Page 224 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 224
agli
studiosi
che
circolano
in
un
mercato
del
lavoro
molto
mobile
uno
stimolo
positivo
a
uno
svolgimento
della
carriera
nelle
università
austriache.
Essa
non
può
quindi
essere
un
elemento
costitutivo
della
retribuzione
e,
avendo
natura
di
premio
di
fedeltà,
presuppone
una
determinata
durata
della
prestazione
di
servizio
in
qualità
di
professore
universitario
di
ruolo
presso
università
austriache.
Questa
definizione
non
si
oppone
fondamentalmente
a
che
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
sia
concepita
come
un
elemento
della
retribuzione
mensile
e
a
che
questo
premio
di
fedeltà
abbia
di
conseguenza
un
carattere
duraturo.
Poiché
in
Austria
-‐
per
quanto
riguarda
il
caso
di
specie
-‐
lo
Stato
federale
è
l'unico
responsabile
delle
università,
le
disposizioni
dell'art.
50
bis
del
Gehaltsgesetz
del
1956
si
applicano
-‐
contrariamente
alla
situazione
che
era
alla
base
della
sentenza
[Schöning-‐ Kougebetopoulou,
cit.]
-‐
solo
per
un
unico
datore
di
lavoro.
La
presa
in
conto
di
periodi
di
servizio
precedenti
richiesta
dal
ricorrente
rientra
nell'ambito
del
“valore
di
mercato”
nel
corso
delle
trattative
sulla
nomina.
La
presa
in
conto
di
questi
periodi
di
servizio
precedenti
ai
fini
dell'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
non
è
prevista
nemmeno
per
gli
studiosi
austriaci
che
riprendono
l'insegnamento
in
Austria
dopo
aver
svolto
la
loro
attività
all'estero
e
sarebbe
incompatibile
con
l'intento
di
ricompensare
una
fedeltà
di
diversi
anni
verso
un
datore
di
lavoro,
per
il
quale
la
Corte
ha
ammesso
che
giustifica
una
disposizione
che
viola
di
per
sé
il
divieto
di
discriminazione.
Poiché
l'asserito
diritto,
fatto
valere
nella
fattispecie
dal
ricorrente,
ad
un'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
ai
sensi
dell'art.
50
bis
del
Gehaltsgesetz
del
1956
riguarda
un
premio
di
fedeltà
previsto
dalla
legge
e
la
Corte,
per
i
motivi
menzionati,
ha
ammesso
che
un
tale
sistema
giustificava
un
regime
che
fosse
in
un
certo
qual
modo
incompatibile
con
il
divieto
di
discriminazione,
il
ricorso
basato
sulla
violazione
di
questo
divieto
di
discriminazione
dev'essere
dichiarato
infondato;
esso
andava
quindi
respinto
(...)».
12.
Il
sig.
Köbler
ha
presentato
un
ricorso
per
risarcimento
danni
contro
la
Repubblica
d'Austria
dinanzi
al
giudice
del
rinvio,
affinché
fosse
riparato
il
danno
che
egli
avrebbe
subito
a
causa
del
mancato
versamento
di
un'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio.
Egli
sostiene
che
la
sentenza
del
Verwaltungsgerichtshof
del
24
giugno
1998
ha
violato
disposizioni
di
diritto
comunitario
direttamente
applicabili,
così
come
interpretate
dalla
Corte
nelle
sentenze
in
cui
ha
dichiarato
che
un'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
non
costituisce
un
premio
di
fedeltà.
13.
La
Repubblica
d'Austria
sostiene
che
la
sentenza
del
Verwaltungsgerichtshof
del
24
giugno
1998
non
viola
il
diritto
comunitario
direttamente
applicabile.
Inoltre,
a
suo
parere,
la
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
quale
il
Verwaltungsgerichtshof
non
può
giustificare
un
obbligo
di
risarcimento
a
carico
dello
Stato.
Questioni
pregiudiziali
14.
Il
Landesgericht
für
Zivilrechtssachen
Wien,
ritenendo
che
nella
causa
dinanzi
ad
esso
pendente
l'interpretazione
del
diritto
comunitario
fosse
incerta
e
che
una
tale
interpretazione
fosse
necessaria
per
emettere
la
sua
pronuncia,
ha
deciso
di
sospendere
il
procedimento
e
di
sottoporre
alla
Corte
le
seguenti
questioni
pregiudiziali:
«1)
Se
la
giurisprudenza
della
Corte
secondo
cui
per
l'insorgere
della
responsabilità
di
uno
Stato
a
causa
di
una
violazione
del
diritto
comunitario
è
indifferente
quale
organo
di
uno
Stato
224