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inadempimento,
spetta
allo
Stato
membro
convenuto,
una
volta
che
la
Commissione
abbia
fornito
elementi
sufficienti
a
dimostrare
la
veridicità
dei
fatti
contestati,
confutare
in
modo
sostanziale
e
dettagliato
i
dati
forniti
e
le
conseguenze
che
ne
derivano
(v.
sentenze
22
settembre
1988,
causa
272/86,
Commissione/Grecia,
Racc.
pag.
4875,
punto
21;
7
luglio
2009,
causa
C‐369/07,
Commissione/Grecia,
Racc.
pag.
I‐5703,
punto
75,
e
6
ottobre
2009,
causa
C‐335/07,
Commissione/Finlandia,
Racc.
pag.
I‐9459,
punto
47).
30
Si
deve
rilevare
che,
al
di
fuori
dei
casi
di
dolo
e
di
diniego
di
giustizia,
l’art.
2,
primo
comma,
della
legge
n.
117/88
prevede
che
la
responsabilità
dello
Stato
italiano
per
violazione
del
diritto
dell’Unione
può
sorgere
qualora
un
magistrato
abbia
commesso
«colpa
grave»
nell’esercizio
delle
proprie
funzioni.
Quest’ultima
nozione
viene
definita
nel
successivo
terzo
comma,
lett.
a),
quale
«grave
violazione
di
legge
determinata
da
negligenza
inescusabile».
Ai
sensi
del
secondo
comma
del
medesimo
articolo,
nell’esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l’interpretazione
di
norme
di
diritto
né
la
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove.
31
In
primo
luogo,
la
Commissione
contesta
alla
Repubblica
italiana
di
escludere,
per
effetto
dell’art.
2,
secondo
comma,
della
legge
n.
117/88,
qualsiasi
responsabilità
dello
Stato
italiano
per
i
danni
causati
a
singoli
derivanti
da
una
violazione
del
diritto
dell’Unione
compiuta
da
uno
dei
suoi
organi
giurisdizionali
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
derivi
dall’interpretazione
di
norme
di
diritto
o
dalla
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove
effettuate
dal
giudice
medesimo.
32
A
sostegno
di
tale
primo
addebito
la
Commissione
deduce
che
tale
disposizione
costituisce
una
clausola
di
esclusione
di
responsabilità
autonoma
rispetto
al
disposto
di
cui
ai
commi
1
e
3
del
medesimo
art.
2.
33
Si
deve
ricordare,
a
tal
riguardo,
che,
ai
sensi
dell’art.
2
della
legge
n.
117/88,
la
normativa
italiana
in
materia
di
responsabilità
dello
Stato
per
i
danni
causati
nell’esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
prevede,
da
un
lato,
ai
commi
1
e
3
di
tale
articolo,
che
tale
responsabilità
è
limitata
ai
casi
di
dolo,
di
colpa
grave
e
di
diniego
di
giustizia,
e,
dall’altro,
al
secondo
comma
dell’articolo
stesso,
che
«non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l’attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
né
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove».
Dall’esplicito
tenore
di
quest’ultima
disposizione
emerge
che
tale
responsabilità
resta
esclusa,
in
via
generale,
nell’ambito
dell’interpretazione
del
diritto
e
della
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove.
34
Negli
stessi
termini
il
giudice
del
rinvio
ha
d’altronde
esposto
l’art.
2
della
legge
n.
117/88
nelle
questioni
pregiudiziali
sottoposte
alla
Corte
nella
causa
da
cui
è
scaturita
la
menzionata
sentenza
Traghetti
del
Mediterraneo,
come
emerge
dal
punto
20
della
medesima.
35
Orbene,
ai
punti
33‐40
di
tale
sentenza,
la
Corte
ha
affermato
che
il
diritto
dell’Unione
osta
ad
una
legislazione
nazionale
che
escluda,
in
maniera
generale,
la
responsabilità
dello
Stato
membro
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
dell’Unione
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
per
il
motivo
che
la
violazione
controversa
risulti
da
un’interpretazione
delle
norme
giuridiche
o
da
una
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove
operate
da
tale
organo
giurisdizionale.
36
La
Repubblica
italiana
deduce,
richiamandosi
alle
due
sentenze
della
suprema
Corte
di
cassazione
menzionate
supra
al
punto
16,
che
l’interpretazione
dell’art.
2
della
legge
n.
117/88
operata
dalla
Commissione
è
erronea.
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