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ha
sostanzialmente
negato
il
voto
segreto
sull'emendamento
5.103,
sul
presupposto
che
il
contenuto
di
questo
emendamento
riguarda
i
rapporti
interni,
per
così
dire,
tra
lo
Stato
e
il
magistrato.
Signor
Presidente,
prendo
atto
di
questa
sottile
e,
a
mio
avviso,
forzata
distinzione,
ma
le
faccio
presente
che
l'articolo
24,
ultimo
comma
della
Costituzione,
dice
più
o
meno
testualmente
che
la
legge
determina
le
condizioni
e
i
modi
della
riparazione
dell'errore
giudiziario.
Il
fatto
che
vertiamo
su
questo
tema
è
pacifico,
visto
che
lei
ha
già
ammesso
votazioni
segrete
sulla
base
di
tale
presupposto;
le
faccio
tuttavia
rilevare
che
le
condizioni
e
i
modi
della
riparazione
dell'errore
giudiziario
riguardano
la
procedura
nel
complesso
e
che
non
è
consentita
una
frammentazione,
perché
l'azione
di
rivalsa
nasce
in
riferimento
ad
un
atteggiamento
gravemente
colposo
del
magistrato
da
cui
si
determina
la
responsabilità
dello
Stato.
Se
la
Costituzione
avesse
voluto
essere
sofisticamente
e
chirurgicamente
precisa,
avrebbe
detto
che
la
legge
disciplina
la
riparazione
dell'errore
giudiziario.
Ma
evidentemente,
anche
tenendo
conto
del
disposto
dell'articolo
28
della
Costituzione
-‐
Presidente,
lei
sa
meglio
di
noi
che
fino
alla
legge
Vassalli
la
responsabilità
dei
magistrati
era
una
responsabilità
diretta
e
che
la
Corte
costituzionale
ripetutamente
aveva
affermato
la
costituzionalità
di
quell'azione
diretta
proprio
sulla
base
dell'articolo
28
-‐
una
corretta
interpretazione
dell'articolo
24,
ultimo
comma
della
Costituzione,
non
può
che
portare
alla
conclusione
che
quella
norma
riguarda
l'intero
complesso
del
procedimento
della
riparazione
dell'errore
giudiziario,
ivi
compresa
evidentemente
la
parte
di
quella
procedura
che
fa
riferimento
ai
rapporti
tra
lo
Stato
e
il
magistrato.
Ricordo
che
l'articolo
28
della
Costituzione
parla
della
responsabilità
del
dipendente
pubblico
che
si
estende
allo
Stato:
conseguentemente,
dal
mio
personale
punto
di
vista,
prevedere
una
frammentazione,
quando
quella
norma
della
Costituzione
è
chiaramente
diretta
all'intera
procedura,
non
mi
sembra
un'operazione
interpretativa
corretta,
anche
se,
devo
dire
la
verità
-‐
senza
con
questo
immaginare
in
alcun
modo
che
la
sua
decisione
sia
stata
guidata
da
sentimenti
diversi
da
quelli
che
le
sono
propri
come
Presidente
del
Senato
-‐
mi
rendo
conto
che
il
voto
segreto
sull'emendamento
5.103
e
sul
successivo
6.101,
probabilmente
per
una
scarsa
sicurezza
del
Governo
nelle
forze
di
maggioranza,
non
sarebbe
stato
ben
accolto.
PRESIDENTE.
Con
riguardo
alle
considerazioni
esposte
dal
senatore
Palma
e,
in
precedenza,
dal
senatore
Caliendo
sulla
questione
del
voto
segreto,
la
Presidenza,
nel
richiamare
nuovamente
l'ultimo
comma
dell'articolo
24
della
Costituzione,
che
anche
il
senatore
Palma
ha
ricordato
e
che
demanda
alla
legge
le
condizioni
e
i
modi
per
la
riparazione
degli
errori
giudiziari,
osserva
che
tale
disposizione
intende
unicamente
assicurare
un'adeguata
tutela
ai
soggetti
che
risultano
danneggiati
da
tali
errori.
Ciò
risulta
confermato
dal
principio
stabilito
dal
successivo
articolo
28
della
Costituzione,
che
stabilisce
espressamente
che
i
funzionari
e
i
dipendenti
dello
Stato
e
degli
enti
pubblici
sono
direttamente
responsabili,
secondo
le
leggi,
civili,
penali
e
amministrative,
degli
atti
compiuti
in
violazione
di
diritti,
e
che
in
tali
casi
la
responsabilità
civile
si
estende
allo
Stato
e
agli
enti
pubblici.
Il
tema
del
giudizio
di
rivalsa
attiene
unicamente
al
rapporto
tra
il
responsabile
della
condotta
lesiva
e
il
soggetto
pubblico
dal
quale
dipende,
cioè
lo
Stato,
e
quindi
trova
il
fondamento
nell'articolo
97
della
Costituzione,
e
in
particolare
nel
principio
dell'individuazione
della
responsabilità,
di
cui
al
terzo
comma,
e
non
investe
il
distinto
problema
della
necessità
di
assicurare
un
adeguato
ristoro
ai
soggetti
lesi
dall'esercizio
del
pubblico
potere
né,
nel
caso
oggi
in
esame,
dalla
commissione
di
un
errore
giudiziario.
Per
queste
ragioni,
la
Presidenza
non
può
che
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