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pertinente
alla
luce
dell'ordinanza
di
rinvio
stessa,
il
cancelliere
della
Corte,
con
lettera
11
marzo
1998,
ha
trasmesso
la
citata
sentenza
Schöning-‐Kougebetopoulou
al
Verwaltungsgerichtshof
al
fine
di
consentirgli
di
esaminare
se
disponesse
degli
elementi
d'interpretazione
del
diritto
comunitario
necessari
per
risolvere
la
controversia
dinanzi
ad
esso
pendente
e
gli
ha
chiesto
se,
alla
luce
di
questa
sentenza,
ritenesse
necessario
mantenere
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale.
111.
Con
ordinanza
25
marzo
1998
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
invitato
le
parti
della
causa
dinanzi
ad
esso
pendente
a
pronunciarsi
sulla
richiesta
del
cancelliere
della
Corte,
osservando,
in
via
provvisoria,
che
il
punto
di
diritto
che
costituiva
oggetto
del
procedimento
pregiudiziale
in
questione
era
stato
risolto
a
favore
del
sig.
Köbler.
112.
Con
ordinanza
24
giugno
1998
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
ritirato
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
ritenendo
che
il
mantenimento
di
questa
domanda
fosse
divenuto
inutile
per
la
soluzione
della
controversia.
Esso
ha
indicato
che
la
questione
decisiva
nella
fattispecie
era
quella
intesa
ad
accertare
se
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50
bis
del
GG
fosse
o
meno
un
premio
di
fedeltà
e
che
tale
questione
doveva
essere
risolta
nell'ambito
del
diritto
nazionale.
113.
A
tale
riguardo
il
Verwaltungsgerichtshof,
nella
sua
sentenza
24
giugno
1998,
ha
indicato
che
«[era]
partito
dal
principio,
nella
sua
ordinanza
22
ottobre
1997,
(...)
che
l'“indennità
speciale
di
anzianità
dei
professori
di
università
titolari”
non
ha
né
il
carattere
di
un
premio
di
fedeltà
né
quello
di
una
gratifica»
e
che
«tale
tesi
giuridica,
formulata
in
maniera
non
vincolante
nei
confronti
delle
parti
nel
procedimento
contenzioso
amministrativo,
è
abbandonata».
Infatti,
il
Verwaltungsgerichtshof
perviene
in
questa
sentenza
alla
conclusione
che
la
detta
indennità
costituisce
senz'altro
un
premio
di
fedeltà.
114.
Da
quanto
precede
deriva
che,
dopo
che
il
cancelliere
della
Corte
ha
chiesto
al
Verwaltungsgerichtshof
se
mantenesse
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale,
quest'ultimo
ha
modificato
la
qualificazione,
in
diritto
nazionale,
dell'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio.
115.
In
seguito
a
questa
riqualificazione
dell'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50
bis
del
GG,
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
respinto
il
ricorso
del
sig.
Köbler.
Infatti,
nella
sua
sentenza
24
giugno
1998
ha
dedotto
dalla
citata
sentenza
Schöning-‐Kougebetopoulou
che
questa
indennità,
poiché
doveva
essere
qualificata
come
premio
di
fedeltà,
poteva
essere
giustificata
anche
se
era
di
per
sé
incompatibile
con
il
divieto
di
discriminazione
sancito
dall'art.
48
del
Trattato.
116.
Ora,
come
risulta
dai
punti
80
e
81
della
presente
sentenza,
la
Corte,
nella
citata
sentenza
Schöning-‐Kougebetopoulou,
non
si
è
espressa
sulla
questione
se
e
a
quali
condizioni
potesse
essere
giustificato
l'ostacolo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori
che
un
premio
di
fedeltà
comporta.
Le
considerazioni
che
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
dedotto
dalla
detta
sentenza
si
basano
quindi
su
un'erronea
interpretazione
di
quest'ultima.
117.
Pertanto,
visto
che,
da
un
lato,
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
modificato
la
sua
interpretazione
del
diritto
nazionale
qualificando
la
misura
prevista
all'art.
50
bis
del
GG
come
premio
di
fedeltà,
dopo
che
la
sentenza
Schöning-‐Kougebetopoulou,
citata,
gli
era
stata
inviata,
e
visto
che,
dall'altro,
la
Corte
non
aveva
ancora
avuto
l'occasione
di
pronunciarsi
circa
la
questione
se
potesse
essere
giustificato
l'ostacolo
alla
libera
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