Page 241 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 241
circolazione
dei
lavoratori
che
un
premio
di
fedeltà
comporta,
il
Verwaltungsgerichtshof
avrebbe
dovuto
mantenere
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale.
118.
Infatti,
questo
giudice
non
poteva
ritenere
che
la
soluzione
del
punto
di
diritto
in
questione
risultasse
da
una
giurisprudenza
consolidata
della
Corte
o
che
non
lasciasse
adito
ad
alcun
ragionevole
dubbio
(v.
sentenza
6
ottobre
1982,
causa
283/81,
CILFIT
e
a.,
Racc.
pag.
3415,
punti
14
e
16).
Pertanto,
esso
era
obbligato,
in
forza
dell'art.
177,
terzo
comma,
del
Trattato,
a
mantenere
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale.
119.
Inoltre,
come
risulta
dalla
soluzione
della
terza
questione,
una
misura
quale
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50
bis
del
GG,
anche
se
può
essere
qualificata
come
premio
di
fedeltà,
comporta
un
ostacolo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori
incompatibile
con
il
diritto
comunitario.
Pertanto,
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
violato
il
diritto
comunitario
con
la
sua
sentenza
del
24
giugno
1998.
120.
Occorre
quindi
esaminare
se
questa
violazione
del
diritto
comunitario
rivesta
un
carattere
manifesto
tenuto
conto
in
particolare
degli
elementi
da
prendere
in
considerazione
a
tal
fine
in
conformità
alle
indicazioni
che
figurano
ai
punti
55
e
56
della
presente
sentenza.
121.
A
tale
riguardo
occorre
considerare,
in
primo
luogo,
che
la
violazione
delle
norme
comunitarie
che
costituiscono
oggetto
della
soluzione
della
terza
questione
non
può
di
per
sé
ricevere
una
tale
qualificazione.
122.
Infatti,
il
diritto
comunitario
non
disciplina
esplicitamente
il
punto
se
una
misura
intesa
a
favorire
la
fedeltà
di
un
lavoratore
verso
il
suo
datore
di
lavoro,
quale
un
premio
di
fedeltà,
che
comporta
un
ostacolo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori,
possa
essere
giustificata
e
quindi
essere
compatibile
con
il
diritto
comunitario.
La
detta
questione
non
trovava
una
soluzione
nemmeno
nella
giurisprudenza
della
Corte.
Inoltre,
tale
soluzione
non
era
ovvia.
123.
In
secondo
luogo,
il
fatto
che
il
giudice
nazionale
di
cui
trattasi
avrebbe
dovuto,
come
è
stato
constatato
al
punto
118
della
presente
sentenza,
mantenere
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
non
è
tale
da
inficiare
detta
conclusione.
Infatti,
nella
fattispecie,
il
Verwaltungsgerichtshof
aveva
deciso
di
ritirare
la
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
ritenendo
che
la
soluzione
della
questione
di
diritto
comunitario
da
risolvere
nella
fattispecie
fosse
già
data
dalla
citata
sentenza
Schöning-‐ Kougebetopoulou.
E'
quindi
a
causa
della
sua
erronea
interpretazione
di
questa
sentenza
che
il
Verwaltungsgerichtshof
non
ha
più
ritenuto
necessario
sottoporre
alla
Corte
tale
questione
d'interpretazione.
124.
In
tale
contesto
e
in
considerazione
delle
circostanze
del
caso
di
specie,
non
occorre
considerare
la
violazione
constatata
al
punto
119
della
presente
sentenza
nel
senso
che
ha
carattere
manifesto
e
quindi
è
sufficientemente
caratterizzata.
125.
Si
deve
aggiungere
che
questa
soluzione
non
pregiudica
gli
obblighi
derivanti,
per
lo
Stato
membro
interessato,
dalla
soluzione
data
dalla
Corte
alla
terza
questione
pregiudiziale.
126.
Occorre
quindi
risolvere
la
quarta
e
la
quinta
questione
nel
senso
che
una
violazione
del
diritto
comunitario
quale
quella
derivante,
nelle
circostanze
della
fattispecie
di
cui
alla
causa
principale,
dalla
sentenza
del
Verwaltungsgerichtshof
del
24
giugno
1998
non
ha
il
carattere
manifesto
richiesto
affinché
sussista,
in
forza
del
diritto
comunitario,
la
responsabilità
di
uno
Stato
membro
a
causa
di
una
decisione
di
uno
dei
suoi
organi
giurisdizionali
di
ultimo
grado.
241