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siano
soddisfatte
le
condizioni
necessarie
perché
sussista
la
responsabilità
dello
Stato
membro.
Sulla
norma
giuridica
violata,
che
deve
conferire
diritti
ai
singoli
102.
Le
norme
di
diritto
comunitario
della
cui
violazione
trattasi
nella
causa
principale
sono,
come
risulta
dalla
soluzione
data
alla
terza
questione,
gli
artt.
48
del
Trattato
e
7,
n.
1,
del
regolamento
n.
1612/68.
Queste
disposizioni
precisano
le
conseguenze
che
derivano
dal
principio
fondamentale
della
libera
circolazione
die
lavoratori
all'interno
della
Comunità
vietando
qualsiasi
discriminazione
basata
sulla
cittadinanza
tra
i
lavoratori
degli
Stati
membri,
in
particolare
per
quanto
riguarda
la
retribuzione.
103.
Non
si
può
contestare
che
queste
disposizioni
abbiano
per
oggetto
di
conferire
diritti
ai
singoli.
Sulla
violazione
sufficientemente
caratterizzata
104.
In
via
preliminare,
occorre
ricordare
lo
svolgimento
del
procedimento
che
ha
dato
luogo
alla
sentenza
del
Verwaltungsgerichtshof
del
24
giugno
1998.
105.
Nella
controversia
pendente
dinanzi
a
quest'ultimo
tra
il
sig.
Köbler
e
il
Bundesminister
für
Wissenschaft,
Forschung
und
Kunst
(Ministro
federale
per
le
Scienze,
la
Ricerca
e
le
Arti)
circa
il
rifiuto
di
quest'ultimo
di
concedere
al
sig.
Köbler
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50
bis
del
GG,
il
detto
giudice,
con
ordinanza
22
ottobre
1997
registrata
nella
cancelleria
della
Corte
con
il
n.
C-‐382/97,
ha
sottoposto
alla
Corte
una
questione
pregiudiziale
sull'interpretazione
dell'art.
48
del
Trattato
e
degli
artt.
1-‐3
del
regolamento
n.
1612/68.
106.
Il
Verwaltungsgerichtshof
fa
presente
in
particolare
nella
sua
ordinanza
che,
per
risolvere
la
controversia
dinanzi
ad
esso
pendente,
«è
decisivo
se
sia
incompatibile
con
il
diritto
comunitario
quale
risulta
dall'art.
48
del
Trattato
(...)
il
fatto
che
il
legislatore
austriaco
faccia
dipendere
da
un
periodo
di
servizio
di
quindici
anni
presso
un'università
austriaca
l'“indennità
speciale
per
anzianità
di
servizio
per
professori
universitari
ordinari”,
la
quale
non
ha
né
il
carattere
di
un
premio
di
fedeltà
né
quello
di
remunerazione,
ma
costituisce
una
parte
della
retribuzione
nell'ambito
del
sistema
di
avanzamento».
107.
Occorre
constatare
innanzi
tutto
che
da
questa
ordinanza
di
rinvio
risulta
senza
alcuna
ambiguità
che
il
Verwaltungsgerichtshof
riteneva
allora
che,
in
forza
del
diritto
nazionale,
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
in
questione
non
costituisse
un
premio
di
fedeltà.
108.
Inoltre,
dalle
osservazioni
scritte
del
governo
austriaco
nella
causa
C-‐382/97
risulta
che,
al
fine
di
dimostrare
che
l'art.
50
bis
del
GG
non
potesse
violare
il
principio
della
libera
circolazione
dei
lavoratori
sancito
dall'art.
48
del
Trattato,
tale
governo
ha
sostenuto
unicamente
che
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
da
questa
disposizione
costituiva
un
premio
di
fedeltà.
109.
Infine,
occorre
ricordare
che
la
Corte
aveva
già
dichiarato
ai
punti
22
e
23
della
sua
sentenza
Schöning-‐Kougebetopoulou,
citata,
che
una
misura
che
fa
dipendere
la
retribuzione
di
un
lavoratore
dalla
sua
anzianità
ma
esclude
ogni
possibilità
di
prendere
in
conto
periodi
di
lavoro
comparabili
compiuti
presso
la
pubblica
amministrazione
di
un
altro
Stato
membro
può
violare
l'art.
48
del
Trattato.
110.
Visto
che,
da
un
lato,
la
Corte
aveva
già
dichiarato
che
una
tale
misura
poteva
violare
questa
disposizione
del
Trattato
e
che,
dall'altro,
la
sola
giustificazione
fatta
valere
a
tal
riguardo
dal
governo
austriaco
non
era
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