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35
Dall’altro
lato,
non
si
può
escludere
che
una
violazione
manifesta
del
diritto
comunitario
vigente
venga
commessa,
appunto,
nell’esercizio
di
una
tale
attività
interpretativa,
se,
per
esempio,
il
giudice
dà
a
una
norma
di
diritto
sostanziale
o
procedurale
comunitario
una
portata
manifestamente
erronea,
in
particolare
alla
luce
della
pertinente
giurisprudenza
della
Corte
in
tale
materia
(v.,
a
questo
riguardo,
sentenza
30
settembre
2003,
causa
C‐224/01,
Köbler,
Racc.
pag.
I‐10239,
punto
56),
o
se
interpreta
il
diritto
nazionale
in
modo
da
condurre,
in
pratica,
alla
violazione
del
diritto
comunitario
vigente.
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
risulti
dall’interpretazione
di
norme
di
diritto
o
di
valutazione
di
fatti
e
prove
effettuate
dall’organo
giurisdizionale
medesimo,
e
limitando
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave,
ai
sensi
dell’art.
2,
commi
1
e
2,
della
legge
n.
117/88,
la
Repubblica
italiana
era
venuta
meno
agli
obblighi
ad
essa
incombenti
in
considerazione
del
principio
generale
di
responsabilità
degli
Stati
membri
per
violazione
del
diritto
dell’Unione
da
parte
di
un
proprio
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado.
7
Il
9
ottobre
seguente
la
Commissione
trasmetteva
alla
Repubblica
italiana
una
lettera
di
diffida
che
restava
senza
risposta.
8
Con
lettera
del
22
marzo
2010
la
Commissione
faceva
pervenire
alla
Repubblica
italiana
un
parere
motivato,
invitandola
ad
adottare
le
misure
necessarie
per
conformarvisi
entro
il
termine
di
due
mesi
a
decorrere
dalla
sua
ricezione.
Atteso
che
tale
parere
motivato
restava
parimenti
senza
risposta,
la
Commissione
decideva
di
proporre
alla
Corte
il
presente
ricorso.
Sul
ricorso
Argomenti
delle
parti
9
La
Commissione
deduce
che
le
menzionate
disposizioni
della
legge
n.
117/88,
che
hanno
già
costituito
oggetto
di
esame
da
parte
della
Corte
nella
citata
sentenza
Traghetti
del
Mediterraneo,
sono
incompatibili
con
la
giurisprudenza
della
Corte
relativa
alla
responsabilità
degli
Stati
membri
per
violazione
del
diritto
dell’Unione
da
parte
di
un
proprio
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado,
in
particolare
con
la
menzionata
sentenza
Köbler.
10
A
sostegno
del
ricorso
la
Commissione
deduce,
sostanzialmente,
due
addebiti.
Da
un
lato,
contesta
alla
Repubblica
italiana
di
36
Come
rilevato
dall’avvocato
generale
al
paragrafo
52
delle
sue
conclusioni,
escludere,
in
simili
circostanze,
ogni
responsabilità
dello
Stato
a
causa
del
fatto
che
la
violazione
del
diritto
comunitario
deriva
da
un’operazione
di
interpretazione
delle
norme
giuridiche
effettuata
da
un
organo
giurisdizionale
equivarrebbe
a
privare
della
sua
stessa
sostanza
il
principio
sancito
dalla
Corte
nella
citata
sentenza
Köbler.
Tale
constatazione
vale,
a
maggior
ragione,
per
gli
organi
giurisdizionali
di
ultimo
grado,
incaricati
di
assicurare
a
livello
nazionale
l’interpretazione
uniforme
delle
norme
giuridiche.
37
Si
deve
giungere
ad
analoga
conclusione
nel
caso
di
una
legislazione
che
escluda,
in
maniera
generale,
la
sussistenza
di
una
qualunque
responsabilità
dello
Stato
allorquando
la
violazione
imputabile
ad
un
organo
giurisdizionale
di
tale
Stato
risulti
da
una
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove».
Il
procedimento
precontenzioso
6
In
data
10
febbraio
2009
la
Commissione
inviava
una
lettera
alla
Repubblica
italiana
in
cui
dichiarava
che,
escludendo
qualsiasi
responsabilità
dello
Stato
italiano
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
dell’Unione
imputabile
a
un
organo
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