Page 253 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 253
III.
Corte
di
giustizia,
Sezione
Terza,
sentenza
24/11/2011
in
proc.
C-‐ 379/10,
Commissione
europea
c.
Repubblica
italiana
contro
Repubblica
italiana,
rappresentata
dalla
sig.ra
G.
Palmieri,
in
qualità
di
agente,
assistita
dal
sig.
G.
De
Bellis,
avvocato
dello
Stato,
con
(Presidente
K.
Lenaerts)
domicilio
eletto
in
Lussemburgo,
convenuta,
LA
CORTE
(Terza
Sezione),
composta
dal
sig.
K.
Lenaerts,
presidente
di
sezione,
dal
sig.
J.
Malenovský,
dalla
sig.ra
R.
Silva
de
Lapuerta,
dai
sigg.
T.
von
Danwitz
(relatore)
e
D.
Šváby,
giudici,
avvocato
generale:
sig.
N.
Jääskinen
cancelliere:
sig.
A.
Calot
Escobar
vista
la
fase
scritta
del
procedimento,
vista
la
decisione,
adottata
dopo
aver
sentito
l’avvocato
generale,
di
giudicare
la
causa
senza
conclusioni,
ha
pronunciato
la
seguente
Sentenza
1
Con
il
proprio
ricorso,
la
Commissione
europea
chiede
alla
Corte
di
dichiarare
che:
–
escludendo
qualsiasi
responsabilità
dello
Stato
italiano
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
dell’Unione
imputabile
ad
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
risulti
da
interpretazione
di
norme
di
diritto
o
di
valutazione
di
fatti
e
prove
effettuata
dall’organo
giurisdizionale
medesimo,
e
–
limitando
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave,
ai
sensi
dell’art.
2,
commi
1
e
2,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sul
risarcimento
dei
danni
La
Repubblica
italiana,
escludendo
qualsiasi
responsabilità
dello
Stato
italiano
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
dell’Unione
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
risulti
da
interpretazione
di
norme
di
diritto
o
da
valutazione
di
fatti
e
prove
effettuate
dall’organo
giurisdizionale
medesimo,
e
limitando
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave,
ai
sensi
dell’art.
2,
commi
1
e
2,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sul
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell’esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
e
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati,
è
venuta
meno
agli
obblighi
ad
essa
incombenti
in
forza
del
principio
generale
di
responsabilità
degli
Stati
membri
per
violazione
del
diritto
dell’Unione
da
parte
di
uno
dei
propri
organi
giurisdizionali
di
ultimo
grado.
Nella
causa
C‐379/10,
avente
ad
oggetto
il
ricorso
per
inadempimento,
ai
sensi
dell’art.
258
TFUE,
proposto
il
29
luglio
2010,
Commissione
europea,
rappresentata
dalla
sig.ra
L.
Pignataro
e
dal
sig.
M.
Nolin,
in
qualità
di
agenti,
con
domicilio
eletto
in
Lussemburgo,
ricorrente,
253