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Causa
principale
5.
Dal
1°
marzo
1986
il
sig.
Köbler
è
legato
allo
Stato
austriaco
da
un
contratto
di
diritto
pubblico
in
qualità
di
professore
universitario
di
ruolo
a
Innsbruck
(Austria).
All'atto
della
sua
nomina
gli
è
stata
attribuita
la
retribuzione
di
professore
universitario
di
ruolo
al
decimo
scatto,
maggiorata
dell'indennità
normale
di
anzianità.
6.
Con
lettera
28
febbraio
1996
il
sig.
Köbler
ha
chiesto
l'attribuzione
dell'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
per
i
professori
universitari,
ai
sensi
dell'art.
50
bis
del
GG.
Egli
ha
sostenuto
che,
anche
se
non
poteva
far
valere
quindici
anni
di
anzianità
di
servizio
in
qualità
di
professore
nelle
università
austriache,
avrebbe
posseduto
per
contro
l'anzianità
di
servizio
richiesta
se
la
durata
del
suo
servizio
nelle
università
di
altri
Stati
membri
della
Comunità
fosse
stata
presa
in
considerazione.
Egli
ha
affermato
che
la
condizione
di
un'anzianità
di
servizio
di
quindici
anni
maturata
unicamente
in
università
austriache
-‐
senza
che
si
tenesse
conto
di
quella
maturata
in
università
di
altri
Stati
membri
-‐
costituiva,
a
decorrere
dall'adesione
della
Repubblica
d'Austria
alla
Comunità,
una
discriminazione
indiretta
ingiustificata
in
diritto
comunitario.
7.
Nella
controversia
alla
quale
ha
portato
questa
pretesa
del
sig.
Köbler,
il
Verwaltungsgerichtshof
(Austria)
ha
sottoposto
alla
Corte,
con
ordinanza
22
ottobre
1997,
una
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
registrata
nella
cancelleria
della
Corte
con
il
n.
C-‐382/97.
8.
Con
lettera
11
marzo
1998
il
cancelliere
della
Corte
ha
chiesto
al
Verwaltungsgerichtshof
se
ritenesse
necessario
mantenere
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
alla
luce
della
sentenza
15
gennaio
1998,
causa
C-‐15/96,
Schöning-‐Kougebetopoulou
(Racc.
pag.
I-‐47).
9.
Con
ordinanza
25
marzo
1998
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
invitato
le
parti
nella
controversia
dinanzi
ad
esso
pendente
ad
esprimersi
sulla
richiesta
del
cancelliere
della
Corte,
osservando
a
titolo
provvisorio
che
il
punto
di
diritto
che
costituiva
oggetto
del
procedimento
pregiudiziale
in
questione
era
stato
risolto
a
favore
del
sig.
Köbler.
10.
Con
ordinanza
24
giugno
1998
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
ritirato
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
e,
con
sentenza
dello
stesso
giorno,
ha
respinto
il
ricorso
del
sig.
Köbler,
in
quanto
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
costituiva
un
premio
di
fedeltà
che
giustificava
obiettivamente
una
deroga
alle
disposizioni
di
diritto
comunitario
relative
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori.
11.
Nella
sentenza
24
giugno
1998
si
legge
in
particolare:
«(...)
Il
Verwaltungsgerichtshof,
nella
sua
ordinanza
22
ottobre
1997
con
cui
è
stata
sollevata
la
questione
pregiudiziale
[nella
causa
C-‐382/97],
ha
ammesso
che
“l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
dei
professori
universitari
di
ruolo”
non
riveste
il
carattere
né
di
un
premio
di
fedeltà
né
di
una
gratifica,
ma
costituisce
parte
della
retribuzione
nell'ambito
del
sistema
di
avanzamento
di
carriera.
Questo
punto
di
visto
giuridico,
formulato
in
maniera
non
vincolante
nei
confronti
delle
parti
nel
procedimento
contenzioso
amministrativo,
viene
abbandonato.
(...)
Questo
indica
che
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
ai
sensi
dell'art.
50
bis
del
Gehaltsgesetz
del
1956
non
rientra
nella
“determinazione
del
valore
di
mercato”
che
deve
essere
effettuata
nell'ambito
del
procedimento
di
nomina,
ma
che
occorre
ritenere
che
essa
abbia
come
fine
di
offrire
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