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32
È
vero
che,
considerate
la
specificità
della
funzione
giurisdizionale
nonché
le
legittime
esigenze
della
certezza
del
diritto,
la
responsabilità
dello
Stato,
in
un
caso
del
genere,
non
è
illimitata.
Come
la
Corte
ha
affermato,
tale
responsabilità
può
sussistere
solo
nel
caso
eccezionale
in
cui
l’organo
giurisdizionale
che
ha
statuito
in
ultimo
grado
abbia
violato
in
modo
manifesto
il
diritto
vigente.
Al
fine
di
determinare
se
questa
condizione
sia
soddisfatta,
il
giudice
nazionale
investito
di
una
domanda
di
risarcimento
danni
deve,
a
tal
riguardo,
tener
conto
di
tutti
gli
elementi
che
caratterizzano
la
situazione
sottoposta
al
suo
sindacato,
e,
in
particolare,
del
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
del
carattere
intenzionale
della
violazione,
della
scusabilità
o
inescusabilità
dell’errore
di
diritto,
della
posizione
adottata
eventualmente
da
un’istituzione
comunitaria
nonché
della
mancata
osservanza,
da
parte
dell’organo
giurisdizionale
di
cui
trattasi,
del
suo
obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell’art.
234,
terzo
comma,
CE
(sentenza
Köbler,
cit.,
punti
53-‐55).
33
Considerazioni
analoghe,
connesse
alla
necessità
di
garantire
ai
singoli
una
protezione
giurisdizionale
effettiva
dei
diritti
che
il
diritto
comunitario
conferisce
loro,
ostano,
allo
stesso
modo,
a
che
la
responsabilità
dello
Stato
non
possa
sorgere
per
il
solo
motivo
che
una
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
ad
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado
risulti
dall’interpretazione
delle
norme
di
diritto
effettuata
da
tale
organo
giurisdizionale.
34
Da
un
lato,
infatti,
l’interpretazione
delle
norme
di
diritto
rientra
nell’essenza
vera
e
propria
dell’attività
giurisdizionale
poiché,
qualunque
sia
il
settore
di
attività
considerato,
il
giudice,
posto
di
fronte
a
tesi
divergenti
o
antinomiche,
dovrà
normalmente
interpretare
le
norme
giuridiche
pertinenti
–
nazionali
e/o
comunitarie
–
al
fine
di
decidere
la
controversia
che
gli
è
sottoposta.
35
Dall’altro
lato,
non
si
può
escludere
che
una
violazione
manifesta
del
diritto
comunitario
vigente
venga
commessa,
appunto,
nell’esercizio
di
una
tale
attività
interpretativa,
se,
per
esempio,
il
giudice
dà
a
una
norma
di
diritto
sostanziale
o
procedurale
comunitario
una
portata
manifestamente
erronea,
in
particolare
alla
luce
della
pertinente
giurisprudenza
della
Corte
in
tale
materia
(v.,
a
questo
riguardo,
la
summenzionata
sentenza
Köbler,
punto
56),
o
se
interpreta
il
diritto
nazionale
in
modo
da
condurre,
in
pratica,
alla
violazione
del
diritto
comunitario
vigente.
36
Come
rilevato
dall’avvocato
generale
al
paragrafo
52
delle
sue
conclusioni,
escludere,
in
simili
circostanze,
ogni
responsabilità
dello
Stato
a
causa
del
fatto
che
la
violazione
del
diritto
comunitario
deriva
da
un’operazione
di
interpretazione
delle
norme
giuridiche
effettuata
da
un
organo
giurisdizionale
equivarrebbe
a
privare
della
sua
stessa
sostanza
il
principio
sancito
dalla
Corte
nella
citata
sentenza
Köbler.
Tale
constatazione
vale,
a
maggior
ragione,
per
gli
organi
giurisdizionali
di
ultimo
grado,
incaricati
di
assicurare
a
livello
nazionale
l’interpretazione
uniforme
delle
norme
giuridiche.
37
Si
deve
giungere
ad
analoga
conclusione
nel
caso
di
una
legislazione
che
escluda,
in
maniera
generale,
la
sussistenza
di
una
qualunque
responsabilità
dello
Stato
allorquando
la
violazione
imputabile
ad
un
organo
giurisdizionale
di
tale
Stato
risulti
da
una
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove.
38
Da
un
lato,
infatti,
una
simile
valutazione
costituisce,
così
come
l’attività
di
interpretazione
delle
norme
giuridiche,
un
altro
aspetto
essenziale
dell’attività
giurisdizionale
poiché,
indipendentemente
dall’interpretazione
effettuata
dal
giudice
nazionale
investito
di
una
determinata
causa,
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