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non
sarebbe
di
per
sé
in
contrasto
con
la
giurisprudenza
della
Corte,
atteso
che
ai
giudici
nazionali
sarebbe
consentito
procedere
ad
un’interpretazione
di
tale
legge
conforme
ai
requisiti
del
diritto
dell’Unione
e,
in
particolare,
a
quelli
fissati
nelle
menzionate
sentenze
Köbler
e
Traghetti
del
Mediterraneo.
Infatti,
la
nozione
di
«colpa
grave»
contenuta
nella
normativa
italiana
in
esame
coinciderebbe,
in
effetti,
con
la
condizione
della
«violazione
grave
e
manifesta
del
diritto
dell’Unione»,
quale
definita
dalla
giurisprudenza
della
Corte.
23
La
Repubblica
italiana
deduce
che
un
inadempimento
potrebbe
essere
dichiarato
solamente
qualora
la
giurisprudenza
nazionale
interpretasse
la
legge
n.
117/88
in
termini
non
conformi
a
tali
requisiti.
Orbene,
la
Commissione
non
sarebbe
stata
in
grado
di
dimostrare
l’esistenza,
successivamente
alla
pronuncia
della
menzionata
sentenza
Traghetti
del
Mediterraneo,
di
sentenze
della
suprema
Corte
di
cassazione
che
accolgano
un’interpretazione
dell’art.
2
della
legge
n.
117/88
che
presenti
un
collegamento
con
il
diritto
dell’Unione
né,
tanto
meno,
di
sentenze
che
accolgano
un’interpretazione
di
tale
legge
differente
da
quella
sostenuta
dal
governo
italiano.
24
Infatti,
le
due
sentenze
della
suprema
Corte
successive
alla
citata
sentenza
Traghetti
del
Mediterraneo,
richiamate
dalla
Commissione,
non
riguarderebbero
una
violazione
dei
principi
del
diritto
dell’Unione.
Inoltre,
dette
sentenze
dimostrerebbero
che
la
suprema
Corte
di
cassazione
ha
inteso
il
terzo
comma,
dell’art.
2
della
legge
n.
177/88
quale
strumento
interpretativo
del
precedente
secondo
comma
e
che
quest’ultimo
comma
non
può
essere
pertanto
inteso
nel
senso
che
costituisca
una
clausola
di
esclusione
della
responsabilità.
25
A
sostegno
di
tale
argomento,
la
Repubblica
italiana
sottolinea
che
la
menzionata
sentenza
della
suprema
Corte
di
cassazione
del
18
marzo
2008
non
fa
alcun
riferimento
all’art.
2,
secondo
comma,
della
legge
n.
117/88,
laddove,
secondo
la
tesi
sostenuta
dalla
Commissione,
l’applicazione
di
tale
disposizione
avrebbe
peraltro
consentito
alla
suprema
Corte
di
respingere
il
ricorso
nella
causa
oggetto
della
sentenza
stessa.
Dalla
mancata
menzione
di
detto
secondo
comma
dell’art.
2
deriverebbe
che
tale
disposizione
non
può
essere,
in
realtà,
intesa
nel
senso
che
costituisca
una
clausola
di
esclusione
della
responsabilità.
26
L’errore
di
interpretazione
della
Commissione
sarebbe
parimenti
evidenziato
dall’affermazione,
contenuta
nella
citata
sentenza
della
suprema
Corte
di
cassazione
del
5
luglio
2007,
secondo
cui
le
«ipotesi
specifiche»
previste
dall’art.
2
della
legge
n.
177/88,
«hanno
quale
comune
fattore»
una
negligenza
inescusabile.
Ne
conseguirebbe
che
tale
articolo
dovrebbe
essere
complessivamente
inteso
nel
senso
che
subordina
il
sorgere
della
responsabilità
dello
Stato
al
compimento
di
una
negligenza
di
tal
genere
da
parte
del
giudice
nazionale.
Giudizio
della
Corte
27
Si
deve
rilevare,
in
limine,
che
la
Repubblica
italiana
non
contesta
l’applicabilità
dell’art.
2
della
legge
n.
117/88
alle
azioni
di
responsabilità
proposte
da
singoli
nei
confronti
dello
Stato
italiano
per
violazione
del
diritto
dell’Unione
da
parte
di
uno
dei
suoi
organi
giurisdizionali
di
ultimo
grado.
28
Le
parti
dissentono,
tuttavia,
sulla
questione
della
conformità
di
tale
articolo
con
il
diritto
dell’Unione
e,
in
particolare,
con
la
giurisprudenza
della
Corte.
29
Come
rammentato
da
costante
giurisprudenza,
nell’ambito
del
procedimento
per
inadempimento
ex
art.
258
TFUE,
se
è
pur
vero
che
incombe
alla
Commissione
dimostrare
l’esistenza
del
preteso
258