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giuridico
comunitario
dev'essere
applicato
nei
confronti
delle
decisioni
di
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado,
spetta
agli
Stati
membri
consentire
agli
interessati
di
far
valere
questo
principio
mettendo
a
loro
disposizione
un
rimedio
giuridico
adeguato.
L'attuazione
del
detto
principio
non
può
essere
compromessa
dall'assenza
di
un
foro
competente.
46.
Secondo
una
costante
giurisprudenza,
in
mancanza
di
una
disciplina
comunitaria,
spetta
all'ordinamento
giuridico
interno
di
ciascuno
Stato
membro
designare
il
giudice
competente
e
stabilire
le
modalità
procedurali
dei
ricorsi
giurisdizionali
intesi
a
garantire
la
tutela
dei
diritti
spettanti
ai
singoli
in
forza
del
diritto
comunitario
(v.
sentenze
16
dicembre
1976,
causa
33/76,
Rewe,
Racc.
pag.
1989,
punto
5;
45/76,
Comet,
Racc.
pag.
2043,
punto
13;
27
febbraio
1980,
causa
68/79,
Just,
Racc.
pag.
501,
punto
25,
Francovich
e
a.,
cit.,
punto
42,
e
14
dicembre
1995,
causa
C-‐312/93,
Peterbroeck,
Racc.
pag.
I-‐4599,
punto
12).
47.
Fermo
restando
che
gli
Stati
membri
devono
assicurare,
in
ogni
caso,
una
tutela
effettiva
dei
diritti
soggettivi
derivati
dall'ordinamento
giuridico
comunitario,
non
spetta
alla
Corte
intervenire
nella
soluzione
dei
problemi
di
competenza
che
può
sollevare,
nell'ambito
dell'ordinamento
giudiziario
nazionale,
la
definizione
di
determinate
situazioni
giuridiche
fondate
sul
diritto
comunitario
(sentenze
18
gennaio
1996,
causa
C-‐446/93,
SEIM,
Racc.
pag.
I-‐73,
punto
32,
e
Dorsch
Consult,
cit.,
punto
40).
48.
Occorre
ancora
aggiungere
che,
se
considerazioni
collegate
al
rispetto
del
principio
dell'autorità
della
cosa
definitivamente
giudicata
o
dell'indipendenza
dei
giudici
possono
avere
ispirato
ai
sistemi
giuridici
nazionali
restrizioni,
talvolta
severe,
alla
possibilità
di
far
dichiarare
la
responsabilità
dello
Stato
per
danni
causati
da
decisioni
giurisdizionali
erronee,
considerazioni
di
tale
tipo
non
sono
state
tali
da
escludere
in
maniera
assoluta
questa
possibilità.
Infatti,
l'applicazione
del
principio
della
responsabilità
dello
Stato
alle
decisioni
giurisdizionali
è
stata
ammessa
anche
se
sotto
forme
diverse
dalla
maggior
parte
degli
Stati
membri,
come
l'avvocato
generale
ha
rilevato
ai
paragrafi
77-‐82
delle
sue
conclusioni,
anche
se
solo
a
condizioni
restrittive
ed
eterogenee.
49.
Si
può
ancora
rilevare
che,
nello
stesso
senso,
la
CEDU,
e
più
in
particolare
il
suo
art.
41,
consente
alla
Corte
europea
dei
diritti
dell'uomo
di
condannare
uno
Stato
che
ha
violato
un
diritto
fondamentale
a
compensare
i
danni
che
sono
derivati
da
questo
comportamento
per
la
parte
lesa.
Dalla
giurisprudenza
della
detta
Corte
deriva
che
una
tale
compensazione
può
essere
concessa
anche
allorché
la
violazione
deriva
dal
contenuto
di
una
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado
(v.
sentenza
Cour
eur.
D.
H.
21
marzo
2000,
Dulaurans/Francia,
non
ancora
pubblicata).
50.
Da
quanto
precede
deriva
che
il
principio
secondo
cui
gli
Stati
membri
sono
obbligati
a
riparare
i
danni
causati
ai
singoli
dalle
violazioni
del
diritto
comunitario
che
sono
loro
imputabili
si
applica
anche
allorché
la
violazione
di
cui
trattasi
deriva
da
una
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado.
Spetta
all'ordinamento
giuridico
di
ciascuno
Stato
membro
designare
il
giudice
competente
a
risolvere
le
controversie
relative
a
tale
risarcimento.
Sulle
condizioni
della
responsabilità
dello
Stato
51.
Per
quanto
riguarda
le
condizioni
nelle
quali
uno
Stato
membro
è
tenuto
a
risarcire
i
danni
causati
ai
singoli
da
violazioni
del
diritto
comunitario
ad
esso
imputabili,
emerge
dalla
giurisprudenza
della
Corte
che
esse
sono
tre,
vale
a
dire
che
la
norma
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