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-‐
per
il
governo
del
Regno
Unito,
dal
sig.
J.E.
Collins,
in
qualità
di
agente,
assistito
dai
sigg.
D.
Anderson,
QC,
e
M.
Hoskins,
barrister;
Tali
questioni
sono
state
sollevate
nell'ambito
di
un'azione
per
responsabilità
avviata
dal
sig.
Köbler
contro
la
Repubblica
d'Austria
per
violazione
di
una
disposizione
del
diritto
comunitario
da
parte
di
una
sentenza
del
Verwaltungsgerichtshof,
giudice
supremo
amministrativo.
-‐
per
la
Commissione
delle
Comunità
europee,
dai
sigg.
J.
Sack
e
H.
Kreppel,
in
qualità
di
agenti,
vista
la
relazione
d'udienza,
Ambito
normativo
sentite
le
osservazioni
orali
del
sig.
Köbler,
rappresentato
dall'avv.
A.
König,
del
governo
austriaco,
rappresentato
dal
sig.
E.
Riedl,
in
qualità
di
agente,
del
governo
tedesco,
rappresentato
dal
sig.
A.
Dittrich,
del
governo
francese,
rappresentato
dal
sig.
R.
Abraham,
del
governo
dei
Paesi
Bassi,
rappresentato
dalla
sig.ra
H.G.
Sevenster,
del
governo
del
Regno
Unito,
rappresentato
dal
sig.
J.E.
Collins,
assistito
dai
sigg.
D.
Anderson
e
M.
Hoskins,
nonché
della
Commissione,
rappresentata
dai
sigg.
J.
Sack
e
H.
Kreppel,
all'udienza
dell'8
ottobre
2002,
sentite
le
conclusioni
dell'avvocato
generale,
presentate
all'udienza
dell'8
aprile
2003,
ha
pronunciato
la
seguente
Sentenza
1.
Con
ordinanza
7
maggio
2001,
pervenuta
alla
Corte
il
6
giugno
seguente,
il
Landesgericht
für
Zivilrechtssachen
Wien
(Tribunale
civile
di
Vienna)
ha
proposto,
ai
sensi
dell'art.
234
CE,
cinque
questioni
pregiudiziali
vertenti
sull'interpretazione,
da
un
lato,
dell'art.
48
del
Trattato
CE
(divenuto,
in
seguito
a
modifica,
art.
39
CE)
e,
dall'altro,
della
giurisprudenza
della
Corte
che
risulta
in
particolare
dalle
sentenze
5
marzo
1996,
cause
riunite
C-‐46/93
e
C-‐48/93,
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame
(Racc.
pag.
I-‐1029),
e
17
settembre
1997,
causa
C-‐54/96,
Dorsch
Consult
(Racc.
pag.
I-‐4961).
2.
3.
L'art.
48,
n.
3,
del
Gehaltsgesetz
1956
(legge
sulle
retribuzioni
del
1956,
BGBl.
1956/54),
come
modificato
nel
1997
(BGBl.
I,
1997/109;
in
prosieguo:
il
«GG»)
prevede:
«In
quanto
sia
necessario
per
assicurarsi
i
servizi
di
uno
studioso
o
di
un
artista
nazionale
o
straniero,
il
presidente
federale
può
concedere,
all'atto
della
nomina
a
un
posto
di
Universitätsprofessor
(professore
universitario)
[art.
21
del
Bundesgesetz
über
die
Organisation
der
Universitäten
(legge
federale
sull'organizzazione
delle
università),
BGBl.
1993/805,
“UOG
1993”]
o
a
un
posto
di
Ordentlichen
Universitäts
(Hochschul)
professor
(professore
universitario
ordinario),
una
retribuzione
di
base
superiore
a
quella
prevista
dall'art.
48,
n.
2».
4.
L'art.
50
bis,
n.
1,
del
GG
è
così
formulato:
«Un
Universitätsprofessor
(art.
21
dell'UOG
1993)
o
un
Ordentlichen
Universitäts(Hochschul)professor,
il
quale
possa
far
valere
un'anzianità
di
servizio
di
quindici
anni
in
questo
impiego
maturata
nell'ambito
delle
università
austriache
o
degli
istituti
d'insegnamento
superiore
austriaci
e
che
abbia
beneficiato
per
quattro
anni
dell'indennità
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50,
n.
4,
può
aver
diritto,
a
decorrere
dalla
data
in
cui
entrambe
queste
condizioni
sono
soddisfatte,
a
un'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
che
viene
presa
in
conto
nel
calcolo
della
pensione
di
quiescenza,
il
cui
importo
corrisponde
a
quello
dell'indennità
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50,
n.
4».
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