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scelta
operata
da
questi
professori
tra
un
impiego
in
un'università
austriaca
e
un
impiego
nell'università
di
un
altro
Stato
membro.
86.
Pertanto,
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
cui
trattasi
nella
causa
principale
non
ha
soltanto
per
effetto
di
compensare
la
fedeltà
del
lavoratore
verso
il
suo
datore
di
lavoro.
Essa
comporta
anche
una
ripartizione
del
mercato
del
lavoro
dei
professori
universitari
nel
territorio
austriaco
ed
è
incompatibile
con
il
principio
stesso
della
libera
circolazione
dei
lavoratori.
87.
Da
quanto
precede
risulta
che
una
misura
quale
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50
bis
del
GG
comporta
un
ostacolo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori
che
non
può
essere
giustificato
da
un
motivo
imperativo
di
interesse
pubblico.
88.
Pertanto,
occorre
risolvere
la
terza
questione
pregiudiziale
dichiarando
che
gli
artt.
48
del
Trattato
e
7,
n.
1,
del
regolamento
n.
1612/68
devono
essere
interpretati
nel
senso
che
si
oppongono
alla
concessione,
in
condizioni
quali
quelle
previste
all'art.
50
bis
del
GG,
di
un'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
che,
secondo
l'interpretazione
data
dal
Verwaltungsgerichtshof
nella
sentenza
24
giugno
1998,
costituisce
un
premio
di
fedeltà.
Sulla
quarta
e
sulla
quinta
questione
89.
Con
la
quarta
e
con
la
quinta
questione,
che
occorre
esaminare
congiuntamente,
il
giudice
del
rinvio
intende
accertare
in
sostanza
se,
nella
fattispecie
di
cui
alla
causa
principale,
sussista
la
responsabilità
dello
Stato
membro
a
causa
di
una
violazione
del
diritto
comunitario
nella
sentenza
del
Verwaltungsgerichtshof
del
24
giugno
1998.
Osservazioni
presentate
alla
Corte
90.
Per
quanto
riguarda
la
quarta
questione
il
sig.
Köbler,
il
governo
tedesco
e
la
Commissione
fanno
valere
che
l'art.
48
del
Trattato
è
direttamente
applicabile
e
fa
sorgere
per
i
singoli
diritti
soggettivi
che
le
autorità
e
i
giudici
nazionali
hanno
l'obbligo
di
tutelare.
91.
La
Repubblica
d'Austria
sostiene
che
occorre
risolvere
la
quarta
questione
solo
se
la
Corte
non
risolve
le
questioni
precedenti
nel
senso
che
essa
propone.
Poiché
la
quarta
questione
sarebbe
stata
posta
solo
per
il
caso
in
cui
venisse
risolta
affermativamente
la
terza
questione,
che
essa
ritiene
irricevibile,
la
Repubblica
d'Austria
propone
alla
Corte
di
lasciare
irresoluta
tale
quarta
questione.
Per
il
resto,
essa
fa
valere
che
tale
questione
non
è
chiara,
dato
che
l'ordinanza
di
rinvio
non
conterrebbe
alcuna
motivazione
a
tale
riguardo.
92.
Per
quanto
riguarda
la
quinta
questione,
il
sig.
Köbler
sostiene
che
essa
debba
essere
risolta
affermativamente,
poiché
la
Corte
disporrebbe
di
tutti
gli
elementi
che
le
consentono
di
stabilire
essa
stessa
se
il
Verwaltungsgerichtshof
abbia
oltrepassato
in
maniera
manifesta
e
rilevante,
nella
fattispecie
descritta
nella
causa
principale,
il
potere
discrezionale
di
cui
dispone.
93.
La
Repubblica
d'Austria
ritiene
che
spetti
ai
giudici
nazionali
applicare
i
criteri
della
responsabilità
degli
Stati
membri
per
i
danni
causati
ai
singoli
da
violazioni
del
diritto
comunitario.
94.
Tuttavia,
per
il
caso
in
cui
la
Corte
risolvesse
essa
stessa
la
questione
se
sussista
la
responsabilità
della
Repubblica
d'Austria,
essa
sostiene,
in
primo
luogo,
che
l'art.
177
del
Trattato
CE
(divenuto
art.
234
CE)
non
ha
per
oggetto
di
conferire
diritti
ai
singoli.
Essa
ritiene
quindi
che
questa
condizione
della
responsabilità
non
sia
soddisfatta.
95.
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