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l’applicazione
di
dette
norme
al
caso
di
specie
spesso
dipenderà
dalla
valutazione
che
egli
avrà
compiuto
sui
fatti
del
caso
di
specie
così
come
sul
valore
e
sulla
pertinenza
degli
elementi
di
prova
prodotti
a
tal
fine
dalle
parti
in
causa.
39
Dall’altro
lato,
una
tale
valutazione
–
che
richiede
a
volte
analisi
complesse
–
può
condurre
ugualmente,
in
certi
casi,
ad
una
manifesta
violazione
del
diritto
vigente,
sia
essa
effettuata
nell’ambito
dell’applicazione
di
specifiche
norme
relative
all’onere
della
prova,
al
valore
di
tali
prove
o
all’ammissibilità
dei
mezzi
di
prova,
ovvero
nell’ambito
dell’applicazione
di
norme
che
richiedono
una
qualificazione
giuridica
dei
fatti.
40
Escludere,
in
tali
casi,
ogni
possibilità
di
sussistenza
della
responsabilità
dello
Stato
poiché
la
violazione
contestata
al
giudice
nazionale
riguarda
la
valutazione
effettuata
da
quest’ultimo
su
fatti
o
prove
equivarrebbe
altresì
a
privare
di
effetto
utile
il
principio
sancito
nella
summenzionata
sentenza
Köbler,
per
quanto
riguarda
le
manifeste
violazioni
del
diritto
comunitario
che
sarebbero
imputabili
agli
organi
giurisdizionali
nazionali
di
ultimo
grado.
41
Come
rilevato
dall’avvocato
generale
ai
paragrafi
87-‐89
delle
sue
conclusioni,
ciò
avviene,
in
particolare,
in
materia
di
aiuti
di
Stato.
Escludere,
in
tale
settore,
qualunque
responsabilità
dello
Stato
poiché
la
violazione
del
diritto
comunitario
commessa
da
un
organo
giurisdizionale
nazionale
risulterebbe
da
una
valutazione
dei
fatti
rischia
di
condurre
a
un
indebolimento
delle
garanzie
procedurali
offerte
ai
singoli
in
quanto
la
salvaguardia
dei
diritti
che
essi
traggono
dalle
pertinenti
disposizioni
del
Trattato
dipende,
in
larga
misura,
da
successive
operazioni
di
qualificazione
giuridica
dei
fatti.
Orbene,
nell’ipotesi
in
cui
la
responsabilità
dello
Stato
fosse
esclusa
in
maniera
assoluta,
a
seguito
delle
valutazioni
operate
su
determinati
fatti
da
un
organo
giurisdizionale,
tali
singoli
non
beneficerebbero
di
alcuna
protezione
giurisdizionale
ove
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado
commettesse
un
errore
manifesto
nel
controllo
delle
summenzionate
operazioni
di
qualificazione
giuridica
dei
fatti.
42
Riguardo,
infine,
alla
limitazione
della
responsabilità
dello
Stato
ai
soli
casi
di
dolo
o
di
colpa
grave
del
giudice,
occorre
ricordare,
come
rilevato
al
punto
32
della
presente
sentenza,
che
la
Corte,
nella
summenzionata
sentenza
Köbler,
ha
dichiarato
che
la
responsabilità
dello
Stato
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
causa
di
una
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
ad
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado
poteva
sorgere
nel
caso
eccezionale
in
cui
tale
organo
giurisdizionale
avesse
violato
in
modo
manifesto
il
diritto
vigente.
43
Tale
violazione
manifesta
si
valuta,
in
particolare,
alla
luce
di
un
certo
numero
di
criteri
quali
il
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
il
carattere
scusabile
o
inescusabile
dell’errore
di
diritto
commesso,
o
la
mancata
osservanza,
da
parte
dell’organo
giurisdizionale
di
cui
trattasi,
del
suo
obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell’art.
234,
terzo
comma,
CE,
ed
è
presunta,
in
ogni
caso,
quando
la
decisione
interessata
interviene
ignorando
manifestamente
la
giurisprudenza
della
Corte
in
materia
(sentenza
Köbler,
cit.,
punti
53-‐ 56).
44
Pertanto,
se
non
si
può
escludere
che
il
diritto
nazionale
precisi
i
criteri
relativi
alla
natura
o
al
grado
di
una
violazione,
da
soddisfare
affinché
possa
sorgere
la
responsabilità
dello
Stato
per
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado,
tali
criteri
non
possono,
in
nessun
caso,
imporre
requisiti
più
rigorosi
di
quelli
derivanti
dalla
condizione
di
una
manifesta
violazione
del
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