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17
A
tal
riguardo,
fondandosi,
segnatamente,
sulla
decisione
della
Commissione
21
giugno
2001,
2001/851/CE,
relativa
agli
aiuti
di
Stato
corrisposti
dall’Italia
alla
compagnia
marittima
Tirrenia
di
Navigazione
(GU
L
318,
pag.
9)
–
decisione
riguardante,
sì,
sovvenzioni
concesse
successivamente
al
periodo
controverso
nella
causa
principale,
ma
adottata
al
termine
di
un
procedimento
avviato
dalla
Commissione
delle
Comunità
europee
prima
dell’udienza
dibattimentale
della
Corte
suprema
di
cassazione
nella
causa
conclusasi
con
sentenza
19
aprile
2000
–
la
TDM
sostiene
che,
se
quest’ultimo
giudice
si
fosse
rivolto
alla
Corte,
l’esito
del
ricorso
in
cassazione
sarebbe
stato
completamente
diverso.
Al
pari
della
Commissione,
nella
summenzionata
decisione,
la
Corte
avrebbe,
infatti,
rilevato
la
dimensione
comunitaria
delle
attività
di
cabotaggio
marittimo
così
come
le
difficoltà
inerenti
alla
valutazione
della
compatibilità
di
sovvenzioni
pubbliche
con
le
norme
del
Trattato
in
materia
di
aiuti
di
Stato,
il
che
avrebbe
portato
la
Corte
di
cassazione
a
dichiarare
illegittimi
gli
aiuti
concessi
alla
Tirrenia.
18
La
Repubblica
italiana
contesta
la
ricevibilità
stessa
di
tale
azione
di
risarcimento,
basandosi
sul
tenore
della
legge
n.
117/88,
ed
in
particolare
sul
suo
art.
2,
n.
2,
ai
sensi
del
quale
l’interpretazione
di
norme
giuridiche
effettuata
nell’ambito
dell’esercizio
delle
funzioni
giurisdizionali
non
potrebbe
comportare
la
responsabilità
dello
Stato.
Tuttavia,
nel
caso
in
cui
la
ricevibilità
di
tale
ricorso
dovesse
essere
ammessa
dal
giudice
del
rinvio,
essa
sostiene,
in
subordine,
che
il
ricorso
deve
in
ogni
caso
essere
respinto
poiché
non
ricorrerebbero
i
presupposti
per
un
rinvio
pregiudiziale
e
la
sentenza
19
aprile
2000,
passata
in
giudicato,
non
potrebbe
più
essere
rimessa
in
discussione.
19
In
risposta
a
tali
argomentazioni,
la
TDM
si
interroga
sulla
compatibilità
della
legge
n.
117/88
con
le
prescrizioni
del
diritto
comunitario.
Essa
sostiene,
in
particolare,
che
le
condizioni
di
ricevibilità
delle
azioni
previste
da
tale
legge
e
la
prassi
seguita
in
materia
dagli
organi
giurisdizionali
nazionali
(tra
cui
la
stessa
Corte
suprema
di
cassazione)
sono
talmente
restrittive
che
rendono
eccessivamente
difficile,
se
non
addirittura
impossibile,
il
conseguimento
di
un
risarcimento
da
parte
dello
Stato
dei
danni
causati
da
provvedimenti
giurisdizionali.
Di
conseguenza,
una
tale
normativa
sarebbe
in
contrasto
con
i
principi
sanciti
dalla
Corte,
in
particolare,
nelle
sentenze
19
novembre
1991,
cause
riunite
C-‐ 6/90
e
C-‐9/90,
Francovich
e
a.
(Racc.
pag.
I-‐ 5357),
e
5
marzo
1996,
cause
riunite
C-‐46/93
e
C-‐48/93,
Brasserie
du
pêcheur
et
Factortame
(Racc.
pag.
I-‐1029).
20
Pertanto,
nutrendo
dubbi
quanto
alla
soluzione
da
dare
alla
controversia
dinanzi
ad
esso
pendente
nonché
quanto
alla
possibilità
di
estendere
al
potere
giudiziario
i
principi
sanciti
dalla
Corte,
nelle
sentenze
citate
al
punto
precedente,
relative
alle
violazioni
del
diritto
comunitario
commesse
nell’esercizio
di
un’attività
legislativa,
il
Tribunale
di
Genova
ha
deciso
di
sospendere
il
giudizio
e
di
sottoporre
alla
Corte
le
seguenti
questioni
pregiudiziali:
«1)
Se
uno
Stato
[membro]
risponda
a
titolo
di
responsabilità
extracontrattuale
nei
confronti
dei
singoli
cittadini
degli
errori
dei
propri
giudici
nell’applicazione
del
diritto
comunitario
o
della
mancata
applicazione
dello
stesso
e
in
particolare
del
mancato
assolvimento
da
parte
di
un
giudice
di
ultima
istanza
dell’obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
Giustizia
ai
sensi
dell’art.
234,
comma
3,
del
Trattato.
2)
Nel
caso
in
cui
debba
ritenersi
che
uno
Stato
membro
risponda
degli
errori
dei
propri
giudici
nell’applicazione
del
diritto
comunitario
e
in
particolare
dell’omesso
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
Giustizia
da
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