Page 169 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 169
oppure
da
negligenze
inescusabili,
così
limitando
anche
una
delle
ipotesi
di
colpa
grave,
escludendo
l'imperizia
e
l'imprudenza.
Mi
sono
permesso
di
presentare
un
emendamento
che,
dal
punto
di
vista
della
tecnica
legislativa,
esplicitamente
chiede
di
sostituire,
al
comma
1,
capoverso
«Articolo
7»,
comma
1,
le
parole
da
«ovvero
nei
casi
in
cui»
fino
alla
fine
del
comma
con:
«ovvero
nei
casi
di
colpa
grave
di
cui
all'articolo
2,
comma
2,
3
e
3-‐bis»
-‐
quello
che
avete
votato
-‐
«ovvero
quando
il
danno
ingiusto
è
stato
determinato
da
dolo».
Perché
se
il
danno
ingiusto
è
determinato
da
dolo
può
anche
essere
al
di
fuori
dalle
ipotesi
di
colpa
grave.
Anche
la
legge
Vassalli
teneva
distinte
le
due
ipotesi.
A
meno
che
non
ritenete
di
dover
restringere
l'area
di
responsabilità
dei
giudici
anche
sotto
il
profilo
del
catalogare
il
dolo
come
le
ipotesi
di
colpa
grave.
Non
ha
nessun
senso,
non
si
raccorda
con
l'articolo
2.
Nonostante
abbiamo
votato
contro
l'articolo
2
perché
non
avete
voluto
inserire
un
dato
pacifico
della
vita
del
magistrato,
sottolineo
che
questa
è
soltanto
una
correzione
che
dà
conto
di
quello
che
avete
fatto,
ma
almeno
è
intellegibile
e
comprensibile,
sia
sotto
il
profilo
della
colpa
grave
sia
sotto
il
profilo
del
dolo.
(Applausi
dal
Gruppo
FI-‐PdL
XVII).
MUSSINI
(Misto-‐MovX).
Signor
Presidente,
con
l'emendamento
5.105
chiedo
che
vengano
soppresse
le
parole:
«sono
stati
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile».
Non
ho
capito
infatti
per
quale
ragione
abbiamo
eliminato
la
negligenza
inescusabile
al
comma
3
dell'articolo
2,
là
dove
viene
descritto
cosa
costituisce
colpa
grave,
e
non
la
eliminiamo
anche
qui.
Trovo
che
ci
sia
una
discrepanza
tra
i
due
passaggi,
quindi
se
è
stata
eliminata
prima
mi
sembra
il
caso
di
farlo
anche
ora.
L'emendamento
5.104
evidenzia
un
mero
aspetto
di
coerenza
formale
nella
citazione
della
stessa
frase
tra
un
articolo
e
l'altro.
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII).
Domando
di
parlare.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII).
Su
questo
punto,
Presidente,
prima
mi
ha
opportunamente
interrotto
perché
non
eravamo
ancora
arrivati
all'articolo
5.
Con
il
consenso
del
senatore
Caliendo
chiedo
di
sottoscrivere
l'emendamento
5.103
e
in
proposito
desidero
precisare
che
stamattina
in
discussione
generale,
ad
un
certo
punto,
ho
fatto
riferimento
ad
una
«frode
legislativa».
Perché
ho
parlato
di
frode
legislativa?
Colgo
l'occasione,
sottoscrivendo
questo
emendamento,
per
precisarlo.
Guardate
un
po',
la
situazione
è
alla
mago
Merlino:
mentre
nel
primo
giudizio
del
cittadino
nei
confronti
dello
Stato
la
causa
petendi
va
individuata
nella
colpa
grave
del
giudice,
che
poi
ha
per
oggetto
ovviamente
il
risarcimento,
nel
successivo
giudizio
di
rivalsa
questa
colpa
grave,
che
è
stata
oggetto
dell'accertamento
del
primo
giudizio
-‐
è
per
questa
ragione
che
poc'anzi
mi
sono
astenuto
e
ho
apprezzato
l'emendamento
del
Governo
nel
sopprimere
l'articolo
4
-‐
ebbene,
nel
secondo
giudizio,
questa
colpa
grave
si
svilisce,
si
riduce,
si
snellisce
in
una
negligenza
inescusabile.
Ora,
con
tutta
la
buona
volontà,
facendo
anche
attenzione
al
profilo
terminologico
delle
due
parole
(negligenza
inescusabile),
non
riesco
a
capire
come
potrà
giammai
un
giudice
del
giudizio
di
rivalsa
compiere
l'accertamento
di
questa
negligenza
inescusabile.
In
che
cosa
consiste
la
truffa?
Mentre
il
cittadino
e
per
il
cittadino
basta
provare
la
colpa
grave
del
giudice,
lo
Stato
nei
confronti
del
magistrato
non
deve
provare
nulla,
sparisce
la
colpa
grave.
Rimane
un'immaginazione
fantasiosa.
Sotto
il
profilo
della
fantasia
di
chi
ha
immaginato
questo
escamotage,
devo
esprimere
il
mio
apprezzamento,
ma
da
giurista,
da
politico,
da
senatore
di
questa
Repubblica
devo
dire
che
questa
la
definisco
«frode
legislativa».
PRESIDENTE.
I
restanti
emendamenti
si
intendono
illustrati.
PALMA
(FI-‐PdL
XVII).
Domando
di
parlare.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
PALMA
(FI-‐PdL
XVII).
Signor
Presidente,
se
non
ho
compreso
male
la
sua
decisione,
lei
169