Page 238 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 238
In
secondo
luogo,
sarebbe
indiscutibile
che
i
giudici
nazionali,
nell'ambito
di
una
controversia
dinanzi
ad
essi
pendente,
dispongono
di
un
ampio
potere
discrezionale
per
determinare
se
debbano
formulare
o
meno
una
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale.
A
tale
riguardo,
la
Repubblica
d'Austria
sostiene
che,
in
quanto
la
Corte
aveva
ritenuto,
nella
sua
sentenza
Schöning-‐ Kougebetopoulou,
citata,
che
i
premi
di
fedeltà
non
fossero,
per
principio,
incompatibili
con
le
disposizioni
relative
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori,
il
Verwaltungsgerichtshof
è
pervenuto
giustamente
alla
conclusione
secondo
cui,
nella
controversia
ad
esso
sottoposta,
poteva
risolvere
esso
stesso
le
questioni
di
diritto
comunitario.
96.
In
terzo
luogo,
nel
caso
in
cui
la
Corte
ammettesse
che
il
Verwaltungsgerichtshof
non
ha
rispettato
il
diritto
comunitario
nella
sua
sentenza
24
giugno
1998,
il
comportamento
di
questo
giudice
non
potrebbe
in
ogni
caso
essere
qualificato
come
violazione
caratterizzata
del
detto
diritto.
97.
In
quarto
luogo,
la
Repubblica
d'Austria
sostiene
che
il
ritiro
da
parte
del
Verwaltungsgerichtshof
della
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
sottoposta
alla
Corte
non
può
in
alcun
caso
presentare
un
nesso
di
causalità
con
il
danno
fatto
valere
in
concreto
dal
sig.
Köbler.
Un
tale
argomento
si
baserebbe
infatti
sulla
supposizione
del
tutto
inammissibile
che
una
pronuncia
in
via
pregiudiziale
della
Corte
avrebbe,
in
caso
di
mantenimento
della
domanda,
necessariamente
confermato
la
tesi
giuridica
del
sig.
Köbler.
In
altri
termini,
esso
implicherebbe
che
il
danno
costituito
dal
mancato
pagamento
dell'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
per
il
periodo
1°
gennaio
1995
-‐
28
febbraio
2001
non
si
sarebbe
verificato
se
la
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
fosse
stata
mantenuta
e
avesse
dato
luogo
a
una
pronuncia
della
Corte.
Ora,
non
sarebbe
possibile
basare
gli
argomenti
di
una
parte
nella
causa
principale
stabilendo
a
priori
quello
che
la
Corte
avrebbe
deciso
nell'ambito
di
un
procedimento
pregiudiziale
né
sarebbe
ammissibile
far
valere
un
danno
su
tale
base.
98.
Il
governo
tedesco
sostiene,
dal
canto
suo,
che
spetta
al
giudice
nazionale
competente
determinare
se
le
condizioni
della
responsabilità
dello
Stato
membro
siano
soddisfatte.
99.
La
Commissione
ritiene
che
nella
causa
principale
non
sussista
la
responsabilità
dello
Stato
membro.
Infatti,
benché,
a
suo
parere,
il
Verwaltungsgerichtshof
abbia,
nella
sentenza
24
giugno
1998,
male
interpretato
la
citata
sentenza
Schöning-‐ Kougebetopoulou,
e
abbia
inoltre
violato
l'art.
48
del
Trattato
dichiarando
che
l'art.
50
bis
del
GG
non
era
incompatibile
con
il
diritto
comunitario,
questa
violazione
sarebbe
in
qualche
modo
scusabile.
Giudizio
della
Corte
100.
Emerge
dalla
giurisprudenza
della
Corte
che
l'applicazione
dei
criteri
che
consentono
di
stabilire
la
responsabilità
degli
Stati
membri
per
danni
causati
ai
singoli
da
violazioni
del
diritto
comunitario
deve,
in
linea
di
principio,
essere
operata
dai
giudici
nazionali
(sentenza
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
cit.,
punto
58),
in
conformità
degli
orientamenti
forniti
dalla
Corte
per
procedere
a
tale
applicazione
(sentenze
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
cit.,
punti
55-‐57;
British
Telecommunications,
cit.,
punto
411;
17
ottobre
1996,
cause
riunite
C-‐ 283/94,
C-‐291/94
e
C-‐292/94,
Denkavit
e
a.,
Racc.
pag.
I-‐5063,
punto
49,
e
Konle,
cit.,
punto
58).
101.
Tuttavia,
nella
presente
causa,
la
Corte
dispone
di
tutti
gli
elementi
per
stabilire
se
238