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cagionati
nell’esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
e
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati
(GURI
n.
88,
del
15
aprile
1988,
pag.
3;
in
prosieguo:
la
«legge
n.
117/88»),
la
Repubblica
italiana
è
venuta
meno
agli
obblighi
ad
essa
incombenti
in
forza
del
principio
generale
della
responsabilità
degli
Stati
membri
per
violazioni
del
diritto
dell’Unione
da
parte
di
un
proprio
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado.
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
c)
la
negazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
d)
l’emissione
di
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione».
Fatti
4
L’art.
2
della
legge
n.
117/88
ha
costituito
oggetto,
a
seguito
di
un
rinvio
pregiudiziale,
della
sentenza
13
giugno
2006,
causa
C‐173/03,
Traghetti
del
Mediterraneo
(Racc.
pag.
I‐5177).
5
In
tale
sentenza
la
Corte
ha
affermato,
ai
punti
33‐37,
quanto
segue:
«33
Considerazioni
(...)
connesse
alla
necessità
di
garantire
ai
singoli
una
protezione
giurisdizionale
effettiva
dei
diritti
che
il
diritto
comunitario
conferisce
loro,
ostano
(...)
a
che
la
responsabilità
dello
Stato
non
possa
sorgere
per
il
solo
motivo
che
una
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
ad
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado
risulti
dall’interpretazione
delle
norme
di
diritto
effettuata
da
tale
organo
giurisdizionale.
34
Da
un
lato,
infatti,
l’interpretazione
delle
norme
di
diritto
rientra
nell’essenza
vera
e
propria
dell’attività
giurisdizionale
poiché,
qualunque
sia
il
settore
di
attività
considerato,
il
giudice,
posto
di
fronte
a
tesi
divergenti
o
antinomiche,
dovrà
normalmente
interpretare
le
norme
giuridiche
pertinenti
–
nazionali
e/o
comunitarie
–
al
fine
di
decidere
la
controversia
che
gli
è
sottoposta.
Contesto
normativo
nazionale
2
Ai
sensi
del
suo
art.
1,
la
legge
n.
117/88
si
applica
«a
tutti
gli
appartenenti
alle
magistrature
ordinaria,
amministrativa,
contabile,
militare
e
speciali
che
esercitano
l’attività
giudiziaria,
indipendentemente
dalla
natura
delle
funzioni,
nonché
agli
estranei
che
partecipano
all’esercizio
della
funzione
giudiziaria».
3
L’art.
2
di
tale
legge
così
recita:
«1.
Chi
ha
subito
un
danno
ingiusto
per
effetto
di
un
comportamento,
di
un
atto
o
di
un
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
dal
magistrato
con
dolo
o
colpa
grave
nell’esercizio
delle
sue
funzioni
ovvero
per
diniego
di
giustizia
può
agire
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
patrimoniali
e
anche
di
quelli
non
patrimoniali
che
derivino
da
privazione
della
libertà
personale.
2.
Nell’esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l’attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
né
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove.
3.
Costituiscono
colpa
grave:
a)
la
grave
violazione
di
legge
determinata
da
negligenza
inescusabile;
b)
l’affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
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