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assistita
dai
sigg.
D.
Anderson,
QC,
e
M.
Hoskins,
barrister;
–
per
la
Commissione
delle
Comunità
europee,
dalla
sig.ra
D.
Maidani
e
dal
sig.
V.
Di
Bucci,
in
qualità
di
agenti,
sentite
le
conclusioni
dell’avvocato
generale,
presentate
all’udienza
dell’11
ottobre
2005,
ha
pronunciato
la
seguente
Sentenza
1
La
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
verte
sul
principio
e
sulle
condizioni
per
la
sussistenza
della
responsabilità
extracontrattuale
degli
Stati
membri
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
da
una
violazione
del
diritto
comunitario,
allorquando
tale
violazione
è
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
nazionale.
2
Tale
domanda
è
stata
proposta
nell’ambito
di
una
causa
intentata
contro
la
Repubblica
italiana
dalla
Traghetti
del
Mediterraneo
SpA,
impresa
di
trasporti
marittimi,
attualmente
in
liquidazione
(in
prosieguo:
la
«TDM»),
al
fine
di
ottenere
il
risarcimento
del
danno
che
essa
avrebbe
subito
a
causa
di
un’erronea
interpretazione,
da
parte
della
Corte
suprema
di
cassazione,
delle
norme
comunitarie
relative
alla
concorrenza
e
agli
aiuti
di
Stato
e,
in
particolare,
per
il
rifiuto
opposto
da
quest’ultima
alla
sua
richiesta
di
sottoporre
alla
Corte
le
pertinenti
questioni
di
interpretazione
del
diritto
comunitario.
Contesto
normativo
nazionale
3
Ai
sensi
dell’art.
1,
n.
1,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
[sul]
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell’esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
e
[sulla]
responsabilità
civile
dei
magistrati
(GURI
n.
88
del
15
aprile
1988,
pag.
3;
in
prosieguo:
la
«legge
n.
117/88»),
detta
legge
si
applica
«a
tutti
gli
appartenenti
alle
magistrature
ordinaria,
amministrativa,
contabile,
militare
e
speciali,
che
esercitano
l’attività
giudiziaria,
indipendentemente
dalla
natura
delle
funzioni,
nonché
agli
estranei
che
partecipano
all’esercizio
della
funzione
giudiziaria».
4
L’art.
2
della
legge
n.
117/88
prevede:
«1.
Chi
ha
subito
un
danno
ingiusto
per
effetto
di
un
comportamento,
di
un
atto
o
di
un
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
dal
magistrato
con
dolo
o
colpa
grave
nell’esercizio
delle
sue
funzioni
ovvero
per
diniego
di
giustizia
può
agire
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
patrimoniali
e
anche
di
quelli
non
patrimoniali
che
derivino
da
privazione
della
libertà
personale.
2.
Nell’esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l’attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
né
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove.
3.
Costituiscono
colpa
grave:
a)
la
grave
violazione
di
legge
determinata
da
negligenza
inescusabile;
b)
l’affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
c)
la
negazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
d)
l’emissione
di
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione».
5
Ai
sensi
dell’art.
3,
n.
1,
prima
frase,
della
legge
n.
117/88,
costituisce
peraltro
un
diniego
di
giustizia
«il
rifiuto,
l’omissione
o
il
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