Page 229 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 229
Laboratories,
Racc.
pag.
I-‐1531,
punto
106,
e
Haim,
cit.,
punto
26).
31.
La
Corte
ha
anche
dichiarato
che
questo
principio
ha
valore
in
riferimento
a
qualsiasi
ipotesi
di
violazione
del
diritto
comunitario
commessa
da
uno
Stato
membro,
qualunque
sia
l'organo
di
quest'ultimo
la
cui
azione
od
omissione
ha
dato
origine
alla
trasgressione
(sentenze
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
cit.,
punto
32;
1°
giugno
1999,
causa
C-‐302/97,
Konle,
Racc.
pag.
I-‐3099,
punto
62,
e
Haim,
cit.,
punto
27).
32.
Se
nell'ordinamento
giuridico
internazionale
lo
Stato
la
cui
responsabilità
sorgerebbe
in
caso
di
violazione
di
un
impegno
internazionale
viene
considerato
nella
sua
unità,
senza
che
rilevi
la
circostanza
che
la
violazione
da
cui
ha
avuto
origine
il
danno
sia
imputabile
al
potere
legislativo,
giudiziario
o
esecutivo,
tale
principio
deve
valere
a
maggior
ragione
nell'ordinamento
giuridico
comunitario,
in
quanto
tutti
gli
organi
dello
Stato,
ivi
compreso
il
potere
legislativo,
sono
tenuti,
nell'espletamento
dei
loro
compiti,
all'osservanza
delle
prescrizioni
dettate
dal
diritto
comunitario
e
idonee
a
disciplinare
direttamente
la
situazione
dei
singoli
(sentenza
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
cit.,
punto
34).
33.
In
considerazione
del
ruolo
essenziale
svolto
dal
potere
giudiziario
nella
tutela
dei
diritti
che
ai
singoli
derivano
dalle
norme
comunitarie,
la
piena
efficacia
di
queste
ultime
verrebbe
rimessa
in
discussione
e
la
tutela
dei
diritti
che
esse
riconoscono
sarebbe
affievolita
se
fosse
escluso
che
i
singoli
possano,
a
talune
condizioni,
ottenere
un
risarcimento
allorché
i
loro
diritti
sono
lesi
da
una
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
a
una
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
di
uno
Stato
membro.
34.
Occorre
sottolineare
a
tale
riguardo
che
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
costituisce
per
definizione
l'ultima
istanza
dinanzi
alla
quale
i
singoli
possono
far
valere
i
diritti
ad
essi
riconosciuti
dal
diritto
comunitario.
Poiché
normalmente
non
può
più
costituire
oggetto
di
riparazione
una
violazione
di
questi
diritti
in
una
decisione
di
un
tale
organo
giurisdizionale
che
è
divenuta
definitiva,
i
singoli
non
possono
essere
privati
della
possibilità
di
far
valere
la
responsabilità
dello
Stato
al
fine
di
ottenere
in
tal
modo
una
tutela
giuridica
dei
loro
diritti.
35.
Del
resto,
in
particolare,
al
fine
di
evitare
che
siano
violati
diritti
conferiti
ai
singoli
dal
diritto
comunitario,
l'art.
234,
terzo
comma,
CE
prevede
che
un
giudice
avverso
le
cui
decisioni
non
possa
proporsi
un
ricorso
giurisdizionale
di
diritto
interno
è
tenuto
a
rivolgersi
alla
Corte.
36.
Pertanto,
dalle
esigenze
relative
alla
tutela
dei
diritti
dei
singoli
che
fanno
valere
il
diritto
comunitario
deriva
che
essi
devono
avere
la
possibilità
di
ottenere
dinanzi
ai
giudici
nazionali
la
riparazione
del
danno
originato
dalla
violazione
di
questi
diritti
in
seguito
a
una
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
(v.,
in
tal
senso,
sentenza
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
cit.,
punto
35).
37.
Taluni
dei
governi
che
hanno
presentato
osservazioni
nell'ambito
del
presente
procedimento
hanno
fatto
valere
che
il
principio
della
responsabilità
dello
Stato
per
i
danni
causati
ai
singoli
da
violazioni
del
diritto
comunitario
non
poteva
essere
applicato
alle
decisioni
di
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado.
A
tal
fine
essi
hanno
dedotto
argomenti
relativi,
in
particolare,
al
principio
di
certezza
del
diritto,
più
in
particolare
all'autorità
della
cosa
definitivamente
giudicata,
all'indipendenza
e
all'autorità
del
giudice
nonché
all'assenza
di
un
giudice
competente
a
statuire
sulle
controversie
relative
alla
responsabilità
dello
Stato
per
tali
decisioni.
38.
229