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Sulle
spese
127.
Le
spese
sostenute
dai
governi
austriaco,
francese,
tedesco,
dei
Paesi
Bassi
e
del
Regno
Unito
nonché
dalla
Commissione,
che
hanno
presentato
osservazioni
alla
Corte,
non
possono
dar
luogo
a
rifusione.
Nei
confronti
delle
parti
nella
causa
principale
il
presente
procedimento
costituisce
un
incidente
sollevato
dinanzi
al
giudice
nazionale,
cui
spetta
quindi
statuire
sulle
spese.
Per
questi
motivi,
LA
CORTE,
pronunciandosi
sulle
questioni
sottopostele
dal
Landesgericht
für
Zivilrechtssachen
Wien
con
ordinanza
7
maggio
2001,
dichiara:
1)
Il
principio
secondo
cui
gli
Stati
membri
sono
obbligati
a
riparare
i
danni
causati
ai
singoli
dalle
violazioni
del
diritto
comunitario
che
sono
loro
imputabili
si
applica
anche
allorché
la
violazione
di
cui
trattasi
deriva
da
una
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado,
sempreché
la
norma
di
diritto
comunitario
violata
sia
preordinata
ad
attribuire
diritti
ai
singoli,
la
violazione
sia
sufficientemente
caratterizzata
e
sussista
un
nesso
causale
diretto
tra
questa
violazione
e
il
danno
subito
dalle
parti
lese.
Al
fine
di
determinare
se
la
violazione
sia
sufficientemente
caratterizzata
allorché
deriva
da
una
tale
decisione,
il
giudice
nazionale
competente
deve,
tenuto
conto
della
specificità
della
funzione
giurisdizionale,
accertare
se
tale
violazione
presenti
un
carattere
manifesto.
Spetta
all'ordinamento
giuridico
di
ciascuno
Stato
membro
designare
il
giudice
competente
a
risolvere
le
controversie
relative
al
detto
risarcimento.
2)
Gli
artt.
48
del
Trattato
CE
(divenuto,
in
seguito
a
modifica,
art.
39
CE)
e
7,
n.
1,
del
regolamento
(CEE)
del
Consiglio
15
ottobre
1968,
n.
1612,
relativo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori
all'interno
della
Comunità,
devono
essere
interpretati
nel
senso
che
si
oppongono
alla
concessione,
in
condizioni
quali
quelle
previste
all'art.
50
bis
del
Gehaltsgesetz
1956
(legge
sulle
retribuzioni
del
1956),
come
modificato
nel
1997,
di
un'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
che,
secondo
l'interpretazione
data
dal
Verwaltungsgerichtshof
(Austria)
nella
sentenza
24
giugno
1998,
costituisce
un
premio
di
fedeltà.
3)
Una
violazione
del
diritto
comunitario
quale
quella
derivante,
nelle
circostanze
della
fattispecie
di
cui
alla
causa
principale,
dalla
sentenza
24
giugno
1998
del
Verwaltungsgerichtshof
non
ha
il
carattere
manifesto
richiesto
affinché
sussista,
in
forza
del
diritto
comunitario,
la
responsabilità
di
uno
Stato
membro
a
causa
di
una
decisione
di
uno
dei
suoi
organi
giurisdizionali
di
ultimo
grado.
Così
deciso
e
pronunciato
a
Lussemburgo
il
30
settembre
2003.
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