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ritardo
del
magistrato
nel
compimento
di
atti
del
suo
ufficio
quando,
trascorso
il
termine
di
legge
per
il
compimento
dell’atto,
la
parte
ha
presentato
istanza
per
ottenere
il
provvedimento
e
sono
decorsi
inutilmente,
senza
giustificato
motivo,
trenta
giorni
dalla
data
di
deposito
in
cancelleria».
6
Gli
articoli
seguenti
della
legge
n.
117/88
precisano
le
condizioni
e
le
modalità
per
proporre
un’azione
di
risarcimento
del
danno
ai
sensi
degli
artt.
2
o
3
di
detta
legge,
così
come
le
azioni
che
possono
essere
intraprese,
a
posteriori,
nei
confronti
del
magistrato
che
si
sia
reso
colpevole
di
dolo
o
colpa
grave
nell’esercizio
delle
sue
funzioni,
se
non
addirittura
di
un
diniego
di
giustizia.
I
fatti
all’origine
della
controversia
nella
causa
principale
e
le
questioni
pregiudiziali
7
La
TDM
e
la
Tirrenia
di
Navigazione
(in
prosieguo:
la
«Tirrenia»)
sono
due
imprese
di
trasporti
marittimi
che,
negli
anni
’70,
effettuavano
regolari
collegamenti
marittimi
tra
l’Italia
continentale
e
le
isole
della
Sardegna
e
della
Sicilia.
Nel
1981,
mentre
era
stata
sottoposta
alla
procedura
di
concordato,
la
TDM
citava
la
Tirrenia
in
giudizio
dinanzi
al
Tribunale
di
Napoli
al
fine
di
ottenere
il
risarcimento
del
pregiudizio
che
essa
avrebbe
subito,
negli
anni
precedenti,
a
causa
della
politica
di
prezzi
bassi
praticata
da
quest’ultima.
8
La
TDM
invocava,
a
tal
riguardo,
tanto
la
violazione,
da
parte
della
sua
concorrente,
dell’art.
2598,
n.
3,
del
codice
civile
italiano,
relativo
agli
atti
di
concorrenza
sleale,
quanto
la
violazione
degli
artt.
85,
86,
90
e
92
del
Trattato
CEE
(divenuti,
rispettivamente,
artt.
85,
86,
90
e
92
del
Trattato
CE,
a
loro
volta
diventati
artt.
81
CE,
82
CE,
86
CE,
e,
in
seguito
a
modifica,
87
CE)
per
il
fatto
che,
a
suo
parere,
la
Tirrenia
aveva
violato
le
norme
fondamentali
di
tale
Trattato,
e
in
particolare
aveva
abusato
della
propria
posizione
dominante
sul
mercato
in
questione,
praticando
tariffe
notevolmente
inferiori
al
prezzo
di
costo
grazie
al
conseguimento
di
sovvenzioni
pubbliche
la
cui
legittimità
sarebbe
stata
dubbia
alla
luce
del
diritto
comunitario.
9
Con
sentenza
del
Tribunale
di
Napoli
26
maggio
1993,
confermata
in
appello
dalla
sentenza
13
dicembre
1996
della
Corte
d’appello
di
Napoli,
tale
domanda
di
risarcimento
veniva
tuttavia
respinta
dai
giudici
italiani,
poiché
le
sovvenzioni
concesse
dalle
autorità
di
tale
Stato
erano
legittime
in
quanto
perseguivano
obiettivi
di
interesse
generale
connessi,
in
particolare,
allo
sviluppo
del
Mezzogiorno
ed
in
quanto,
in
ogni
caso,
non
recavano
pregiudizio
all’esercizio
di
attività
di
trasporto
marittimo
diverse
e
concorrenti
rispetto
a
quelle
censurate
dalla
TDM.
Pertanto,
nessun
atto
di
concorrenza
sleale
poteva
essere
imputato
alla
Tirrenia.
10
Ritenendo,
da
parte
sua,
che
queste
due
sentenze
fossero
viziate
da
errori
di
diritto,
in
quanto
fondate,
in
particolare,
su
un’interpretazione
erronea
delle
norme
del
Trattato
in
materia
di
aiuti
di
Stato,
il
curatore
fallimentare
della
TDM
proponeva
contro
la
sentenza
della
Corte
d’appello
di
Napoli
un
ricorso
in
cassazione,
nell’ambito
del
quale
invitava
la
Corte
suprema
di
cassazione
a
sottoporre
alla
Corte,
ai
sensi
dell’art.
177,
terzo
comma,
del
Trattato
CE
(divenuto
articolo
234,
terzo
comma,
CE),
le
pertinenti
questioni
d’interpretazione
del
diritto
comunitario.
11
Con
sentenza
19
aprile
2000,
n.
5087
(in
prosieguo:
la
«sentenza
19
aprile
2000»),
la
Corte
suprema
di
cassazione
tuttavia
rifiutava
di
accogliere
tale
istanza
poiché
la
soluzione
adottata
dai
giudici
di
merito
rispettava
la
lettera
delle
pertinenti
disposizioni
del
Trattato
ed
era,
per
di
più,
perfettamente
conforme
alla
giurisprudenza
della
Corte,
in
particolare
alla
sentenza
22
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