Page 227 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 227
Repubblica
d'Austria
sostiene
che
le
condizioni
perché
sussista
la
responsabilità
di
uno
Stato
membro
non
possono
differire
da
quelle
che
si
applicano
alla
responsabilità
della
Comunità
in
circostanze
analoghe.
Dato
che
l'art.
288,
secondo
comma,
CE
non
potrebbe
essere
applicato
a
una
violazione
del
diritto
comunitario
da
parte
della
Corte,
poiché
essa
in
tal
caso
sarebbe
chiamata
a
risolvere
una
questione
relativa
a
un
danno
che
avrebbe
essa
stessa
causato,
di
modo
che
sarebbe
al
tempo
stesso
giudice
a
parte,
nemmeno
la
responsabilità
degli
Stati
membri
potrebbe
sussistere
per
un
danno
causato
da
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado.
22.
Per
il
resto,
la
Repubblica
d'Austria
fa
valere
che
l'art.
234
CE
non
ha
per
oggetto
di
conferire
diritti
ai
singoli.
Infatti,
nell'ambito
di
un
procedimento
pregiudiziale
pendente
dinanzi
alla
Corte,
le
parti
della
causa
principale
non
potrebbero
né
modificare
le
questioni
pregiudiziali
né
farle
dichiarare
senza
oggetto
(v.
sentenza
9
dicembre
1965,
causa
44/65,
Singer,
Racc.
pag.
1191).
Inoltre,
solo
la
violazione
di
una
disposizione
che
ha
per
oggetto
di
conferire
diritti
ai
singoli
potrebbe,
eventualmente,
far
sussistere
la
responsabilità
dello
Stato
membro.
Pertanto,
quest'ultima
non
potrebbe
sussistere
per
una
violazione
dell'art.
234
CE
da
parte
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado.
23.
Il
governo
francese
sostiene
che
il
riconoscimento
di
un
diritto
a
risarcimento
a
causa
di
un'applicazione
asseritamente
erronea
del
diritto
comunitario
in
una
decisione
definitiva
di
un
giudice
nazionale
sarebbe
incompatibile
con
il
principio
del
rispetto
dell'autorità
della
cosa
definitivamente
giudicata,
quale
riconosciuto
dalla
Corte
nella
sua
sentenza
1°
giugno
1999,
causa
C-‐126/97,
Eco
Swiss
(Racc.
pag.
I-‐ 3055).
Questo
governo
fa
valere
in
particolare
che
il
principio
dell'intangibilità
della
cosa
definitivamente
giudicata
riveste
un
valore
fondamentale
nei
sistemi
giuridici
basati
sulla
preminenza
del
diritto
e
sul
rispetto
delle
decisioni
giudiziarie.
Ora,
se
la
responsabilità
dello
Stato
per
violazione
del
diritto
comunitario
da
parte
di
un
organo
giurisdizionale
fosse
riconosciuta,
questa
preminenza
e
questo
rispetto
verrebbero
rimessi
in
discussione.
24.
Il
governo
del
Regno
Unito
sostiene
che,
in
via
di
principio
e
salvo
eccezione
collegata
in
particolare
alla
violazione
di
un
diritto
fondamentale
tutelato
dalla
convenzione
europea
per
la
salvaguardia
dei
diritti
dell'uomo
e
delle
libertà
fondamentali,
sottoscritta
a
Roma
il
4
novembre
1950
(in
prosieguo:
la
«CEDU»),
nessuna
azione
per
responsabilità
può
essere
avviata
contro
la
Corona
per
decisioni
giudiziarie.
Esso
aggiunge
che
il
principio
di
tutela
effettiva
dei
diritti
conferiti
dalle
norme
comunitarie,
che
sottintende
il
principio
di
responsabilità
dello
Stato,
è
lungi
dall'essere
assoluto
e
menziona
a
tale
riguardo
i
termini
di
decadenza.
Questo
principio
potrebbe
giustificare
un
ricorso
per
risarcimento
contro
lo
Stato
solo
in
rari
casi,
per
talune
decisioni
giudiziarie
nazionali
tassativamente
definite.
I
benefici
che
derivano
dal
riconoscimento
di
un
diritto
a
risarcimento
danni
a
causa
di
una
decisione
giudiziaria
erronea
sarebbero
di
conseguenza
limitati.
Il
governo
del
Regno
Unito
ritiene
che
occorra
bilanciare
questi
benefici
e
talune
preoccupazioni
molto
rilevanti.
25.
A
tale
riguardo
esso
fa
valere,
in
primo
luogo,
i
principi
di
certezza
del
diritto
e
di
autorità
della
cosa
giudicata.
La
legge
scoraggerebbe
il
fatto
di
rimettere
in
discussione
decisioni
giudiziarie,
tranne
che
per
la
via
dell'appello.
Si
tratterebbe
di
tutelare
la
parte
vittoriosa
e
di
rafforzare
l'interesse
generale
alla
certezza
del
diritto.
In
passato,
la
Corte
si
sarebbe
mostrata
disposta
a
limitare
la
portata
del
principio
di
tutela
effettiva
al
fine
di
preservare
i
«principi
che
stanno
alla
base
del
sistema
giurisdizionale
nazionale,
quali
il
principio
della
certezza
del
diritto
e
quello
del
rispetto
227