Page 168 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 168
emendamenti
riferiti
all'articolo
4.
GAETTI
(M5S).
Domando
di
parlare.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
GAETTI
(M5S).
Chiediamo
che
le
votazioni
vengano
effettuate
a
scrutinio
simultaneo
mediante
procedimento
elettronico.
PRESIDENTE.
Invito
il
senatore
Segretario
a
verificare
se
la
richiesta
risulta
appoggiata
dal
prescritto
numero
di
senatori,
mediante
procedimento
elettronico.
(La
richiesta
risulta
appoggiata).
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'emendamento
4.700,
presentato
dal
Governo.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
approva.
(v.
Allegato
B).
L'emendamento
4.100
è
stato
ritirato.
L'emendamento
4.101
è
precluso
dall'approvazione
dell'emendamento
4.700.
Essendo
stato
approvato
un
emendamento
soppressivo
dell'articolo
4,
l'articolo
non
viene
dunque
posto
ai
voti.
Passiamo
all'esame
dell'articolo
5,
sul
quale
sono
stati
presentati
emendamenti
che
invito
i
presentatori
ad
illustrare.
BUCCARELLA
(M5S).
Signor
Presidente,
intervengo
per
illustrare
l'emendamento
5.102.
Esso
mira
a
eliminare
una
contraddizione
logica
contenuta
all'articolo
5.
Al
comma
1
dell'articolo
7
della
legge
n.
117
del
1988
come
novellato
si
legge
che:
«Il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
entro
due
anni
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
di
titolo
giudiziale
o
di
titolo
stragiudiziale,
ha
l'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato
(...)».
Nel
successivo
comma
del
medesimo
articolo
7
si
legge:
«In
nessun
caso
la
transazione
è
opponibile
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
o
nel
giudizio
disciplinare».
Ciò
vuol
dire
che
se,
a
fronte
della
richiesta
risarcitoria
del
cittadino,
la
Presidenza
del
Consiglio
,
o
meglio
lo
Stato,
addiviene
a
un
accordo
transattivo
(non
si
aspetta
cioè
una
sentenza,
ma
il
giudizio
viene
evitato
con
un
atto
transattivo
fra
il
cittadino
e
lo
Stato),
questa
transazione
non
è
opponibile.
Non
si
può
cioè
esercitare
la
rivalsa,
perché
la
transazione
non
è
opponibile
al
magistrato.
La
conseguenza
di
ciò
sarebbe
che
le
somme
erogate
a
titolo
risarcitorio,
in
sede
transattiva,
in
favore
del
cittadino
rimarrebbero
inevitabilmente
a
carico
dello
Stato.
Sulla
base
della
considerazione
che
appare
comunque
opportuno
che
la
verifica
della
sussistenza
del
dolo
o
della
colpa
grave
del
magistrato
sia
oggetto
di
un
giudizio
di
cognizione
ordinario
vero
e
proprio
e
che
anche
le
difese
del
magistrato
possano
esplicarsi
in
quella
sede,
nel
momento
in
cui
dovesse
contestare
la
sussistenza
della
infrazione,
l'emendamento
5.102
mira
a
sopprimere
la
possibilità
di
risoluzione
stragiudiziale
della
vertenza
tra
il
cittadino
e
lo
Stato
e,
conseguentemente,
a
sopprimere
il
comma
2
dell'articolo
7
che,
a
questo
punto,
sarebbe
inutile,
nella
parte
in
cui,
a
testo
vigente,
prevede
che
la
transazione
non
sarebbe
opponibile
al
magistrato.
In
altre
parole,
con
questo
emendamento
diciamo
che
il
diritto
risarcitorio
del
cittadino
deve
essere
oggetto
di
verifica
solo
giudiziale
e
che
l'esercizio
di
rivalsa
deve
essere
esercitato
obbligatoriamente
nei
modi
e
termini
che
andremo
a
stabilire
secondo
le
votazioni
degli
articoli
successivi.
Ritengo
che
questa
sia
l'unica
soluzione
che
possa
far
uscire
il
testo
del
disegno
di
legge
da
questo
contrasto
in
virtù
del
quale,
da
un
lato,
la
chiusura
transattiva
della
vertenza
potrebbe
rappresentare
un
risparmio
a
carico
dello
Stato;
dall'altro,
però,
si
impedirebbe
l'esercizio
dell'azione
di
rivalsa.
Un
beneficio,
dunque,
comporterebbe
anche
un
sacrificio,
a
livello
anche
logico
e
di
congruenza
giuridica,
che
io
penso
viene
risolto
con
l'emendamento
5.102.
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII).
Signor
Presidente,
con
l'emendamento
5.103
pongo
soltanto
una
questione
di
correttezza.
Avete
finora
votato
ipotesi
di
colpa
grave
del
magistrato.
Allora,
se
andate
a
leggere
il
testo
dell'articolo
5,
come
formulato,
in
esso
addirittura
si
fa
riferimento
alle
ipotesi
di
colpa
grave,
a
quelle
determinate
da
dolo,
168