
pertanto
il
voto
contrario
del
Gruppo
Forza
Italia.
BARANI
(GAL).
Domando
di
parlare
per
dichiarazione
di
voto.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
BARANI
(GAL).
Signor
Presidente,
il
mio
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