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preordinata
ad
attribuire
diritti
ai
singoli,
la
violazione
sia
sufficientemente
caratterizzata
e
sussista
un
nesso
causale
diretto
tra
questa
violazione
e
il
danno
subito
dalle
parti
lese.
Al
fine
di
determinare
se
la
violazione
sia
sufficientemente
caratterizzata
allorché
deriva
da
una
tale
decisione,
il
giudice
nazionale
competente
deve,
tenuto
conto
della
specificità
della
funzione
giurisdizionale,
accertare
se
tale
violazione
presenti
un
carattere
manifesto.
Spetta
all'ordinamento
giuridico
di
ciascuno
Stato
membro
designare
il
giudice
competente
a
risolvere
le
controversie
relative
al
detto
risarcimento.
Sulla
terza
questione
60.
Occorre
ricordare
in
via
preliminare
che,
secondo
una
costante
giurisprudenza,
la
Corte,
nell'ambito
dell'applicazione
dell'art.
234
CE,
non
è
competente
a
statuire
sulla
compatibilità
di
una
norma
nazionale
con
il
diritto
comunitario.
La
Corte
può
tuttavia
ricavare
dal
testo
delle
questioni
formulate
dal
giudice
nazionale,
tenuto
conto
dei
dati
da
questi
esposti,
gli
elementi
attinenti
all'interpretazione
del
diritto
comunitario
onde
consentire
al
detto
giudice
di
risolvere
il
problema
giuridico
sottopostogli
(v.,
in
particolare,
sentenza
3
marzo
1994,
cause
riunite
C-‐332/92,
C-‐333/92
e
C-‐335/92,
Eurico
Italia
e
a.,
Racc.
pag.
I-‐711,
punto
19).
61.
Con
la
terza
questione
il
giudice
del
rinvio
intende
in
sostanza
accertare
se
gli
artt.
48
del
Trattato
e
7,
n.
1,
del
regolamento
(CEE)
del
Consiglio
15
ottobre
1968,
n.
1612,
relativo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori
all'interno
della
Comunità
(GU
L
257,
pag.
2),
debbano
essere
interpretati
nel
senso
che
si
oppongono
alla
concessione,
in
condizioni
quali
quelle
previste
dall'art.
50
bis
del
GG,
di
un'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio,
la
quale,
secondo
l'interpretazione
data
dal
Verwaltungsgerichtshof
nella
sua
sentenza
del
24
giugno
1998,
costituisce
un
premio
di
fedeltà.
Osservazioni
presentate
alla
Corte
62.
Il
sig.
Köbler
fa
valere
innanzi
tutto
che
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50
bis
del
GG
non
è
un
premio
di
fedeltà,
ma
un
elemento
ordinario
della
retribuzione,
così
come
il
Verwaltungsgerichtshof
avrebbe
ammesso
in
un
primo
tempo.
Inoltre,
fino
alla
sentenza
del
Verwaltungsgerichtshof
del
24
giugno
1998,
nessun
giudice
austriaco
avrebbe
ritenuto
che
la
detta
indennità
costituisse
un
premio
di
fedeltà.
63.
Inoltre,
anche
nel
caso
in
cui
questa
indennità
fosse
un
premio
di
fedeltà
e
un
tale
premio
potesse
giustificare
una
discriminazione
indiretta,
il
sig.
Köbler
sostiene
che
non
esiste
una
giurisprudenza
costante
e
certa
della
Corte
a
tale
riguardo.
Stando
così
le
cose,
il
Verwaltungsgerichtshof,
ritirando
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
e
adottando
la
sua
decisione
da
solo,
avrebbe
oltrepassato
i
suoi
poteri,
poiché
l'interpretazione
e
la
definizione
delle
nozioni
di
diritto
comunitario
rientrerebbero
nella
competenza
esclusiva
della
Corte.
64.
Infine,
il
sig.
Köbler
fa
valere
che
i
criteri
di
concessione
dell'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
escludono
che
sia
giustificata
la
discriminazione
indiretta
che
essa
opera
nei
suoi
confronti.
Questa
indennità
sarebbe
dovuta
indipendentemente
dall'accertare
in
quale
università
austriaca
il
richiedente
abbia
svolto
le
sue
funzioni
e
non
sarebbe
nemmeno
richiesto
che
il
richiedente
abbia
insegnato
in
maniera
continuativa
per
quindici
anni
la
stessa
materia.
65.
Nel
far
presente
che
la
Corte
non
può
interpretare
il
diritto
nazionale,
la
Repubblica
d'Austria
sostiene
che
occorre
intendere
la
terza
questione
pregiudiziale
nel
senso
che
il
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