Page 248 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 248
parte
di
un
giudice
di
ultima
istanza
ai
sensi
dell’art.
234,
comma
3,
del
Trattato,
se
osti
all’affermazione
di
tale
responsabilità
–
e
sia
quindi
incompatibile
con
i
principi
del
diritto
comunitario
–
una
normativa
nazionale
in
tema
di
responsabilità
dello
Stato
per
errori
dei
giudici
che:
–
esclude
la
responsabilità
in
relazione
all’attività
di
interpretazione
delle
norme
di
diritto
e
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove
rese
nell’ambito
dell’attività
giudiziaria,
–
limita
la
responsabilità
dello
Stato
ai
soli
casi
di
dolo
e
colpa
grave
del
giudice».
21
A
seguito
della
pronuncia
della
sentenza
30
settembre
2003,
causa
C‐224/01,
Köbler
(Racc.
pag.
I-‐10239),
il
cancelliere
della
Corte
ha
inviato
copia
di
tale
sentenza
al
giudice
del
rinvio
chiedendogli
se,
alla
luce
del
contenuto
della
sentenza,
ritenesse
utile
mantenere
la
sua
domanda
pregiudiziale.
22
Con
lettera
13
gennaio
2004,
pervenuta
alla
cancelleria
della
Corte
il
29
gennaio
seguente,
il
Tribunale
di
Genova,
sentite
le
parti
della
causa
principale,
ha
ritenuto
che
la
summenzionata
sentenza
Köbler
fornisse
una
risposta
esauriente
alla
prima
delle
due
questioni
da
esso
proposte,
di
modo
che
non
è
più
necessario
che
la
Corte
si
pronunci
su
di
essa.
23
Esso
ha,
invece,
ritenuto
utile
mantenere
la
sua
seconda
questione
affinché
la
Corte
si
pronunci,
«anche
alla
luce
dei
principi
affermati
(...)
nella
sentenza
Köbler»,
sulla
questione
se
«osti
all’affermazione
della
responsabilità
dello
stato
per
violazioni
imputabili
a
un
organo
giurisdizionale
nazionale
una
normativa
nazionale
in
tema
di
responsabilità
dello
stato
per
errori
del
giudice
che,
come
quella
italiana,
esclude
la
responsabilità
in
relazione
all’attività
di
interpretazione
delle
norme
di
diritto
e
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove
rese
nell’ambito
dell’attività
giudiziaria
e
limita
la
responsabilità
dello
stato
ai
soli
casi
di
dolo
e
colpa
grave
del
giudice».
Sulla
questione
pregiudiziale
24
In
via
preliminare,
occorre
rilevare
che
la
causa
pendente
dinanzi
al
giudice
del
rinvio
ha
per
oggetto
un’azione
diretta
a
far
sorgere
la
responsabilità
dello
Stato
per
una
decisione,
non
impugnabile,
emessa
da
un
organo
giurisdizionale
supremo.
La
questione
proposta
dal
giudice
del
rinvio
deve
quindi
essere
intesa
come
vertente,
in
sostanza,
sulla
questione
se
il
diritto
comunitario
e,
in
particolare,
i
principi
sanciti
dalla
Corte
nella
summenzionata
sentenza
Köbler,
ostino
ad
una
normativa
nazionale
come
quella
di
cui
alla
causa
principale,
che,
da
un
lato,
esclude
ogni
responsabilità
dello
Stato
membro
per
i
danni
causati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
comunitario
commessa
da
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado
allorquando
tale
violazione
risulta
da
un’interpretazione
delle
norme
di
diritto
o
da
una
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove
ad
opera
di
tale
organo
giurisdizionale
e
che,
dall’altro
lato,
limita,
peraltro,
tale
responsabilità
ai
soli
casi
del
dolo
e
della
colpa
grave
del
giudice.
25
Per
la
TDM,
come
per
la
Commissione,
tale
questione
richiede
chiaramente
una
risposta
affermativa.
Infatti,
dal
momento
che
la
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove
nonché
l’interpretazione
delle
norme
di
diritto
sarebbero
inerenti
all’attività
giurisdizionale,
l’esclusione,
in
tali
casi,
della
responsabilità
dello
Stato
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
dell’esercizio
di
tale
attività
equivarrebbe,
in
pratica,
ad
esonerare
quest’ultimo
da
ogni
responsabilità
per
violazioni
del
diritto
comunitario
imputabili
al
potere
giudiziario.
26
Per
quanto
riguarda,
peraltro,
la
limitazione
di
detta
responsabilità
ai
soli
casi
del
dolo
o
della
colpa
grave
del
giudice,
248