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Pertanto,
l'art.
50
bis
del
GG
esclude,
per
la
concessione
dell'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
che
esso
prevede,
qualsiasi
possibilità
di
prendere
in
conto
i
periodi
di
attività
che
un
professore
universitario
ha
effettuato
in
uno
Stato
membro
diverso
dalla
Repubblica
d'Austria.
72.
Si
deve
constatare
che
un
tale
regime
può
ostacolare
la
libera
circolazione
dei
lavoratori
sotto
un
duplice
aspetto.
73.
In
primo
luogo,
questo
regime
opera
a
danno
dei
lavoratori
migranti
cittadini
di
Stati
membri
diversi
dalla
Repubblica
d'Austria,
in
quanto
a
questi
lavoratori
viene
rifiutato
il
riconoscimento
di
periodi
di
servizio
che
essi
hanno
compiuto
in
questi
Stati
in
qualità
di
professori
universitari,
per
il
solo
motivo
che
questi
periodi
non
sono
stati
effettuati
in
un'università
austriaca
(v.,
in
tal
senso,
relativamente
a
una
disposizione
greca
analoga,
sentenza
12
marzo
1998,
causa
C-‐ 187/96,
Commissione/Grecia,
Racc.
pag.
I-‐ 1095,
punti
20
e
21).
74.
In
secondo
luogo,
questo
rifiuto
assoluto
di
riconoscere
i
periodi
effettuati
in
qualità
di
professori
universitari
in
uno
Stato
membro
diverso
dalla
Repubblica
d'Austria
ostacola
la
libera
circolazione
dei
lavoratori
stabiliti
in
Austria,
in
quanto
è
tale
da
dissuadere
questi
ultimi
dal
lasciare
il
proprio
paese
per
esercitare
questa
libertà.
Infatti,
al
loro
ritorno
in
Austria,
i
loro
anni
di
esperienza
in
qualità
di
professori
universitari
in
un
altro
Stato
membro,
quindi
nell'esercizio
di
attività
analoghe,
non
sarebbero
presi
in
conto
per
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50
bis
del
GG.
75.
Su
queste
considerazioni
non
incide
la
circostanza,
fatta
valere
dalla
Repubblica
d'Austria,
secondo
cui
la
retribuzione
dei
professori
universitari
migranti,
a
causa
della
possibilità
offerta
dall'art.
48,
n.
3,
del
GG
di
concedere
loro
una
retribuzione
di
base
più
elevata
al
fine
di
incentivare
l'assunzione
di
professori
universitari
stranieri,
è
spesso
più
vantaggiosa
di
quella
che
ricevono
i
professori
universitari
austriaci
anche
tenendo
conto
dell'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio.
76.
Infatti,
da
un
lato,
l'art.
48,
n.
3,
del
GG
offre
unicamente
una
semplice
possibilità
e
non
garantisce
che
il
professore
di
un'università
straniera
riceverà
all'atto
della
sua
nomina
in
qualità
di
professore
in
un'università
austriaca
una
retribuzione
più
elevata
rispetto
a
quella
dei
professori
universitari
austriaci
che
hanno
la
stessa
esperienza.
Dall'altro,
il
complemento
di
retribuzione
che
l'art.
48,
n.
3,
del
GG
consente
di
offrire
al
momento
dell'assunzione
ha
una
natura
completamente
diversa
rispetto
all'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio.
Pertanto,
la
detta
disposizione
non
impedisce
che
l'art.
50
bis
del
GG
abbia
per
effetto
una
disparità
di
trattamento
dei
professori
universitari
migranti
rispetto
ai
professori
universitari
austriaci
e
crea
così
un
ostacolo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori
garantita
dall'art.
48
del
Trattato.
77.
Di
conseguenza,
una
misura
quale
la
concessione
dell'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50
bis
del
GG
può
ostacolare
la
libera
circolazione
dei
lavoratori,
cosa
che
è,
in
via
di
principio,
vietata
dagli
artt.
48
del
Trattato
e
7,
n.
1,
del
regolamento
n.
1612/68.
Una
tale
misura
potrebbe
essere
ammessa
solo
se
perseguisse
uno
scopo
legittimo
compatibile
con
il
Trattato
e
fosse
giustificata
da
imperiosi
motivi
d'interesse
pubblico.
Anche
in
tale
ipotesi,
però,
la
sua
applicazione
dovrebbe
essere
idonea
a
garantire
il
conseguimento
dello
scopo
perseguito
e
non
dovrebbe
eccedere
quanto
necessario
per
farlo
(v.,
in
particolare,
sentenze
31
marzo
1993,
causa
C-‐19/92,
Kraus,
Racc.
pag.
I-‐ 1663,
punto
32;
30
novembre
1995,
causa
C-‐ 55/94,
Gebhard,
Racc.
pag.
I-‐4165,
punto
37,
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