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avere
escluso,
ai
sensi
dell’art.
2,
secondo
comma,
della
legge
n.
117/88,
qualsiasi
responsabilità
dello
Stato
italiano
per
i
danni
causati
a
singoli
dalla
violazione
del
diritto
dell’Unione
da
parte
di
un
proprio
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
derivi
da
un’interpretazione
di
norme
di
diritto
o
dalla
valutazione
di
fatti
e
prove
effettuate
dall’organo
giurisdizionale
medesimo.
Dall’altro,
la
Commissione
contesta
alla
Repubblica
italiana
di
aver
limitato,
in
casi
diversi
dall’interpretazione
di
norme
di
diritto
o
dalla
valutazione
di
fatti
e
prove,
la
possibilità
di
invocare
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave,
il
che
non
sarebbe
conforme
ai
principi
elaborati
dalla
giurisprudenza
della
Corte.
Mediterraneo,
la
Corte
ha
affermato,
da
un
lato,
che
il
diritto
dell’Unione
osta
ad
una
legislazione
nazionale
che
escluda,
in
maniera
generale,
la
responsabilità
dello
Stato
membro
interessato
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
dell’Unione
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
derivi
da
un’interpretazione
di
norme
di
diritto
o
da
una
valutazione
di
fatti
e
prove
operate
dall’organo
giurisdizionale
medesimo.
L’istituzione
ricorda,
dall’altro,
che
la
Corte
ha
parimenti
dichiarato
l’incompatibilità
di
una
limitazione
di
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave
del
giudice,
ove
una
tale
limitazione
conduca
ad
escludere
la
sussistenza
della
responsabilità
dello
Stato
membro
interessato
in
altri
casi
in
cui
sia
stata
accertata
una
violazione
manifesta
del
diritto
vigente.
13
La
Commissione
aggiunge
che
dalla
motivazione
e
dal
dispositivo
della
menzionata
sentenza
Traghetti
del
Mediterraneo
emerge,
conseguentemente,
che
la
Corte
ha
ritenuto
che
la
normativa
italiana
in
questione
determinasse,
al
tempo
stesso,
un’esclusione
della
responsabilità
dello
Stato
nel
settore
dell’interpretazione
delle
norme
di
diritto
o
della
valutazione
di
fatti
e
prove
nonché
una
limitazione
della
responsabilità
negli
altri
settori
di
attività
giurisdizionale,
quali
la
nomina
di
tutori
o
le
dichiarazioni
di
incapacità.
In
tal
senso,
nella
causa
da
cui
è
scaturita
la
detta
sentenza,
la
Corte
avrebbe,
da
un
lato,
respinto
l’interpretazione
sostenuta
dalla
Repubblica
italiana
all’udienza,
secondo
cui
la
legge
n.
117/88
conterrebbe
unicamente
una
clausola
limitativa
della
responsabilità
per
tutti
i
settori
dell’attività
giurisdizionale,
e,
dall’altro,
rilevato
l’incompatibilità
con
il
diritto
dell’Unione
delle
disposizioni
di
cui
trattasi.
11
L’istituzione
fa
valere,
a
tal
riguardo,
che,
al
punto
42
della
menzionata
sentenza
Traghetti
del
Mediterraneo,
la
Corte,
richiamandosi
alla
citata
sentenza
Köbler,
ha
rammentato
che
la
responsabilità
dello
Stato
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
causa
di
una
violazione
del
diritto
dell’Unione
imputabile
ad
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado
può
sorgere
solamente
per
violazione
manifesta
del
diritto
vigente
compiuta
da
tale
organo
giurisdizionale.
La
Commissione
ricorda
che
tale
violazione
manifesta
viene
valutata,
in
particolare,
alla
luce
di
determinati
criteri,
quali
il
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
il
carattere
scusabile
ovvero
inescusabile
dell’errore
di
diritto
commesso,
ed
è
presunta,
in
ogni
caso,
quando
la
decisione
interessata
interviene
ignorando
manifestamente
la
giurisprudenza
della
Corte
in
materia.
Inoltre,
a
parere
della
Commissione,
non
può
escludersi
che
il
diritto
nazionale
precisi
tali
criteri,
criteri
che
non
possono,
in
nessun
caso,
imporre
requisiti
più
rigorosi
di
quelli
derivanti
dalla
condizione
della
manifesta
violazione
del
diritto
vigente.
12
La
Commissione
deduce
che,
nella
14
Il
tenore
dell’art.
2
della
legge
n.
menzionata
sentenza
Traghetti
del
117/88
sarebbe
d’altronde
inequivocabile
a
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