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membro
debba
rispondere
di
tale
violazione
(ad
esempio,
sentenza
[Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
cit.])
sia
applicabile
anche
nel
caso
in
cui
il
comportamento
asseritamente
contrario
al
diritto
comunitario
sia
costituito
dalla
sentenza
di
un
organo
giurisdizionale
supremo
di
uno
Stato
membro,
come,
nel
caso
di
specie,
il
Verwaltungsgerichtshof.
2)
In
caso
di
soluzione
affermativa
della
prima
questione:
Se
la
giurisprudenza
della
Corte
secondo
cui
spetta
all'ordinamento
giuridico
di
ciascuno
Stato
membro
designare
il
giudice
competente
a
risolvere
liti
vertenti
sui
diritti
soggettivi
scaturenti
dall'ordinamento
comunitario
(ad
esempio,
sentenza
[Dorsch
Consult,
cit.])
sia
applicabile
anche
nel
caso
in
cui
il
comportamento
asseritamente
contrario
al
diritto
comunitario
sia
costituito
dalla
sentenza
di
un
organo
giurisdizionale
supremo
di
uno
Stato
membro,
come,
nel
caso
di
specie,
il
Verwaltungsgerichtshof.
3)
In
caso
di
soluzione
affermativa
della
seconda
questione:
Se
l'opinione
giuridica
formulata
nella
surriferita
sentenza
del
Verwaltungsgerichtshof,
secondo
cui
l'indennità
speciale
per
anzianità
di
servizio
consiste
in
una
sorta
di
premio
di
fedeltà,
sia
incompatibile
con
una
norma
di
diritto
comunitario
direttamente
applicabile,
in
particolare
con
il
divieto
di
discriminazione
indiretta
di
cui
all'art.
48
del
Trattato
CE
e
con
la
pertinente
giurisprudenza
costante
pronunciata
dalla
Corte
al
riguardo.
4)
In
caso
di
soluzione
affermativa
della
terza
questione:
Se
la
norma
di
diritto
comunitario
direttamente
applicabile
che
è
stata
violata
faccia
sorgere
in
capo
al
ricorrente
nella
causa
principale
un
diritto
soggettivo.
5)
In
caso
di
soluzione
affermativa
della
quarta
questione:
Se
la
Corte
disponga,
sulla
base
degli
elementi
contenuti
nella
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale,
di
tutte
le
informazioni
per
poter
valutare
essa
stessa
se
il
Verwaltungsgerichtshof
abbia
oltrepassato
in
maniera
manifesta
e
rilevante,
nella
fattispecie
descritta
nella
causa
principale,
il
potere
discrezionale
di
cui
dispone,
o
se
si
rimetta
al
giudice
austriaco
del
rinvio
per
la
soluzione
di
tale
questione».
Sulla
prima
e
sulla
seconda
questione
15.
Con
la
prima
e
con
la
seconda
questione,
che
occorre
esaminare
congiuntamente,
il
giudice
del
rinvio
chiede
in
sostanza
se
il
principio
secondo
cui
gli
Stati
membri
sono
obbligati
a
risarcire
i
danni
causati
ai
singoli
dalle
violazioni
del
diritto
comunitario
che
sono
ad
essi
imputabili
si
applichi
anche
allorché
la
violazione
di
cui
trattasi
deriva
da
una
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
e
se,
in
caso
affermativo,
spetti
all'ordinamento
giuridico
di
ciascuno
Stato
membro
designare
il
giudice
competente
a
risolvere
le
controversie
relative
a
tale
risarcimento.
Osservazioni
presentate
alla
Corte
16.
Il
sig.
Köbler,
i
governi
tedesco
e
dei
Paesi
Bassi
nonché
la
Commissione
ritengono
che
possa
sussistere
la
responsabilità
di
uno
Stato
membro
per
violazione
del
diritto
comunitario
a
causa
di
un
illecito
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale.
Tuttavia,
questi
governi
unitamente
alla
Commissione
ritengono
che
questa
responsabilità
debba
essere
limitata
e
assoggettata
a
diverse
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